CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19229/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 067IVHZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante della lieve entità per il reato di cui all'art. 628 comma 1 e 3 n. 4 cod. pen. è, da un lato, generico, consistendo in una serie di citazioni di sentenze, condivisibili in linea di principio, ma senza alcuna indicazione che le colleghi al caso concreto (tanto più che si riferiscono, in genere, alle circostanze attenuanti generiche e non a quella oggi in discussione) e, dall'altro, manifestamente infondato, in quanto denuncia la mancanza di motivazione sul punto, invece presente a pg. 5. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MIl Consigliere relatore Il PresidenteFra cesc [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] A 27, P 2026 A1/01773.