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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 23915/2026

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esame di Napoli,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 26 settembre 2025 il Tribunale del riesame di Napoli haconfermato il decreto di sequestro preventivo del manufatto insistente sul terrazzodell’immobile sito in Forio d’Ischia, alla via Torrione, emesso in data 30 giugno 2025 dalG.i.p. del Tribunale di Napoli.2.

La ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 34-bis d.P.R. n.380 del 2001 e il vizio di motivazione perché non vi sarebbe alcun abuso edilizio (primomotivo) e la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione per omesso esame delladocumentazione prodotta (secondo motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato.Il sequestro preventivo ha a oggetto un manufatto di mq 56 realizzato sul terrazzodella ricorrente in violazione dell’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 181 d.lgs. n. 42 del2004.

Il Tribunale del riesame ha confermato la misura cautelare perché la ricorrente haproseguito l’edificazione dell’abuso.

Nella prospettiva difensiva, invece, il manufatto sarebbeassentito, per una parte, dalla concessione edilizia n. 126 del 1984, dal condono del 2004 edalla successiva integrazione documentale del 2019 e, per la parte non coperta dal titolo,rientrerebbe nell’edilizia libera, alla luce dell’art. 34-bis d.P.R. n. 380 del 2001, comeintrodotto dalla legge n. 105 del 2024, cosiddetta “[OSCURATO:PERSONA]”, per cui le difformità rispettoall’originaria concessione edilizia, oggetto di pratiche amministrative successive, nonintegravano abusi ma tolleranze costruttive.

Di qui l’assenza non solo del fumus commissidelicti ma anche del periculum in mora, atteso che la prosecuzione della costruzione dovevaritenersi legittima.Il primo motivo di ricorso relativo all’assenza del fumus del reato è inconsistente.

IlTribunale del riesame ha accertato che il manufatto sequestrato era stato realizzato inprosecuzione di opere non coperte da condono e ancora abusive: dalle foto era statopossibile constatare che si era trattato di una nuova volumetria che necessitava delpermesso a costruire e dell’autorizzazione paesaggistica.

Di qui la corretta configurazionedei reati contestati e la sussistenza dei presupposti di legge per la cautela.

Tale decisione èin linea con la giurisprudenza secondo cui la sopraelevazione di una costruzione realizzata"sine titulo" e non sanzionata costituisce ripresa dell'attività criminosa originaria, integrante,in quanto tale, un nuovo reato, sicché l'ordine di demolizione seguito alla condanna delsoggetto che se n'è reso autore afferisce all'intero manufatto abusivo e, nel caso in cui siastata presentata e penda ancora istanza di condono in relazione alla parte dell'immobileinizialmente edificata, questa non sarà sanabile, al pari della successiva sopraelevazione(tra le più recenti, Sez. 3, n. 10054 del 22/01/2025, Pulice, Rv. 287658 – 01; si veda ampliusanche Consiglio di Stato, Sez.

II, 27/01/2025, n. 590).Il secondo motivo, relativo all’omessa valutazione della documentazione depositataper provare che le difformità rientravano nelle tolleranze, è generico perché non indica glielementi rilevanti idonei a ribaltare la decisione del Tribunale del riesame, tenuto conto,però, che il controllo delle misure cautelari reali è ammesso ai sensi dell’art. 325 cod. proc.pen. solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores iniudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da renderel'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privodei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 26/06/2008, Ivanov,Rv. 239692 e Sez.

U, n. 5876 del 13/2/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, e tra le più recentiSez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01 e amplius con riferimento aiprecedenti giurisprudenziali, Sez. 3, n. 19989 del 10/01/2020, Costagliola, Rv. 279290-01; sivedano anche Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv 269656; Sez. 6, n. 6589del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli e altri, Rv.242916; Sez. 6, n. 3529 del 01/02/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104).

