Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17577/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

presentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’ avv.to [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5409/2021 depositata il09/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2077/2022Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 17577/2026Data pubblicazione 03/06/2026Gennaro [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, avanti l'Ufficio del Giudice di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA] per accertare e dichiarare la natura usuraria delfinanziamento n. 318296 del 23.11.2009 sottoscritto dall'attore in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione infavore dell'attore degli interessi corrisposti ammontanti ad € 5000,00 oltreinteressi legali.Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA], la quale concludeva per il rigettodella domanda.Con la sentenza n. 2992/2018 il GdP di Barra accoglieva la domanda e perl’effetto condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di € 5.000,00, in favoredell’istante, quali importi corrisposti in eccesso in relazione al suddettocontratto di finanziamento per l’usurarietà originaria del tasso di interessein conseguenza della dovuta inclusione nel calcolo del TEG di tutti i costidovuti per legge.Avverso la richiamata sentenza, la [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appelloavanti al Tribunale di Napoli, il quale con sentenza n. 5409/2021confermava l'impugnata decisione.Riteneva che ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di uncontratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese diassicurazione sostenute dal mutuatario per ottenere il credito, inconformità a quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendosufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.Da tale premessa il Tribunale ne faceva discendere la nullità del contrattoe l’applicazione dell’art. 1815 co II c.c., con conseguente obbligo dellamutuante di restituire tutte le somme percepite unicamente a titolo diNumero registro generale 2077/2022Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 17577/2026Data pubblicazione 03/06/2026interessi e non anche al rimborso dei costi assicurativi e delle commissionidovute all’intermediario.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi, illustrati da memoria cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione di norme didiritto in relazione agli art. 1815 co.2 c.c., art. 2 L. 108/1996, art. 644c.p., per aver il Tribunale affermato la sussistenza dell’usura confrontandoin maniera disomogenea un TEG calcolato con elementi difformi rispetti aquelli con cui al tempo veniva determinato il TEGM e quindi il tasso soglia,pervenendo ad un raffronto viziato che non avrebbe dimostratol’applicazione di tassi oltre la metà rispetto ai tassi medi applicati sulterritorio.Con un secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dinorme di diritto in relazione agli art. 1815 co.2 c.c., art. 2 L. 108/1996,art. 644 c.p., in relazione all’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.p.c., per averritenuto usurario il finanziamento in mancanza della prova fornitadall’attore del costo medio delle polizze assicurative obbligatorie ex Lege.Il primo motivo è infondato.Il Tribunale ha evidenziato che ai fini del controllo usurario l’unico indicerilevante è il TEG e che l’improprio riferimento al TAEG e non al TEGcontenuto nell’atto introduttivo dell’attore rappresenta una imprecisioneche non ha inciso sulla correttezza dei calcoli riportati nella consulenza diparte cui il predetto atto ha fatto rinvio.Il giudice di appello ha infatti rilevato che in detta consulenza il costoeffettivo negoziale era stato correttamente determinato secondo laNumero registro generale 2077/2022Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 17577/2026Data pubblicazione 03/06/2026formula del TEG e non del TAEG nel quale, come è noto, sono inseriteanche le imposte e le tasse.Quanto al merito della censura va osservato che nella giurisprudenza dilegittimità si è affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini dellavalutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo,devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute daldebitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art.644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultinocollegate alla concessione del credito, collegamento dimostrabile conqualunque mezzo di prova e presunto nel caso di contestualità tra la spesadi assicurazione e l'erogazione del mutuo (Cass. n. 8806/2017; in sensoconforme, Cass. n. 22458/2018 che si è occupata proprio di unafattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio; Cass5593/25, 18221/24, 20247/23, 17839/23).Questo orientamento ha evidenziato la centralità della fattispecie usurariacome definita dall'art. 644 c.p., comma 4 - secondo cui "per ladeterminazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni,remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte etasse, collegate alla erogazione del credito" - alla quale si devononecessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, lediverse disposizioni che intervengono in materia.

Non ha quindi rilievo chela Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto dicredito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M.del 2006 i costi assicurativi.Questa Corte a Sezioni Unite (n. 16303/2018) ha affermato che lacircostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includanonel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione dataNumero registro generale 2077/2022Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 17577/2026Data pubblicazione 03/06/2026dall'art. 644 c.p., comma 4, dovrebbe esservi inserita rileva ai soli finidella verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimentiamministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto larilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che lalegge impone di considerare (si trattava in quel caso delle commissioni dimassimo scoperto, ma si veda anche la sentenza a Sezioni Unite n.19597/2020 in tema di interessi moratori; più di recente il principio èstato ribadito con Cass nr. 15114 del 2025).La soluzione adottata dal Tribunale è coerente con gli indirizzi surichiamati avendo proceduto ai fini della verifica del superamento del cosìdetto tasso soglia, alla sommatoria algebrica di ogni onere ed accessorio,compresi i costi per le polizze assicurative stipulate contestualmente alcontratto di finanziamento, sebbene allo stesso non collegato.Il secondo motivo è inammissibile in quanto prospetta una questione di cuinon vi è traccia nella decisione (e comunque risulta destituito difondamento alla luce del principio di diritto sopra richiamato).Giova ricordare che ove con il ricorso per cassazione siano prospettatecome nella specie questioni di cui non vi sia cenno nella sentenzaimpugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne unastatuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarel'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, inossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare inquale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modoalla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzioneprima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430).Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.Numero registro generale 2077/2022Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 17577/2026Data pubblicazione 03/06/2026Le spese seguono la soccombenza P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento in favore della partecontroricorrente, delle spese di legittimità che si liquidano in complessive€ 1.300,00 oltre € 200,00 per esborsi al 15% per spese generali edaccessori di legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma 28.05.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’ avv.to [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5409/2021 depositata il09/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2077/2022Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 17577/2026Data pubblicazione 03/06/2026Gennaro [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, avanti l'Ufficio del Giudice di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA] per accertare e dichiarare la natura usuraria delfinanziamento n. 318296 del 23.11.2009 sottoscritto dall'attore in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione infavore dell'attore degli interessi corrisposti ammontanti ad € 5000,00 oltreinteressi legali.Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA], la quale concludeva per il rigettodella domanda.Con la sentenza n. 2992/2018 il GdP di Barra accoglieva la domanda e perl’effetto condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di € 5.000,00, in favoredell’istante, quali importi corrisposti in eccesso in relazione al suddettocontratto di finanziamento per l’usurarietà originaria del tasso di interessein conseguenza della dovuta inclusione nel calcolo del TEG di tutti i costidovuti per legge.Avverso la richiamata sentenza, la [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appelloavanti al Tribunale di Napoli, il quale con sentenza n. 5409/2021confermava l'impugnata decisione.Riteneva che ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di uncontratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese diassicurazione sostenute dal mutuatario per ottenere il credito, inconformità a quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendosufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.Da tale premessa il Tribunale ne faceva discendere la nullità del contrattoe l’applicazione dell’art. 1815 co II c.c., con conseguente obbligo dellamutuante di restituire tutte le somme percepite unicamente a titolo diNumero registro generale 2077/2022Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 17577/2026Data pubblicazione 03/06/2026interessi e non anche al rimborso dei costi assicurativi e delle commissionidovute all’intermediario.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi, illustrati da memoria cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione di norme didiritto in relazione agli art. 1815 co.2 c.c., art. 2 L. 108/1996, art. 644c.p., per aver il Tribunale affermato la sussistenza dell’usura confrontandoin maniera disomogenea un TEG calcolato con elementi difformi rispetti aquelli con cui al tempo veniva determinato il TEGM e quindi il tasso soglia,pervenendo ad un raffronto viziato che non avrebbe dimostratol’applicazione di tassi oltre la metà rispetto ai tassi medi applicati sulterritorio.Con un secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dinorme di diritto in relazione agli art. 1815 co.2 c.c., art. 2 L. 108/1996,art. 644 c.p., in relazione all’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.p.c., per averritenuto usurario il finanziamento in mancanza della prova fornitadall’attore del costo medio delle polizze assicurative obbligatorie ex Lege.Il primo motivo è infondato.Il Tribunale ha evidenziato che ai fini del controllo usurario l’unico indicerilevante è il TEG e che l’improprio riferimento al TAEG e non al TEGcontenuto nell’atto introduttivo dell’attore rappresenta una imprecisioneche non ha inciso sulla correttezza dei calcoli riportati nella consulenza diparte cui il predetto atto ha fatto rinvio.Il giudice di appello ha infatti rilevato che in detta consulenza il costoeffettivo negoziale era stato correttamente determinato secondo laNumero registro generale 2077/2022Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 17577/2026Data pubblicazione 03/06/2026formula del TEG e non del TAEG nel quale, come è noto, sono inseriteanche le imposte e le tasse.Quanto al merito della censura va osservato che nella giurisprudenza dilegittimità si è affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini dellavalutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo,devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute daldebitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art.644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultinocollegate alla concessione del credito, collegamento dimostrabile conqualunque mezzo di prova e presunto nel caso di contestualità tra la spesadi assicurazione e l'erogazione del mutuo (Cass. n. 8806/2017; in sensoconforme, Cass. n. 22458/2018 che si è occupata proprio di unafattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio; Cass5593/25, 18221/24, 20247/23, 17839/23).Questo orientamento ha evidenziato la centralità della fattispecie usurariacome definita dall'art. 644 c.p., comma 4 - secondo cui "per ladeterminazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni,remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte etasse, collegate alla erogazione del credito" - alla quale si devononecessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, lediverse disposizioni che intervengono in materia. Non ha quindi rilievo chela Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto dicredito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M.del 2006 i costi assicurativi.Questa Corte a Sezioni Unite (n. 16303/2018) ha affermato che lacircostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includanonel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione dataNumero registro generale 2077/2022Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 17577/2026Data pubblicazione 03/06/2026dall'art. 644 c.p., comma 4, dovrebbe esservi inserita rileva ai soli finidella verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimentiamministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto larilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che lalegge impone di considerare (si trattava in quel caso delle commissioni dimassimo scoperto, ma si veda anche la sentenza a Sezioni Unite n.19597/2020 in tema di interessi moratori; più di recente il principio èstato ribadito con Cass nr. 15114 del 2025).La soluzione adottata dal Tribunale è coerente con gli indirizzi surichiamati avendo proceduto ai fini della verifica del superamento del cosìdetto tasso soglia, alla sommatoria algebrica di ogni onere ed accessorio,compresi i costi per le polizze assicurative stipulate contestualmente alcontratto di finanziamento, sebbene allo stesso non collegato.Il secondo motivo è inammissibile in quanto prospetta una questione di cuinon vi è traccia nella decisione (e comunque risulta destituito difondamento alla luce del principio di diritto sopra richiamato).Giova ricordare che ove con il ricorso per cassazione siano prospettatecome nella specie questioni di cui non vi sia cenno nella sentenzaimpugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne unastatuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarel'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, inossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare inquale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modoalla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzioneprima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430).Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.Numero registro generale 2077/2022Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 17577/2026Data pubblicazione 03/06/2026Le spese seguono la soccombenza P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento in favore della partecontroricorrente, delle spese di legittimità che si liquidano in complessive€ 1.300,00 oltre € 200,00 per esborsi al 15% per spese generali edaccessori di legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma 28.05.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 17577/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris