Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2025

Cassazione n. 19763/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 3486/25 Borrelli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 368, 610 e 582 cod. pen); Esaminati i motivi di ricorso nonché i "motivi aggiunti" in data 16 aprile 2025; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso relative alla violazione di legge e al preteso difetto di correlazione tra imputazione e sentenza con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 610 cod. pen. (riproposte con i "motivi aggiunti"), risultano manifestamente infondate e prive di specificità in quanto non si confrontano con le argomentazioni adeguatamente esposte dai giudici di merito (v. in particolare p. 3); Ritenuto che le censure contenute nel secondo e nel terzo motivo di ricorso relative al vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati e alla attendibilità della persona offesa (pure ribadite con i "motivi aggiunti"), risultano meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica con adeguata valutazione degli elementi di prova; Ritenuto altresì che il terzo motivo di ricorso - relativo alla negata concessione delle attenuanti generiche - è privo di specificità là dove la Corte territoriale ha rappresentato la gravità dei fatti e la congruità della risposta sanzionatoria (pag. 4); Ritenuto, infine, che le doglianze contenute nei motivi aggiunti, relative al risarcimento dei danni e all'entità della provvisionale, non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello.

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 3486/25 Borrelli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 368, 610 e 582 cod. pen); Esaminati i motivi di ricorso nonché i "motivi aggiunti" in data 16 aprile 2025; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso relative alla violazione di legge e al preteso difetto di correlazione tra imputazione e sentenza con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 610 cod. pen. (riproposte con i "motivi aggiunti"), risultano manifestamente infondate e prive di specificità in quanto non si confrontano con le argomentazioni adeguatamente esposte dai giudici di merito (v. in particolare p. 3); Ritenuto che le censure contenute nel secondo e nel terzo motivo di ricorso relative al vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati e alla attendibilità della persona offesa (pure ribadite con i "motivi aggiunti"), risultano meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica con adeguata valutazione degli elementi di prova; Ritenuto altresì che il terzo motivo di ricorso - relativo alla negata concessione delle attenuanti generiche - è privo di specificità là dove la Corte territoriale ha rappresentato la gravità dei fatti e la congruità della risposta sanzionatoria (pag. 4); Ritenuto, infine, che le doglianze contenute nei motivi aggiunti, relative al risarcimento dei danni e all'entità della provvisionale, non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 19763/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris