CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 15206/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto rigettarsi il ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di FEDELE Igor (ristretto in carcere per il reato di cui agli artt. 73 e 80, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) avverso il provvedimento con il quale era stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura più afflittiva in atto con quella degli arresti domiciliari in località lontana dal luogo di consumazione dei fatti con possibilità di svolgere attività lavorativa. 2. Avverso l'ordinanza di rigetto ha proposto ricorso il FEDELE, con proprio difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari e alla necessità della misura in atto a soddisfarle. Il Tribunale avrebbe errato nel valutare la sussistenza di sicuri e forti legami con il mercato della droga, ciò che non avrebbe alcun riscontro in atti e sarebbe invece smentito dal fatto che il FEDELE è un ragazzo incensurato che ha sin da subito ammesso i fatti e tenuto un atteggiamento collaborativo. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il Tribunale ha ritenuto la correttezza della decisione assunta dal giudice procedente, affermando che la mera prospettazione del trasferimento dell'indagato non sarebbe sufficiente ad attenuare o a incidere sul gravissimo quadro cautelare, trattandosi di evenienza successiva all'istanza di sostituzione e che, in ogni caso, in assenza di altri elementi, il solo cambiamento di sede non sarebbe sintomatico di una rivisitazione delle precedenti condotte, ben potendo esse replicarsi anche altrove, tenuto conto che al FEDELE si contesta la condotta di trasporto dello stupefacente (essendo rimasta sconosciuta la località di partenza) e potendo l'indagato persistere nelle condotte illecite anche mediante attività domiciliare. Quanto al profilo della personalità del predetto, quel giudice ha ritenuto che le modalità dei fatti smentissero una occasionale caduta nel crimine, avendo il FEDELE trasportato Kg. 4,6 di cocaina nascosta in un anfratto appositamente ricavato nel portabagagli dell'autovettura condotta, il quantitativo, il valore economico e la tipologia della sostanza stupefacente denotando una particolare professionalità nell'illecito settore e l'esistenza di sicuri e forti legami con circuiti criminali. Una misura fondata sull'autocontrollo, inoltre, anche ove elettronicamente presidiata, non sarebbe idonea a contenere tale elevata spinta criminale, sia perché il presidio scongiurerebbe solo il pericolo di fuga, ma anche perché l'attività criminosa potrebbe essere ripresa in stato di restrizione domiciliare, condizione che non sarebbe neppure idonea a recidere i legami esistenti con gli ambienti criminali, i cui esponenti egli potrebbe incontrare dal proprio domicilio. 3. Il motivo è infondato. Tale valutazione è conseguenza di principi già affermati da questa Corte di legittimità, in base ai quali deve ribadirsi che il giudice, investito della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura meno afflittiva, è chiamato a valutare l'adeguatezza di quest'ultima rispetto alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. anche in relazione alla prognosi di spontaneo adempimento degli obblighi e delle prescrizioni eventualmente ad essa collegati, avendo particolare riguardo alla pericolosità sociale dell'indagato (sez. 2, n. 27272 del 17/5/2019, Caccio/a, Rv. 275786). Tale apprezzamento, peraltro, è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità, se congruamente e logicamente motivato (sez. 3, n. 7268 del 24/1/2019, Spine//i, Rv. 275851; sez. 6, n. 2852 del 2/1/1998, Lamsadeq, Rv. 211755), ben potendo l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen., essere ritenuta quando, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell'indagato, sia possibile prevedere che lo stesso si sottrarrà all'osservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio (sez. 6, n. 53026 del 6/11/2017, Crupi, Rv. 271686). Nel caso all'esame, il Tribunale si è attenuto ai principi sopra richiamati, avendo formulato una prognosi di ricaduta saldamente ancorata alle modalità della condotta, motivando di conseguenza circa la inadeguatezza di altra misura custodiale a salvaguardare detta esigenza special-preventiva. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione di copia della presente ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all'art. 94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen. Deciso il 7 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 17-ri a Picc