CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 31678/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 17/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza del 17.5.22 con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accertato la loro responsabilità per i reati di cui agii artt. 110, 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen. e li aveva condannati alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa ciascuno. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione dell'art.606 lett.b) ed e) cod. proc. pen. per errata applicazione dell'art 589 cod. proc. pen. in relazione all'art. 461 cod. proc. pen., è indeducibile e manifestamente infondato in quanto inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, oltre che riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, privi di illogicità; essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte - pur a volersi ammettere la rinuncia alla opposizione al decreto penale di condanna - che tale rinuncia deve intervenire prima dell'apertura del dibattimento e a condizione che il decreto non sia stato già revocato (cfr. Sez. 6, del 2.11.2022, Rv. 284075). Considerato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia inosservanza e violazione di legge in relazione agli artt. 27 cost. e 42 cod. pen. in riferimento all'art.2257 cod. civ. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta penale responsabilità dei signori Polizzi, non è deducibile in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto dì fatto oltre che fondato su motivi che sì risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); sicché devono gli stessi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese t processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec