CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24554/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19272/2024 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- avverso [OSCURATO:PERSONA] di Cortina d’Ampezzo, in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] s.a.s., rappresentato e difes o da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] est. per lacassazione della sentenza n. 2 45 /202 4 del la CORTE d’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 2 febbraio 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S paziani : Rilevato che: Con sentenza 2 febbraio 2024 n. 245, la Corte d’appello di Venezia, provvedendo sul gravame propo sto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l a sentenza n.357/2022 del T ribunale di Belluno , dopo avere accolto il motivo con cui ne era stata denunciata la nullità per essere stata emessaante tempus, ovvero in pendenza del termine per il deposito delle memoriedi replica, nel merito ha rigettato la domanda proposta dall’appellante nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggettoil risarcimento dei danni asseritamente cagionat i gli a seguito del danneggiamento, mediante taglio ed est irpazione di numerose piante, compiuto dal Condominio durante una potatura effettuata, a mezzo di una impresa terza, non solo nell’area condominiale ma anche nell’area adiacente di sua proprietà. La c orte territoriale ha reputato che non fosse stata fornita dall’appellante, originario attore, la prova dei danni lamentati ; in particolare, ha escluso l’idoneitàa fornire la predetta prova dei verbali delle sommarie informazioni raccolte e della documentazione fotografica prodotta in giudizio , in ragione dell ’ impossibilità di apprezzare, mediante tali mezzi, « se e quali piante fossero state danneggiate» e della “ non ricostruibilità ” della situazione precedente alla potatura; ha pure valutato “irrilevante” la prova testimoniale richiesta dall’attore,in quanto i capitoli avrebbero potuto dimostrare solo «che l’amministratoreavesse richiesto un intervento di potatura e taglio di piantead una impresa, e non che fosse stata danneggiata la [OSCURATO:PERSONA] est. vegetazione della proprietà confinante » , e ha giudicato ugualmente irrilevante l’invocata consulenza tecnica d’ufficio, di cui ha escluso l’ammissionesul rilievo che « una CTU eseguita a distanza di tempo avrebbenatura esplorativa» e che il consulente avrebbe al più potuto «formulare ipotesi su eventuali danni alla vegetazione provocati alla proprietà del confinante», ma non dimostrare la res ponsabilità extracontrattuale del condominio; ha comunque escluso l’inferenza probatoria del documentoallegato in funzione della quantificazione del danno asseritamente cagionato al le piante di noci, evidenziando che tale documento co ns is t eva in « una copia di cortesia di una fattura datata 31 dicembre 2020, relativa ad una prestazione di “taglio alberi piazzalenord”», cui non poteva riconoscersi alcuna efficacia probatoria del pregiudiziolamentato; ha infine reputato inammissibile , ex art.345, terzo comma, c.p.c., il documentodenominato “letteratura scientifica ” prodotto in grado d’appello, non avendol’appellante dimostrato di non averlo potuto depositare in primo grado. Ha propostoricorso Fabrizio A mormino , sulla base di due motivi , da cui si è difeso con controricorso il CondominioMaja Bassa. In data 6 dicembre 2024, il consigliere a ciò delegato ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. sul presupposto dell’inammissibilità delle censure; il difensore del ricorrente ha proposto istanza di decisione del ricorso, la cui trattazione è stata quindi fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c. Entrambe le parti hanno depositatomemoria. Considerato che: 1. I motivi denuncia no , ai sensi dell’art. 360 , primo comma, n. 4 c.p.c.., «omissione di motivazione o insufficienza della stessa, aisensi dell’art. 132 c.p.c. e comunque per violazione degli artt. 2727 e 2729 [OSCURATO:PERSONA] est. c.c., non consentendodi ricavarsi la ratio decidendi laddove, in difetto di allegazione e prova della fattispecie di cui si èlamentato con il motivo sub 7.4, la Corte di appello di Venezia, nella sentenza impugnata, ha ritenuto di non dare ingresso alla prova testimoniale e alla consulenza tecnica d’ufficio»; sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si denuncia in via subordinata « violazione dell’art. 244 c.p.c., per non avere ammesso capitoli di prova testimoniali nonostante fossero dedotti mediante indicazione specificadei fatti e delle persone da interrogare e formulati in articoli separati». Il ricorrente censura la mancata ammissione dell a prova testimoniale e il difetto di disposizione della consulenza tecnica richiesta. In particolare, riguardo al diniego di ammissione della prova testimonialerichiama il principio, affermato da questa Suprema Corte sin da epoca risalente, per cui il giudice del merito non può, senza contraddirsi, imputare alla parte di non assolvere all’onere di provare i fatti costitutivi della domanda per poi negarle la prova offerta , e qualifica le sue istanzeistruttorie non irrilevanti« proprio alla luce della documentazione depositata»;reputa, inoltre, che la motivazione della sentenza impugnata sia viziata da “contraddittorietà insanabile ” , pe r aver rigettatola domanda « ritenendola non provata dopo aver respinto una richiesta non inammissibile di prova». A proposito, invece, della mancata disposizione della consulenza tecnica d’ufficio, il ricorrente critica la sentenza d’appello per avere, negando l’ingresso alla prova tecnica sul rilievo del suo carattere esplorativo, indebitamente prefigurato un “ obbligo ” della parte di ricorrere ai mezzi di istruzione preventiva e per non avere considerato che, nella fattispecie , l ’ invocata consulenza avrebbe svolto una funzione percipiente, aifini del riscontro di fatti, non solo allegati ma [OSCURATO:PERSONA] est. pure «documentati, compreso anche il preciso incarico direttamente conferito dall’amministratorecondominiale». 1.1.Gli illustrati motivi sono manifestamente inammissibili. Come ben rilevato nella proposta di definizione accelerata, essi, nella parte in cui lamentano vizio motivazionale, omettono di considerare che detto vizio è denunciabile per cassazione solo laddove l ’ anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; e nella vicenda in esame, avuto riguardo alla articolata, coerentee perspicua mo tivazione offerta – di cui si sono sopra tratteggiati gli aspetti essenziali – , è agevole rilevare che non sussiste alcuna delle gravi lacune (totale mancanza, mera apparenza, irriducibile contraddittorietà, perplessità ed obiettiva incomprensibilità) che sole consentono, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma,n. 5 c . p.c. , il sindacato di legittimità della motivazione della sentenza di merito (per tutti, v. S.U. 8053/2014, S.U.8054/2014 e S.U. 22232/2016 ) . A ciò - sempre in conformità a quanto già rilevato nella proposta di definizione accelerata - deve ovviamente aggiungersi, che, tanto la scelta del giudice del merito di non ammettere taluni mezzi istruttori (in particolare la prova testimoniale) reputandoli irrilevan t i, quanto quella ulteriore di rigettare la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio non sono sindacabili in sede di legittimità, qualora , come qui è ictu oculi,siano sorrette da compiuta ed adeguata motivazione. Il principio per cui c ad e in contraddizione il giudice del merito che rigetta la domanda per difetto di prova senza ammettere i mezzi istruttori proposti dall’attore per assolvere al proprio onere probatorio [OSCURATO:PERSONA] est. è stato poi indebitamente richiamato, giacché tale principio postula il carattere immotivato della decisione del giudice, vale a dire che egli abbia negato la prova offertadall a parte « senza dimostrare le ragioni del diniego» (così giàsi esprimeva la risalente S.U. 789 /1963 ) . N ella vicenda in esame, invece, tali ragioni sono state corret tamente enunciate dal giudice d’appello, il quale ha espresso un motivato giudizio di irrilevanza delle prove, sul rilievo che i testimoni indicati, escussi sulle circostanze capitolate dall’attore, avrebbero potuto dimostrare solo «che l’amministratore avesse richiesto un intervento di potatura e taglio di piante ad una impresa, e non che fosse stata danneggiata la vegetazione della proprietà confinante». Trova pertanto applicazione il diverso principio – ripetutamente affermato da questa Suprema Corte eche va ribadito in toto – per cui , dal momento che il giudizio sull’ammissione dei mezzi di prova è riservato al giudice del merito, il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l’inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione, mentre resta inammissibile la critica espressamente rivolta al motivato giudizio di irrilevanza, sull’assunto – uguale e contrario a quello motivatamente formulato dal giudice del merito – dell’idoneità delle prove proposte perdimostrare i fatti posti a fondamento della domanda [OSCURATO:PERSONA] est. (cfr. Cass. sez. L, 66/2015; Cass. sez. 6 - 1, ord . 16214/2019; Cass. sez. 3, ord. 30810/2023). Inoltre, con specifico riguardo all a consulenza tecnica d’ ufficio , va considerato che si tratta di un mezzo istruttorio – e non di una vera e propria prova - sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamentodel giudice del merito, per cui rientra nei suoi poteridiscrezionali la valutazione di disporre lanomina del consulente tecnico d ’ ufficio ( C ass. sez. 2, 6479 /2002; Cass. sez. 3, 4660/2006); pertanto, anche la statuizione di diniego di questo mezzo istruttorio non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità ove sia debitamente motivata e tale motivazione – nella fattispecie, come si è veduto, debitamenteesplicitatae articolatamente motivata – può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (Cass.sez. 3, n. 4660/2006 cit. ; C ass. sez. 1, n. 15219 /2007 ; Cass. sez. 5,n. 25253/2019). 2. I n conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. L e spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; in applicazione dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c. il soccombente va condannato al pagamento, in favore del controricorrente vittorioso, di una somma equitativamente determinata nella misura indicata in dispositivo, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo, nonché al pagamentoalla Cassa delle ammende, di euro 500,00, ai sensi dell’art.96, quarto comma, c.p.c. Anorma, infine, d ell’art. 13, comma 1 - quater , d.p.r. n. 115 / 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il [OSCURATO:PERSONA] est. versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorsoe condanna il ricorrente a ri f o nde re al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Condanna il ricorrente a corrispondere al controricorrente, ai sensi dell’art.96, terzo comma, c.p.c. la somma di euro 2.000,oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo. Condanna il ricorrente, ex art.96, quarto comma, c.p.c. , a corrisponderealla Cassa delle ammende la somma di euro 500. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del com