Non vi rientra invece la sua eventuale illogicitàmanifesta (tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01).Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorsodebba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto dellasentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non viè ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma,determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso, il 28 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esame di Napoli,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 26 settembre 2025 il Tribunale del riesame di Napoli haconfermato il decreto di sequestro preventivo del manufatto insistente sul terrazzodell’immobile sito in Forio d’Ischia, alla via Torrione, emesso in data 30 giugno 2025 dalG.i.p. del Tribunale di Napoli.2. La ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 34-bis d.P.R. n.380 del 2001 e il vizio di motivazione perché non vi sarebbe alcun abuso edilizio (primomotivo) e la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione per omesso esame delladocumentazione prodotta (secondo motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.Il sequestro preventivo ha a oggetto un manufatto di mq 56 realizzato sul terrazzodella ricorrente in violazione dell’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 181 d.lgs. n. 42 del2004. Il Tribunale del riesame ha confermato la misura cautelare perché la ricorrente haproseguito l’edificazione dell’abuso. Nella prospettiva difensiva, invece, il manufatto sarebbeassentito, per una parte, dalla concessione edilizia n. 126 del 1984, dal condono del 2004 edalla successiva integrazione documentale del 2019 e, per la parte non coperta dal titolo,rientrerebbe nell’edilizia libera, alla luce dell’art. 34-bis d.P.R. n. 380 del 2001, comeintrodotto dalla legge n. 105 del 2024, cosiddetta “[OSCURATO:PERSONA]”, per cui le difformità rispettoall’originaria concessione edilizia, oggetto di pratiche amministrative successive, nonintegravano abusi ma tolleranze costruttive. Di qui l’assenza non solo del fumus commissidelicti ma anche del periculum in mora, atteso che la prosecuzione della costruzione dovevaritenersi legittima.Il primo motivo di ricorso relativo all’assenza del fumus del reato è inconsistente. IlTribunale del riesame ha accertato che il manufatto sequestrato era stato realizzato inprosecuzione di opere non coperte da condono e ancora abusive: dalle foto era statopossibile constatare che si era trattato di una nuova volumetria che necessitava delpermesso a costruire e dell’autorizzazione paesaggistica. Di qui la corretta configurazionedei reati contestati e la sussistenza dei presupposti di legge per la cautela. Tale decisione èin linea con la giurisprudenza secondo cui la sopraelevazione di una costruzione realizzata"sine titulo" e non sanzionata costituisce ripresa dell'attività criminosa originaria, integrante,in quanto tale, un nuovo reato, sicché l'ordine di demolizione seguito alla condanna delsoggetto che se n'è reso autore afferisce all'intero manufatto abusivo e, nel caso in cui siastata presentata e penda ancora istanza di condono in relazione alla parte dell'immobileinizialmente edificata, questa non sarà sanabile, al pari della successiva sopraelevazione(tra le più recenti, Sez. 3, n. 10054 del 22/01/2025, Pulice, Rv. 287658 – 01; si veda ampliusanche Consiglio di Stato, Sez. II, 27/01/2025, n. 590).Il secondo motivo, relativo all’omessa valutazione della documentazione depositataper provare che le difformità rientravano nelle tolleranze, è generico perché non indica glielementi rilevanti idonei a ribaltare la decisione del Tribunale del riesame, tenuto conto,però, che il controllo delle misure cautelari reali è ammesso ai sensi dell’art. 325 cod. proc.pen. solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores iniudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da renderel'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privodei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 26/06/2008, Ivanov,Rv. 239692 e Sez. U, n. 5876 del 13/2/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, e tra le più recentiSez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01 e amplius con riferimento aiprecedenti giurisprudenziali, Sez. 3, n. 19989 del 10/01/2020, Costagliola, Rv. 279290-01; sivedano anche Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv 269656; Sez. 6, n. 6589del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli e altri, Rv.242916; Sez. 6, n. 3529 del 01/02/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104). Non vi rientra invece la sua eventuale illogicitàmanifesta (tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01).Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorsodebba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto dellasentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non viè ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma,determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso, il 28 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 23915/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris