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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 44621/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/0171987 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibiiità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 settembre 2022, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata - all'esito di giudizio abbreviato - dal Tribunale di Foggia il 20 gennaio 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (commesso in data 4 febbraio 2016), aggravato dall'ottenimento del beneficio, e applicata la recidiva, operata la diminuzione di pena conseguente alla scelta del rito, è stato condannato alla pena di anni uno, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed C 500,00 di multa.

2. Per mezzo del proprio difensore, l'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza articolandolo in tre motivi.

2.1. Col primo motivo la difesa lamenta violazione di legge per essere stata ritenuta rilevante - e idonea a ingannare l'Autorità giudiziaria - una dichiarazione sostitutiva di certificazione riferita al reddito risultante dalla dichiarazione ISEE.

Il ricorrente osserva: che questa dichiarazione non era conforme a quanto previsto dall'art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115/2002, sicché l'istanza volta ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile; che per mero errore materiale il giudice non rilevò tale inammissibilità; che, pertanto, il fatto sarebbe privo di rilevanza penale.

2.2. Col secondo motivo, la difesa deduce vizi di motivazione per essere stato ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato.

Osserva che alla dichiarazione sostitutiva contenente l'indicazione delle condizioni di reddito fu allegata una certificazione ISEE predisposta su indicazione della moglie dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], e Faccilongo non aveva ragione di ritenere che quanto risultante da quella certificazione - che ha proprio lo scopo di indicare la situazione economica del nucleo familiare - non fosse conforme al vero.

Sottolinea inoltre che, avendo indicato nellla dichiarazione sostitutiva il reddito risultante dall'ISEE, Faccilongo agì in buona fede, nella convinzione di dichiarare il vero.

2.3. Col terzo motivo, il ricorrente deduce difetto di motivazione e sostiene che l'aggravante della recidiva sarebbe stata applicata senza procedere alla necessaria verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento.

2. Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dai giudici di merito, in data 4 febbraio 2016 [OSCURATO:PERSONA], indagato in un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Foggia, depositò un'istanza volta a ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato autocertificando che «il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare nel corso dell'ultimo anno, determinato ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002» era pari a «euro 2.571,20».

Sulla base di questa autocertificazione Faccilongo fu ammesso al beneficio.

L'ammissione fu in seguito revocata perché l'Agenzia delle entrate verificò che la moglie dell'istante, [OSCURATO:PERSONA], aveva percepito nell'anno 2014 (annualità alla quale la dichiarazione sostitutiva doveva fare riferimento) C 14.675,98 a titolo di reddito per lavoro dipendente, C 1.447,95 a titolo di pensione INPS e che, in quell'anno, il reddito del nucleo familiare era stato di complessivi C 17.485,60, superiore ai limiti indicati dall'art. 76 d.P.R. n. 115/2002.

3. La sentenza impugnata osserva che il 4 febbraio 2016 (quando fu presentata l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato) l'ultima dichiarazione dei redditi presentata era quella del 2014 sicché l'autocertificazione - che aveva ad oggetto «il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare nel corso dell'ultimo anno, determinato ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002» - doveva ritenersi riferita all'anno 2014.

Rileva poi che, quell'anno, il reddito percepito dal nucleo familiare era stato ben superiore ai 2.571,20 euro dichiarati.

A tali argomentazioni la difesa obietta che all'istanza era allegata un'attestazione ISEE nella quale era indicato un reddito di C 2.571,20 sicché doveva apparire evidente che l'autocertificazione faceva riferimento al dato risultante dall'ISEE.

Secondo la difesa, una dichiarazione sostitutiva siffatta non era conforme alla previsione dell'art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n.115/2002 e, pertanto, l'istanza avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.

Così argomentando la difesa dimentica che l'istanza di ammissione al patrocinio dello Stato non deve essere corredata da documentazione e l'ammissione è disposta sulla base della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste dalla legge.

Nel caso di specie, Faccilongo dichiarò che il reddito, «determinato ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002», era di 2.571,20 euro.

Pertanto, l'istanza non era inammissibile e non si può sostenere che la falsità della dichiarazione fosse in concreto inoffensiva.

Questa Corte di legittimità si è occupata della rilevanza dell'indicatore ISEE (Indicatore della [OSCURATO:PERSONA]) ai fini della presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e ha esaminato a tal fine il contenuto del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (che individua i campi di applicazione dell'ISEE) sottolineando che, ai sensi dell'art. 1 di questo decreto, per prestazioni sociali accessibili con lo strumento dell'ISEE «si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia».

