CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 ottobre 2019
Cassazione n. 10141/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, avendo dichiarato il ricorrente di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via Crescenzio n. 25 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7309, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 30.10.2019, e pubblicata il 23.12.2019; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Irpef - Ex dipendente Inps -Richiesta aliquota agevolata pensione complementare -Istanza di quantificazione delle ritenute operate - Valenza - Domanda di rimborso - Non sussiste - Conseguenze. 1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’Inps dal 2.8.1965 e pensionato dal 1° giugno 2009, invocava il proprio diritto al rimborso delle imposte che riteneva essere state applicate in misura superiore al dovuto dall’ex datore di lavoro, nella forma di ritenute alla fonte, in relazione al proprio trattamento di pensione complementare. Riteneva infatti il pensionato di avere diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata di cui all’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 252 del 2005. Richiedeva perciò all’Inps la quantificazione delle ritenute alla fonte effettivamente operate, al fine di poter calcolare l’ammontare delle ritenute indebitamente applicate, e richiederne pertanto il rimborso all’Amministrazione finanziaria. Comunicava la propria istanza sia all’Inps sia all’Agenzia delle Entrate, ma nessuno dei due Enti assicurava risposta. 2. Maturati i termini di legge, [OSCURATO:PERSONA] impugnava il silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione finanziaria innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma. La CTP riteneva infondati gli argomenti proposti dal contribuente, e rigettava il suo ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel giudizio di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, che accoglieva la sua impugnativa e riformava la decisione adottata dalla CTP, solo precisando che il diritto al rimborso doveva essere riconosciuto al contribuente entro il limite quadriennale di cui all’art. 38 del Dpr n. 602 del 1973. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia adottata dalla CTR, l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a quattro motivi di ricorso, supportati da successiva memoria. Resiste mediante controricorso il contribuente. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la nullità della sentenza impugnata per effetto della violazione degli artt. 1, comma 1, lett. g), e 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 37 e 38 del Dpr n. 602 del 1973, e dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., in cui è incorso il giudice dell’appello per non aver rilevato l’inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente, il quale avrebbe proposto un’istanza di rimborso, ma senz’affatto quantificare l’importo della propria pretesa, limitandosi a rivolgere un interpello (solo) prodromico alla richiesta restitutoria, e perciò inidoneo a comportare la formazione di un silenzio impugnabile. 2. Mediante ilsecondo strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria censura la nullità della decisione impugnata in conseguenza della violazione dell’art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, in cui è incorsa la CTR per non aver rilevato l’inammissibilità del ricorso in appello proposto dal contribuente, a causa del difetto di specificità dei motivi di impugnazione. 3. Con il terzo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria censura la violazione dell’art. 23, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 252 del 2005, in combinato disposto con l’art. 64, comma 2, della legge n. 144 del 1999, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la nuova disciplina sulla tassazione delle pensioni complementari fosse applicabile a tutti i trattamenti pensionistici erogati dal 1° gennaio 2007, senza tener conto che i montanti contributivi erano stati maturati dal contribuente in epoca molto precedente, e non avevano più potuto essere alimentati dal 30 settembre 1999. 4. Mediante il quarto mezzo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate lamenta la nullità della pronuncia adottata dalla CTR, e comunque la violazione del combinato disposto dall’art. 38, primo comma, del Dpr n. 602 del 1973, e degli artt. 19, comma 1, lett. g), e 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che l’eventuale fondatezza della domanda di rimborso proposta dal contribuente dovesse comportare il diritto al rimborso anche in relazione a periodi d’imposta successivi, senza necessità della proposizione di ulteriore istanza. 5. Mediante il primo strumento d’impugnazione l’Amministrazione finanziaria censura la decisione adottata dalla CTR per non aver rilevato l’improponibilità dell’originario ricorso del contribuente, avendo [OSCURATO:PERSONA] introdottto la sua impugnativa nei confronti del silenzio rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate con riferimento ad una pretesa istanza di rimborso, senza però che il contribuente avesse provveduto in alcun modo a quantificare l’ammontare delle somme che domandava in restituzione. 5.1. Occorre premettere come risulti incontestato, nel presente giudizio che, mediante l’istanza rivolta all’Inps ed all’Agenzia delle Entrate, il contribuente aveva domandato l’indicazione delle ritenute effettivamente operate sugli importi di pensione complementare erogatigli, per poter successivamente operare il calcolo del rimborso dovuto applicandosi un’aliquota di tassazione inferiore. Pertanto, il contribuente non aveva indicato, nel proporre la sua istanza di rimborso, quale fosse l’ammontare delle somme richieste. 5.2. In materia questa Corte regolatrice ha già avuto modo di proporre un orientamento interpretativo ormai consolidato secondo cui “le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta; né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato”, Cass. sez. VI-V, 21.2.2020, n. 4565 (conf. Cass. sez. VI-V, 24.10.2019, n. 27377, Cass. sez. V, 30.12.2012, n. 21400). 5.3. Nonsi è del resto mancato di specificare che “l’istanza di rimborso generica od incompleta è inidonea a formare il silenzio- rigetto, autonomamente impugnabile, in quanto non consente all'Ufficio di valutare la fondatezza della stessa né al Giudice tributario di sindacare le presuntive ragioni del diniego (cfr. Cass.nn. 32263/2018, 21400/2012) … le domande prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché l'indicazione degli importi chiesti in restituzione non possono considerarsi giuridicamente valide, e non sono dunque idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, anche perché non consentono all'Ufficio adito di valutare la fondatezza o meno della richiesta del contribuente e tale vizio non risulta neppure sanabile con il successivo deposito di documenti atti a colmare le lacune delle istanze, ciò in quanto tale deposito andrebbe comunque ritenuto tardivo, in quanto intervenuto nel corso dì un procedimento che non avrebbe dovuto essere iniziato, in ragione dell'assenza dei presupposti atti alla formazione, e dunque all'impugnazione, del silenzio-rifiuto (cfr. Cass. n. 3250/2000)”, Cass. sez. VI-V, 11.11.2019, n. 29040. 5.4. Merita ancora di essere sottolineato che, nel caso di specie, la richiesta rivolta dal contribuente all’Agenzia delle Entrate ed all’Inps, non aveva neppure la natura di istanza di rimborso, non contenendo una richiesta restitutoria diretta, ma solo una richiesta di dati da potersi in futuro utilizzare al fine di introdurre una istanza di rimborso. La quantificazione delle somme richieste è stata fornita dal contribuente solo in grado di appello, come rilevato dalla ricorrente Agenzia delle Entrate senza incontrare replica da parte del Pantalei. 5.5. Occorrequindi osservare che il contribuente ha contestato, invero, che l’Agenzia delle Entrate ha proposto la questione dell’inammissibilità (improponibilità) dell’originario ricorso del contribuente soltanto in grado di appello. Ne conseguirebbe che la censura introdotta dall’Ente impositore avrebbe dovuto, ed ancora dovrebbe, essere dichiarata inammissibile perché tardiva. 5.5.1. Invero questa Corte regolatrice ha già da tempo affermato che “la proposizione di un'azione di accertamento nel giudizio tributario, pur essendo estranea al modulo di tale processo, da introdursi necessariamente con l'impugnazione di specifici atti, non dà luogo ad un'ipotesi di difetto di giurisdizione - essendo questa attribuita in via esclusiva e "ratione materiae", e non in considerazione dell'oggetto della domanda - ma all'improponibilità di quest'ultima, che è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 382, comma 3, cod. proc. civ., con conseguente cassazione senza rinvio della decisione di merito che si sia pronunciata su di essa, nonostante l'inesistenza di un atto (anche di solo silenzio rigetto) impugnabile”, Cass. S.U., 23.12.2009, n. 27209. Deve pertanto confermarsi che la contestazione del difetto di un presupposto processuale non integra una eccezione in senso stretto, bensì una questione rilevabile anche d’ufficio. 5.6. Il primo motivo di ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria risulta pertanto fondato, perché l’istanza rivolta dal contribuente all’Agenzia delle Entrate non conteneva una richiesta diretta di restituzione di somme, e neppure conteneva l’indicazione delle somme di cui il pensionato domandava il rimborso, e non era pertanto idonea ai fini della formazione di un silenzio rifiuto impugnabile, con la conseguenza che l’originario ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] risultava inammissibile. 6. Ne discende la cassazione senza rinvio della decisione impugnata, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., e la dichiarazione di inammissibilità dell’originario ricorso proposto dal contribuente. Gli ulteriori motivi di ricorso rimangono assorbiti. 5. Le spese di lite, stante il consolidarsi dell’orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità successivamente alla proposizione del ricorso, possono essere dichiarate compensate tra le parti con riferimento ai gradi di merito del processo, mentre seguono l’ordinario criterio della soccombenza per quanto attiene alle spese processuali del giudizio di legittimità, e sono liquidate in considerazione della natura delle questioni trattate e del valore della causa. La Corte, P.Q.M. accoglie il ricorso introdotto dall’Agenzia delle Entrate e, decidendo ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., dichiara inammissibilel’originario ricorso introdotto dal contribuente. Dichiara integralmente compensate le spese di lite dei gradi di merito del giudizio tra le parti, e condanna Panta