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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2023

Cassazione n. 12612/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21031/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' ANTONIO, difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché CARRATU' GIUSEPPINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- MENA, [OSCURATO:PERSONA], CARRATU' ANNAMARIA, [OSCURATO:PERSONA]- MELINDA, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO SALERNO n. 354/2023 de- positata il 10/03/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La vicenda trae origine da una controversia relativa alla proprietà di un appezzamento di terreno.

Gli attori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affermano di essere comproprietari del terreno sulla base di un atto di divisione notarile del 05/09/1967 e successivi atti di donazione e compravendita, tra cui un atto del 07/07/2006.

Essi sostengono che il convenuto, [OSCURATO:PERSONA], non abbia alcun diritto sul fondo, nonostante quest’ultimo, acquistando un appartamento in un edificio adiacente con atto del 12/02/1998, abbia ritenuto di vantare diritti sulla predetta area.

Lambiase, costituitosi in giudizio, ha eccepito la mancata integrità del contraddittorio e ha sostenuto di aver acquistato, oltre all’appartamento, una quota del terreno in contestazione e del lastrico solare, ritenendoli pertinenziali all’immobile acquistato.

Ha inoltre chiesto la nullità dell’atto di vendita del 07/07/2006, ritenendo che le venditrici non avessero più diritti da trasferire, avendo già ceduto il bene a lui nel 1998.

In subordine, ha chiesto il riconoscimento della proprietà per usucapione.

Il Tribunale di Salerno ha rigettato la domanda degli attori, ritenendo fondata la domanda riconvenzionale di Lambiase e accertando il suo diritto di comproprietà nella misura di 1/4 sul terreno e sul lastrico solare.

Ha inoltre dichiarato l’inopponibilità a Lambiase dell’atto notarile del 07/07/2006, rigettando però la sua richiesta di risarcimento danni.

Gli attori hanno impugnato la sentenza innanzi alla Corte di appello di Salerno, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto la sussistenza della comproprietà in capo a Lambiase e lamentando che l’atto di divisione del 1967 non avesse sciolto la comunione sul terreno e sul lastrico solare.

La Corte di appello di Salerno ha rigettato l’appello, confermando la decisione di primo grado.

Ha ritenuto che i beni contestati rientrassero nella presunzione di comunione ex art. 1117 c.c., salvo che un titolo contrario ne escludesse la pertinenzialità,elemento che non è stato dimostrato dagli appellanti.

Ha altresì considerato che l’estraneità di alcuni condividenti alla cessione non inficiasse la validità del trasferimento effettuato a favore di Lambiase, ritenendo che lo stato di comunione delle aree in questione fosse coerente con la disciplina del condominio e non necessitasse del consenso unanime di tutti gli eredi.

Ricorrono in cassazione gli attori con un motivo, illustrato da memoria.

Resiste la parte convenuta con controricorso e memoria.

Il consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso per inammissibilità o manifesta infondatezza.

La parte ricorrente ne ha chiesto la decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. -L’unico motivo denuncia violazione degli artt. 713, 817, 818 e 1117 c.c.

Si afferma che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che l’atto di divisione del 1967 non avesse mantenuto la comunione ereditaria sulle aree comuni e nel considerare il terreno e il sottotetto parti comuni del fabbricato in applicazione dell’art.1117 c.c.

Si sostiene che la divisione parziale operata tra gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] aveva lasciato in comunione ereditaria il solo sottotetto e il terreno, escludendone la pertinenzialità con gli appartamenti assegnati ai singoli coeredi.

Si deduce che la Corte avrebbe erroneamente applicato la presunzione di comunione dell’art. 1117 c.c. senza considerare il preesistente titolo contrario risultante dalla divisione e dalle successive traslazioni di diritti.

Si richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione che riconosce la possibilità di divisioni parziali e la necessità di un titolo esplicito per l’inclusione di beni nel regime di comunione condominiale.

Si afferma che la vendita dell’appartamento a Lambiase non avrebbe potuto automaticamente trasferire quote delle aree comuni, in assenza di un titolo idoneo a derogare alla divisione del 1967.

Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha confermato la decisione del Tribunale, ritenendo che l’area contestata sia parte comune del fabbricato ai sulla base di una corretta applicazione dell’ art. 1117 c.c. e che il ricorrente non abbia dimostrato l’esistenza di un titolo idoneo a superare tale presunzione.

Ha accertato in modo incensurabile in questa sedeche la divisione del 1967 non ha sciolto la comunione sulle parti comuni dell’edificio e che l’estraneità di alcuni condividenti alla cessione delle quote non ha inficiato la validità del trasferimento in favore di Lambiase.

In sostanza, il ricorrente ripropone in sede di legittimità una diversa lettura delle risultanze istruttorie e delle valutazioni probatorie operate dai giudici di merito, senza dimostrare la violazione di norme di diritto.

2. - Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ai sensi dell'art. 93 co. 3 e 4 c.p.c.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €3.500, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge, in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Avino, antistatari.

Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 3.500 in favore della parte controricorrente, in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Franc esco D’Avino, antistatari , nonché al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21031/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' ANTONIO, difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché CARRATU' GIUSEPPINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- MENA, [OSCURATO:PERSONA], CARRATU' ANNAMARIA, [OSCURATO:PERSONA]- MELINDA, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO SALERNO n. 354/2023 de- positata il 10/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La vicenda trae origine da una controversia relativa alla proprietà di un appezzamento di terreno. Gli attori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affermano di essere comproprietari del terreno sulla base di un atto di divisione notarile del 05/09/1967 e successivi atti di donazione e compravendita, tra cui un atto del 07/07/2006. Essi sostengono che il convenuto, [OSCURATO:PERSONA], non abbia alcun diritto sul fondo, nonostante quest’ultimo, acquistando un appartamento in un edificio adiacente con atto del 12/02/1998, abbia ritenuto di vantare diritti sulla predetta area. Lambiase, costituitosi in giudizio, ha eccepito la mancata integrità del contraddittorio e ha sostenuto di aver acquistato, oltre all’appartamento, una quota del terreno in contestazione e del lastrico solare, ritenendoli pertinenziali all’immobile acquistato. Ha inoltre chiesto la nullità dell’atto di vendita del 07/07/2006, ritenendo che le venditrici non avessero più diritti da trasferire, avendo già ceduto il bene a lui nel 1998. In subordine, ha chiesto il riconoscimento della proprietà per usucapione. Il Tribunale di Salerno ha rigettato la domanda degli attori, ritenendo fondata la domanda riconvenzionale di Lambiase e accertando il suo diritto di comproprietà nella misura di 1/4 sul terreno e sul lastrico solare. Ha inoltre dichiarato l’inopponibilità a Lambiase dell’atto notarile del 07/07/2006, rigettando però la sua richiesta di risarcimento danni. Gli attori hanno impugnato la sentenza innanzi alla Corte di appello di Salerno, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto la sussistenza della comproprietà in capo a Lambiase e lamentando che l’atto di divisione del 1967 non avesse sciolto la comunione sul terreno e sul lastrico solare. La Corte di appello di Salerno ha rigettato l’appello, confermando la decisione di primo grado. Ha ritenuto che i beni contestati rientrassero nella presunzione di comunione ex art. 1117 c.c., salvo che un titolo contrario ne escludesse la pertinenzialità,elemento che non è stato dimostrato dagli appellanti. Ha altresì considerato che l’estraneità di alcuni condividenti alla cessione non inficiasse la validità del trasferimento effettuato a favore di Lambiase, ritenendo che lo stato di comunione delle aree in questione fosse coerente con la disciplina del condominio e non necessitasse del consenso unanime di tutti gli eredi. Ricorrono in cassazione gli attori con un motivo, illustrato da memoria. Resiste la parte convenuta con controricorso e memoria. Il consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso per inammissibilità o manifesta infondatezza. La parte ricorrente ne ha chiesto la decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. -L’unico motivo denuncia violazione degli artt. 713, 817, 818 e 1117 c.c. Si afferma che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che l’atto di divisione del 1967 non avesse mantenuto la comunione ereditaria sulle aree comuni e nel considerare il terreno e il sottotetto parti comuni del fabbricato in applicazione dell’art.1117 c.c. Si sostiene che la divisione parziale operata tra gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] aveva lasciato in comunione ereditaria il solo sottotetto e il terreno, escludendone la pertinenzialità con gli appartamenti assegnati ai singoli coeredi. Si deduce che la Corte avrebbe erroneamente applicato la presunzione di comunione dell’art. 1117 c.c. senza considerare il preesistente titolo contrario risultante dalla divisione e dalle successive traslazioni di diritti. Si richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione che riconosce la possibilità di divisioni parziali e la necessità di un titolo esplicito per l’inclusione di beni nel regime di comunione condominiale. Si afferma che la vendita dell’appartamento a Lambiase non avrebbe potuto automaticamente trasferire quote delle aree comuni, in assenza di un titolo idoneo a derogare alla divisione del 1967. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha confermato la decisione del Tribunale, ritenendo che l’area contestata sia parte comune del fabbricato ai sulla base di una corretta applicazione dell’ art. 1117 c.c. e che il ricorrente non abbia dimostrato l’esistenza di un titolo idoneo a superare tale presunzione. Ha accertato in modo incensurabile in questa sedeche la divisione del 1967 non ha sciolto la comunione sulle parti comuni dell’edificio e che l’estraneità di alcuni condividenti alla cessione delle quote non ha inficiato la validità del trasferimento in favore di Lambiase. In sostanza, il ricorrente ripropone in sede di legittimità una diversa lettura delle risultanze istruttorie e delle valutazioni probatorie operate dai giudici di merito, senza dimostrare la violazione di norme di diritto. 2. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ai sensi dell'art. 93 co. 3 e 4 c.p.c. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €3.500, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge, in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Avino, antistatari. Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 3.500 in favore della parte controricorrente, in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Franc esco D’Avino, antistatari , nonché al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 3.000 in favore della cassa delle ammende. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorr
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