Ne ha dedotto che l'ISEE, «è un criterio non valido per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la cui norma istitutiva (il DPR 115/2002) fa riferimento non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi esenti o soggetti a tassazione separata».

Ha ritenuto, dunque, che nel caso di omessa indicazione, ai fini della ammissione al gratuito patrocinio, di redditi non rilevanti per l'ISEE o di imputazione di detrazioni o deduzioni da questo consentite sia configurabile il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 4, n. 46159 del 24/11/2021, Carroccetto, Rv. 282552).

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di questi principi quando ha osservato che, nel caso in esame, il reddito dichiarato era di gran lunga inferiore a quello effettivo e la dichiarazione sostitutiva allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era idonea a indurre in inganno l'autorità giudiziaria.

Per quanto esposto il primo motivo di ricorso è infondato.

L'art. 95 d.P.R. n. 115/2002, infatti, prevede un reato di mera condotta che «si rapporta, ben oltre il pericolo di profitto ingiusto, al dovere di lealtà del singolo verso le istituzioni» (così, testualmente, Sez.

U, n.6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152, pag. 5 della motivazione) ed è integrato da ogni falsa indicazione e da omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, «indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio» (per tutte: Sez.

U, n. 6591 del 27/11/2008 già citata).4.

Col secondo motivo, la difesa sottolinea che all'isl:anza fu allegato un modello ISEE dal quale risultava il reddito indicato nella dichiarazione sostitutiva e ciò dimostrerebbe che Faccilongo non era consapevole di dichiarare il falso.

La difesa si duole che tale circostanza non sia stata valutata e la Corte territoriale si sia limitata ad affermare, apoditticamente, che «della falsa dichiarazione l'imputato era consapevole».

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale, infatti, non si è limitata alla laconica affermazione riportata dal ricorrente.

Ha anche rilevato che l'imputato, convivente con la [OSCURATO:PERSONA], era ragionevolmente informato dei redditi da lei percepiti e, poiché quei redditi superavano i 15.000 euro, quando autocertificò che il reddito complessivo del nucleo familiare «determinato ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002» (id est: quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata) era di poco superiore a 2.500 euro, era consapevole di dichiarare il falso.

La motivazione è congrua e non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, tanto più se si considera che il reddito percepito dalla [OSCURATO:PERSONA] derivava in massima parte da lavoro dipendente e, inevitabilmente, incideva sulle concrete condizioni di vita del nucleo familiare.

Si osserva in proposito che, per consolidata giurisprudenza, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, è sufficiente che le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione siano sorrette da dolo generico che può manifestarsi anche nelle forme del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129; Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018; Zappia, Rv. 272192).

Nel caso in esame, peraltro, il discostamento esistente tra i redditi percepiti da nucleo familiare (complessivamente pari ad C 17.485,60) e il contenuto della dichiarazione, non consente di ipotizzare una colpa per difetto di controllo.

Non è illogico, quindi, che la Corte territoriale non abbia attribuito significato in tal senso alle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale, sentita quale testimone nel giudizio di primo grado, ha sostenuto di aver compilato la dichiarazione e di aver chiesto a Faccilongo di firmarla.

In conclusione, la motivazione fornita dalla Corte territoriale quanto all'esistenza dell'elemento psicologico del reato non presenta incongruenze e si allinea alle indicazioni costantemente fornite dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l'errore sulla nozione di reddito valevole ai fini dell'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato è errore inescusabile perché l'art. 76 D.Lgs. n. 115/2022, che disciplina la materia, è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 5 del rnedesimo decreto e, pertanto, non costituisce una legge extrapenale (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013; Sez. 4, n. 37590 del 07/07/2010, Barba, Rv. 248404).

A ciò deve aggiungersi che l'effettiva insussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, seppure non necessaria per l'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 95, d.P.R. n. 115/2002, può, tuttavia, assumere rilievo con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, quale indice dell'esistenza del dolo (Sez. 4, n. 35969 del 29/05/2019, Arlotta, Rv. 276862).

5. Il terzo motivo, col quale la difesa si duole che nella determinazione della pena si sia tenuto conto della recidiva, è manifestamente infondato.

Come noto, nell'applicazione della recidiva facoltativa è richiesta al giudice una specifica motivazione.

Sia che affermi, sia che escluda la rilevanza di tale circostanza aggravante soggettiva, infatti, egli deve verificare, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782).

La Corte di appello si è uniformata a questi principi perché ha sottolineato, con motivazione congrua e perciò non censurabile in questa sede, che il reato per cui si procede «è in piena continuità con gli innumerevoli precedenti penali che gravano sull'imputato, per la più gran parte costituiti da condanne per truffa e false dichiarazioni, cosicché esso è certamente espressione di una più marcata pericolosità».

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/0171987 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibiiità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 settembre 2022, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata - all'esito di giudizio abbreviato - dal Tribunale di Foggia il 20 gennaio 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (commesso in data 4 febbraio 2016), aggravato dall'ottenimento del beneficio, e applicata la recidiva, operata la diminuzione di pena conseguente alla scelta del rito, è stato condannato alla pena di anni uno, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed C 500,00 di multa. 2. Per mezzo del proprio difensore, l'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza articolandolo in tre motivi. 2.1. Col primo motivo la difesa lamenta violazione di legge per essere stata ritenuta rilevante - e idonea a ingannare l'Autorità giudiziaria - una dichiarazione sostitutiva di certificazione riferita al reddito risultante dalla dichiarazione ISEE. Il ricorrente osserva: che questa dichiarazione non era conforme a quanto previsto dall'art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115/2002, sicché l'istanza volta ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile; che per mero errore materiale il giudice non rilevò tale inammissibilità; che, pertanto, il fatto sarebbe privo di rilevanza penale. 2.2. Col secondo motivo, la difesa deduce vizi di motivazione per essere stato ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato. Osserva che alla dichiarazione sostitutiva contenente l'indicazione delle condizioni di reddito fu allegata una certificazione ISEE predisposta su indicazione della moglie dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], e Faccilongo non aveva ragione di ritenere che quanto risultante da quella certificazione - che ha proprio lo scopo di indicare la situazione economica del nucleo familiare - non fosse conforme al vero. Sottolinea inoltre che, avendo indicato nellla dichiarazione sostitutiva il reddito risultante dall'ISEE, Faccilongo agì in buona fede, nella convinzione di dichiarare il vero. 2.3. Col terzo motivo, il ricorrente deduce difetto di motivazione e sostiene che l'aggravante della recidiva sarebbe stata applicata senza procedere alla necessaria verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento. 2. Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dai giudici di merito, in data 4 febbraio 2016 [OSCURATO:PERSONA], indagato in un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Foggia, depositò un'istanza volta a ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato autocertificando che «il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare nel corso dell'ultimo anno, determinato ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002» era pari a «euro 2.571,20». Sulla base di questa autocertificazione Faccilongo fu ammesso al beneficio. L'ammissione fu in seguito revocata perché l'Agenzia delle entrate verificò che la moglie dell'istante, [OSCURATO:PERSONA], aveva percepito nell'anno 2014 (annualità alla quale la dichiarazione sostitutiva doveva fare riferimento) C 14.675,98 a titolo di reddito per lavoro dipendente, C 1.447,95 a titolo di pensione INPS e che, in quell'anno, il reddito del nucleo familiare era stato di complessivi C 17.485,60, superiore ai limiti indicati dall'art. 76 d.P.R. n. 115/2002. 3. La sentenza impugnata osserva che il 4 febbraio 2016 (quando fu presentata l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato) l'ultima dichiarazione dei redditi presentata era quella del 2014 sicché l'autocertificazione - che aveva ad oggetto «il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare nel corso dell'ultimo anno, determinato ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002» - doveva ritenersi riferita all'anno 2014. Rileva poi che, quell'anno, il reddito percepito dal nucleo familiare era stato ben superiore ai 2.571,20 euro dichiarati. A tali argomentazioni la difesa obietta che all'istanza era allegata un'attestazione ISEE nella quale era indicato un reddito di C 2.571,20 sicché doveva apparire evidente che l'autocertificazione faceva riferimento al dato risultante dall'ISEE. Secondo la difesa, una dichiarazione sostitutiva siffatta non era conforme alla previsione dell'art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n.115/2002 e, pertanto, l'istanza avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. Così argomentando la difesa dimentica che l'istanza di ammissione al patrocinio dello Stato non deve essere corredata da documentazione e l'ammissione è disposta sulla base della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste dalla legge. Nel caso di specie, Faccilongo dichiarò che il reddito, «determinato ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002», era di 2.571,20 euro. Pertanto, l'istanza non era inammissibile e non si può sostenere che la falsità della dichiarazione fosse in concreto inoffensiva. Questa Corte di legittimità si è occupata della rilevanza dell'indicatore ISEE (Indicatore della [OSCURATO:PERSONA]) ai fini della presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e ha esaminato a tal fine il contenuto del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (che individua i campi di applicazione dell'ISEE) sottolineando che, ai sensi dell'art. 1 di questo decreto, per prestazioni sociali accessibili con lo strumento dell'ISEE «si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia». Ne ha dedotto che l'ISEE, «è un criterio non valido per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la cui norma istitutiva (il DPR 115/2002) fa riferimento non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi esenti o soggetti a tassazione separata». Ha ritenuto, dunque, che nel caso di omessa indicazione, ai fini della ammissione al gratuito patrocinio, di redditi non rilevanti per l'ISEE o di imputazione di detrazioni o deduzioni da questo consentite sia configurabile il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 4, n. 46159 del 24/11/2021, Carroccetto, Rv. 282552). La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di questi principi quando ha osservato che, nel caso in esame, il reddito dichiarato era di gran lunga inferiore a quello effettivo e la dichiarazione sostitutiva allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era idonea a indurre in inganno l'autorità giudiziaria. Per quanto esposto il primo motivo di ricorso è infondato. L'art. 95 d.P.R. n. 115/2002, infatti, prevede un reato di mera condotta che «si rapporta, ben oltre il pericolo di profitto ingiusto, al dovere di lealtà del singolo verso le istituzioni» (così, testualmente, Sez. U, n.6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152, pag. 5 della motivazione) ed è integrato da ogni falsa indicazione e da omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, «indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio» (per tutte: Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008 già citata).4. Col secondo motivo, la difesa sottolinea che all'isl:anza fu allegato un modello ISEE dal quale risultava il reddito indicato nella dichiarazione sostitutiva e ciò dimostrerebbe che Faccilongo non era consapevole di dichiarare il falso. La difesa si duole che tale circostanza non sia stata valutata e la Corte territoriale si sia limitata ad affermare, apoditticamente, che «della falsa dichiarazione l'imputato era consapevole». Il motivo è infondato. La Corte territoriale, infatti, non si è limitata alla laconica affermazione riportata dal ricorrente. Ha anche rilevato che l'imputato, convivente con la [OSCURATO:PERSONA], era ragionevolmente informato dei redditi da lei percepiti e, poiché quei redditi superavano i 15.000 euro, quando autocertificò che il reddito complessivo del nucleo familiare «determinato ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002» (id est: quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata) era di poco superiore a 2.500 euro, era consapevole di dichiarare il falso. La motivazione è congrua e non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, tanto più se si considera che il reddito percepito dalla [OSCURATO:PERSONA] derivava in massima parte da lavoro dipendente e, inevitabilmente, incideva sulle concrete condizioni di vita del nucleo familiare. Si osserva in proposito che, per consolidata giurisprudenza, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, è sufficiente che le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione siano sorrette da dolo generico che può manifestarsi anche nelle forme del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129; Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018; Zappia, Rv. 272192). Nel caso in esame, peraltro, il discostamento esistente tra i redditi percepiti da nucleo familiare (complessivamente pari ad C 17.485,60) e il contenuto della dichiarazione, non consente di ipotizzare una colpa per difetto di controllo. Non è illogico, quindi, che la Corte territoriale non abbia attribuito significato in tal senso alle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale, sentita quale testimone nel giudizio di primo grado, ha sostenuto di aver compilato la dichiarazione e di aver chiesto a Faccilongo di firmarla. In conclusione, la motivazione fornita dalla Corte territoriale quanto all'esistenza dell'elemento psicologico del reato non presenta incongruenze e si allinea alle indicazioni costantemente fornite dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l'errore sulla nozione di reddito valevole ai fini dell'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato è errore inescusabile perché l'art. 76 D.Lgs. n. 115/2022, che disciplina la materia, è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 5 del rnedesimo decreto e, pertanto, non costituisce una legge extrapenale (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013; Sez. 4, n. 37590 del 07/07/2010, Barba, Rv. 248404). A ciò deve aggiungersi che l'effettiva insussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, seppure non necessaria per l'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 95, d.P.R. n. 115/2002, può, tuttavia, assumere rilievo con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, quale indice dell'esistenza del dolo (Sez. 4, n. 35969 del 29/05/2019, Arlotta, Rv. 276862). 5. Il terzo motivo, col quale la difesa si duole che nella determinazione della pena si sia tenuto conto della recidiva, è manifestamente infondato. Come noto, nell'applicazione della recidiva facoltativa è richiesta al giudice una specifica motivazione. Sia che affermi, sia che escluda la rilevanza di tale circostanza aggravante soggettiva, infatti, egli deve verificare, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). La Corte di appello si è uniformata a questi principi perché ha sottolineato, con motivazione congrua e perciò non censurabile in questa sede, che il reato per cui si procede «è in piena continuità con gli innumerevoli precedenti penali che gravano sull'imputato, per la più gran parte costituiti da condanne per truffa e false dichiarazioni, cosicché esso è certamente espressione di una più marcata pericolosità». 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proc
Sentenza Cassazione n. 44621/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris