CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2025
Cassazione n. 25870/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna in data 21 ottobre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Modena in data 24 maggio 2024, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada; rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione, con riferimento all'affermazione di responsabilità, è inammissibile in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalle conformi decisioni di merito, con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati (pp. 4 e ss. sentenza impugnata); considerato, infatti, che risulta provato sia lo stato di ebbrezza (in ragione dell'esito di accertamenti di rito e della sintomatologia appurata dal personale intervenuto), sia la condotta di guida, culminata con la fuoriuscita dalla sede stradale del veicolo condotto dal ricorrente, che arrestò la sua marcia all'interno di un fossato; considerato, inoltre, che nel confutare la diversa ricostruzione degli accadimenti i giudici di merito, con valutazione che il ricorrente pretende di censurare con argomenti in fatto, hanno rilevato: 1) che gli agenti intervennero entro mezz'ora dalla verificazione del sinistro; 2) che gli agenti rinvennero il ricorrente nei pressi 'del veicolo incidentato; 3) che lo stesso ricorrente, in sede di esame, ha ammesso di essersi posto alla guida del veicolo incidentato; 4) che, in ogni caso, la tesi difensiva, secondo la quale gli alcolici furono assunti dopo la verificazione del sinistro, fondata sulle mere dichiarazioni dell'imputato, è stata ritenuta oggettivamente inverosimile, e priva di un qualche elemento esterno di conferma; ritenuto che il terzo motivo, con il quale il ricorrente invoca la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 186, commi 2, lett. b), cod. strada, si fonda sulla diversa ricostruzione degli accadimenti - emersa dalle sole dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] (p. 6 ricorso) - della cui inverosimiglianza si è già detto; rilevato che con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada; 2ritenuto che il motivo propone una censura già adeguatamente valutata e disattesa dalle conformi decisioni di merito, in cui si è evidenziato il collegamento materiale fra l'incidente in cui era incorso - perdendo il controllo del veicolo e quindi finendo autonomamente in un fossato - e lo stato di alterazione del ricorrente, come documentato dagli vagenti intervenuti e dal tasso rilevato, che ne aveva rallentato i tempi di reazione e gli aveva certamente impedito di approntare le necessarie manovre di emergenza; considerato inoltre che non sono emerse cause del sinistro diverse dal suo stato di ebbrezza, avendo i giudici ritenuto non provata l'esistenza di turbative stradali derivanti dalla presenza di altri veicoli - che anzi è espressamente esclusa (p. 7 sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che la pronuncia è conforme ai principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità - occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente (Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019, Tripani, Rv. 277620 - 01; Sez. 4, n. 14267 del 13/12/2018, Pastocchi, Rv. 275575 - 01); rilevato, inoltre, che ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, Rv. 275872 - 01; Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012, Rv. 253921 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.M