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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16809/2023

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gale rappresentante, sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa per procura alle liti in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Roma, via Tortona n. 4.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA].r.l.

Intimato avverso la sentenza n.3775/2018 della Corte di appello diNapoli , depositata il 25.

7. 2018.

Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 12.

5. 2023.

Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 3775 del 25.

7. 2018 la Corte di appello di Napoli, in totale riforma della decisione di primo grado, rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Go R.G.

N. 28470/2018.s.r.l. nei confronti di ItAutomations.r.l. per la risoluzione del contratto con cui le parti, in data 18.

5. 2015, avevano convenuto la realizzazione da parte della società convenuta di tre impianti eolici.

La Corte motivò la decisione affermando che la domanda di risoluzionedi diritto del contratto, avanzata sulla base del fatto che la società convenuta non aveva realizzato le opere pattuite nel termine essenziale del 24.

1. 2016 previsto dalla scrittura privata del 20.

10. 2015, che aveva prorogato il precedente termine del 30.

6. 2015,era infondata in quanto, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il suddetto termine di adempimento non poteva considerarsi essenziale.

A sostegno di tale conclusioneosservò che ad escludere il carattere essenzialedel termine deponeva il fatto stesso che esso fosse stato prorogato, con rinunzia della parte committente alla risoluzione del contratto in precedenza comunicata con lettera del 2.

10. 2015; che, anche dopo la scadenza del primo termine, ritenuto essenziale, le parti avessero continuato a dare esecuzione al contratto, proseguendo i lavori ed effettuando pagamenti; che con l’accordo successivo del 20.

10. 2015, che aveva fissato il nuovo termine “ invariato il resto “ ma senza indicarlo come essenziale, i contraenti avevano previsto una serie di evenienze ( quali le condizioni atmosferiche ed altri eventi ) il cui accadimento avrebbe giustificato la sospensione dello stesso; che la parte attrice non aveva indicato alcuno specifico interesse ad ottenere la consegna degli impianti entro la data fissata né la ragione per cui, alla sua scadenza, essa non avrebbe più avuto interesse alla prestazione.

Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 14.

9. 2018, ha proposto ricorso la società WindGo, affidandosi a sei motivi.

Il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., non ha sv olto attività difensiva.

La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio.

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazionedell’art. 1362 cod. civ. ed inadeguatezza della motivazione, sostenendo che la conclusione accolta dalla sentenza impugnata contrasta con il dato letterale degli accordi sottoscritti tra le parti, tenuto conto che il contratto iniziale prevedeva per la consegna delle opere un termine definito essenziale e che tale carattere non R.G.

N. 28470/2018.era stato modificato dall’accordo successivo del

20. 10 2015, il quale, nello stabilire un nuovo termine per l’adempimento, confermava “ gli impegni e le pattuizioni del Contratto “ , di cui dichiarava “ invariato il resto “.

Una interpretazione fedele al dato testuale di tali accordi avrebbe pertanto dovuto condurre ad affermare che anche il nuovo termine di adempimento, al pari del precedente, era essenziale.

Il mezzo è infondato.

La Corte napoletana ha escluso la natura essenziale del termine di adempimento previsto dall’accordodel 20.

10. 2015 rilevando che esso non era espressamente definito essenziale, tanto che era prevista la possibilità, per una serie di accadimenti, della sua sospensione, ed in ragione del fatto che non era state allegate circostanze in forza delle quali la società esponente avrebbe concretamente perduto interesse, una volta trascorso, ad un adempimento tardivo.

Tale conclusione non appare contrastante con il testo dell’accordo, come richiamato dalla ricorrente, che, nello spostare il termine, aveva confermato le pattuizioni del contratto iniziale e dichiarato “ invariato il resto “.

L’argomento non appare decisivo, in quanto, atteso che la sentenza dà attodi tali clausole, non risulta dimostrato che la volontà dell’accordo integrativo fosse nel senso di mantenere fermo il carattere del termine di adempimento previsto nel contratto originario, che si assume essere stato essenziale.

La soluzione di ritenere che tale richiamo fosse esteso anche alla natura del primo termine appare solo possibile, ma non certa, apparendo altresì del tutto plausibile un diverso epilogo, che cioè, in mancanza di precisazione sul nuovo termine, esso si rivolgesse semplicemente alle altre condizioni contrattuali, diverse da quella modificata.

Lo stesso presupposto da cui la cesura muove, che vale a dire il termine originariamente convenuto fosse essenziale, si scontra poi con il rilevo della sentenza secondo cui anche dopo la sua scadenza le parti avevano continuato a dare esecuzione al contratto, proseguendo nei lavori e, da parte della società WindGo, nel pagamento degli acconti, considerazione da cui indubbiamente traspare la conclusione che le parti non avevano inteso nemmeno ta le termine come essenziale , e che, non essendo stata R.G.

N. 28470/2018.specificatamente contestata dalla ricorrente, fornisce ulteriore giustificazione alla soluzione accolta dalla Corte di appello.

Sotto altro e concorrente profilo, la decisione de lla Corte distrettuale appare conformarsi al principio di diritto secondo cui l'essenzialità del termine di adempimento fissato nel contratto va desunta non già da mereformule di stile, ma dalla volontà delle parti come emergente da specifiche espressioni adoperate dai contraenti, dalle quali si possa desumere l'intenzione di considerare ormai venuta meno l'utilità perseguita nel caso in cui trascorra inutilmente la data stabilita ( Cass. n. 18835 del 2018; Cass. n. 21587 del 2007; Cass. n. 3645 del 2007 ).

Del tutto corretto appare pertanto il percorso decisionale seguito dalla Corte di appello, che ha indagato l’effettiva volontà dei contraenti, motivando la sua conclusione anche sulla base del rilievo che la esponente non aveva allegato alcuna circostanza da cui presumere che, una volta scaduto il termine, fosse per essa venuta meno l’utilità al conseguimento della prestazione.

Merita aggiungere che nell’ambito del sindacato di questa Corte in tema di interpretazione dell’atto contrattuale, anche con riguardo all’accertamento sulla essenzialità o meno del termine per l’adempimento ( Cass. n. 10353 del 2020; Cass. n. 7450 del 2018 ), vige il principio che la relativa operazione si risolve in un apprezzamento di fatto che, come tale, non è soggettoal controllo di legittimità, se non per la violazione dei criteri legali di interpretazione, e che per andare esente da censura non è necessario che la soluzione accolta dal giudice di merito sia l’unica o la migliore possibile, ma è sufficiente che sia plausibile, rientrando la scelta tra più interpretazioni possibili nel potere del giudice di decidere la controversia sulla base del suo libero convincimento.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 1370 cod. civ., lamentando che la Corte di appello, nell’interpretare la scrittura integrativa del 20.

10. 2015, non abbia fatto applicazione del criterio sussidiario di interpretazione secondo cui, in caso di dubbio, la clausola negoziale va interpretata in favore della parte che non l’ha predisposta.

Il motivo è infondato.

R.G.

N. 28470/2018.In primo luogo perché, come riconosce la stessa ricorrente, il criterio posto dall’art. 1370 cod. civ. ha carattere sussidiario e quindi presuppone che l’impiego degli altri criteri abbia portato a soluzioni dubbie, presupposto che non si rinviene nel caso di specie.

In secondo luogo perché esso opera in caso di predisposizione dell’accordo ad opera di uno solo dei contraenti, che nella specie viene indicato nella [OSCURATO:SOCIETA], circostanza questa però del tutto indimostrata e che appare dedotta per la prima volta in questo grado di giudizio.

Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.1375 e 1256 cod. civ., censurando la decisione impugnata per non avere dato adeguato rilievo alla mancanza di buona fede della [OSCURATO:SOCIETA], che si era sostanzialmente rifiutata di eseguire le proprie prestazioni invocando in modo ingiustificato e pretenzioso la clausola che prevedeva la sospensione dei lavori per le avverse condizioni metereologiche, del cui verificarsi non aveva dato alcuna prova.

Il motivo è infondato.

Dalla lettura della sentenza emerge chiaramente che la Corte di appello si è pronunciata, ritenendo che fosse stata l’unica proposta, sulla domanda di risoluzione di diritto del contratto per mancata esecuzione della prestazione nel termine essenziale, respingendola, come detto, sulla base del rilevo che il termine stabilito per l’adempimento non fosseessenziale e che quindi, essendo il contratto ancora in corso, l’inadempimento non fosse definitivo.

La circostanza che non abbia proceduto ad una indagine in ordine all’inadempimento della convenuta ed alla sua gravità non costituisce pertanto un vizio della sentenza, ma la diretta conseguenza della operazione di interpretazione della domanda proposta in giudizio e della conseguente delimitazione dell ’oggetto della controversa.

Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamentando che la Corte di appello non si sia pronunciata sulla richiesta, formulata dalla attrice in primo grado e in appello, di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto a seguito della diffida ad adempiere inviata alla controparte con pec del 22.

1. 2016 e rimasta senza effetto.

R.G.

N. 28470/2018.Anche questo motivo è infondato.

E’ sufficiente al riguardo rilevare che dalla lettura della comparsa di costituzione in appello, consentita a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio denunziato, risulta sì che la parte avevarichiamato, nelle proprie difese, l’atto di diffida del 22.

1. 2016, ma non anche che aveva proposto la domanda di risoluzione di diritto del contratto per invio della diffida ad adempiere rimasta senza effetto( art. 1454 cod. civ. ).

Questa domanda, quand’anche formulata in primo grado, era comunque da ritenersi fosse stata dichiarata implicitamente assorbita dalla sentenza del Tribunale, che su di essa non si era pronunciato dichiarando la risoluzione per inosservanza del termine essenziale di adempimento.

In particolare, l’assorbimento discende, oltre che dalla mancata pronuncia, dal rilievo che essa, pur diretta ad ottenere la risoluzione di diritto del contratto, era domanda diversa da quella fondata sul mancato rispetto del termine essenziale, ai sensi dell’art. 1457 cod. civ., essendo i presupposti della risoluzione nell’uno e nell’altro caso differenti.

Ne consegue che essa avrebbe dovuto essere riproposta dall’appellata in sede di gravame, a mente dell’art.346 cod. proc. civ., secondo cui le domande non accolte nella sentenza di primo grado, perché ritenute assorbite, si intendono rinunciate se non “ espressamente “ riproposte in appello.

Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione efalsa applicazione degli artt.1453 e 1457 cod. civ. e 345 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere dichiarato inammissibile, perché avanzata solo in appello, la domanda dell’appellata di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta appellante, la cui proposizione avrebbe dovuto invece essere ammessa, rientrando in una legittima facoltà del richiedente ed essendo diretta a produrre i medesimi effetti della domanda di risoluzione per mancata osservanza del termine essenziale per l’adempimento.

Il motivo è infondato.

La soluzione accolta dalla Corte di appello è corretta, in quanto l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento, e R.G.

N. 28470/2018.differisce perciò sostanzialmente dall'azione di risoluzione di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 cod. c iv ., poiché in tali ipotesi l'azione intende conseguire una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto( Cass. n. 36918 del 2021; Cass. n. 26508 del 2009; Cass. n. 7668 del 1994 ).

In ogni caso si osserva che il divieto posto dall’art. 345 cod. proc. civ. di proporre in appello “ domande nuove “ ricompre nde non solo la domanda fondata su un titolo ed avente un petitum diversi , ma anche la semplice modifica( emendatio ) della domanda originaria ( Cass. n. 27566 del 2017 ).

Il sesto motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.1453 e 1455 cod. civ., per non avere la Corte territoriale accertatola gravità dell’inadempimento della convenuta.

Il motivo appare assorbito dalle ragioni del rigetto del motivo precedente.

Il ricorso va pertanto respinto.

Nulla si dispone sulle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gale rappresentante, sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa per procura alle liti in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Roma, via Tortona n. 4. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA].r.l. Intimato avverso la sentenza n.3775/2018 della Corte di appello diNapoli , depositata il 25. 7. 2018. Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 12. 5. 2023. Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 3775 del 25. 7. 2018 la Corte di appello di Napoli, in totale riforma della decisione di primo grado, rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Go R.G. N. 28470/2018.s.r.l. nei confronti di ItAutomations.r.l. per la risoluzione del contratto con cui le parti, in data 18. 5. 2015, avevano convenuto la realizzazione da parte della società convenuta di tre impianti eolici. La Corte motivò la decisione affermando che la domanda di risoluzionedi diritto del contratto, avanzata sulla base del fatto che la società convenuta non aveva realizzato le opere pattuite nel termine essenziale del 24. 1. 2016 previsto dalla scrittura privata del 20. 10. 2015, che aveva prorogato il precedente termine del 30. 6. 2015,era infondata in quanto, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il suddetto termine di adempimento non poteva considerarsi essenziale. A sostegno di tale conclusioneosservò che ad escludere il carattere essenzialedel termine deponeva il fatto stesso che esso fosse stato prorogato, con rinunzia della parte committente alla risoluzione del contratto in precedenza comunicata con lettera del 2. 10. 2015; che, anche dopo la scadenza del primo termine, ritenuto essenziale, le parti avessero continuato a dare esecuzione al contratto, proseguendo i lavori ed effettuando pagamenti; che con l’accordo successivo del 20. 10. 2015, che aveva fissato il nuovo termine “ invariato il resto “ ma senza indicarlo come essenziale, i contraenti avevano previsto una serie di evenienze ( quali le condizioni atmosferiche ed altri eventi ) il cui accadimento avrebbe giustificato la sospensione dello stesso; che la parte attrice non aveva indicato alcuno specifico interesse ad ottenere la consegna degli impianti entro la data fissata né la ragione per cui, alla sua scadenza, essa non avrebbe più avuto interesse alla prestazione. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 14. 9. 2018, ha proposto ricorso la società WindGo, affidandosi a sei motivi. Il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., non ha sv olto attività difensiva. La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazionedell’art. 1362 cod. civ. ed inadeguatezza della motivazione, sostenendo che la conclusione accolta dalla sentenza impugnata contrasta con il dato letterale degli accordi sottoscritti tra le parti, tenuto conto che il contratto iniziale prevedeva per la consegna delle opere un termine definito essenziale e che tale carattere non R.G. N. 28470/2018.era stato modificato dall’accordo successivo del 20. 10 2015, il quale, nello stabilire un nuovo termine per l’adempimento, confermava “ gli impegni e le pattuizioni del Contratto “ , di cui dichiarava “ invariato il resto “. Una interpretazione fedele al dato testuale di tali accordi avrebbe pertanto dovuto condurre ad affermare che anche il nuovo termine di adempimento, al pari del precedente, era essenziale. Il mezzo è infondato. La Corte napoletana ha escluso la natura essenziale del termine di adempimento previsto dall’accordodel 20. 10. 2015 rilevando che esso non era espressamente definito essenziale, tanto che era prevista la possibilità, per una serie di accadimenti, della sua sospensione, ed in ragione del fatto che non era state allegate circostanze in forza delle quali la società esponente avrebbe concretamente perduto interesse, una volta trascorso, ad un adempimento tardivo. Tale conclusione non appare contrastante con il testo dell’accordo, come richiamato dalla ricorrente, che, nello spostare il termine, aveva confermato le pattuizioni del contratto iniziale e dichiarato “ invariato il resto “. L’argomento non appare decisivo, in quanto, atteso che la sentenza dà attodi tali clausole, non risulta dimostrato che la volontà dell’accordo integrativo fosse nel senso di mantenere fermo il carattere del termine di adempimento previsto nel contratto originario, che si assume essere stato essenziale. La soluzione di ritenere che tale richiamo fosse esteso anche alla natura del primo termine appare solo possibile, ma non certa, apparendo altresì del tutto plausibile un diverso epilogo, che cioè, in mancanza di precisazione sul nuovo termine, esso si rivolgesse semplicemente alle altre condizioni contrattuali, diverse da quella modificata. Lo stesso presupposto da cui la cesura muove, che vale a dire il termine originariamente convenuto fosse essenziale, si scontra poi con il rilevo della sentenza secondo cui anche dopo la sua scadenza le parti avevano continuato a dare esecuzione al contratto, proseguendo nei lavori e, da parte della società WindGo, nel pagamento degli acconti, considerazione da cui indubbiamente traspare la conclusione che le parti non avevano inteso nemmeno ta le termine come essenziale , e che, non essendo stata R.G. N. 28470/2018.specificatamente contestata dalla ricorrente, fornisce ulteriore giustificazione alla soluzione accolta dalla Corte di appello. Sotto altro e concorrente profilo, la decisione de lla Corte distrettuale appare conformarsi al principio di diritto secondo cui l'essenzialità del termine di adempimento fissato nel contratto va desunta non già da mereformule di stile, ma dalla volontà delle parti come emergente da specifiche espressioni adoperate dai contraenti, dalle quali si possa desumere l'intenzione di considerare ormai venuta meno l'utilità perseguita nel caso in cui trascorra inutilmente la data stabilita ( Cass. n. 18835 del 2018; Cass. n. 21587 del 2007; Cass. n. 3645 del 2007 ). Del tutto corretto appare pertanto il percorso decisionale seguito dalla Corte di appello, che ha indagato l’effettiva volontà dei contraenti, motivando la sua conclusione anche sulla base del rilievo che la esponente non aveva allegato alcuna circostanza da cui presumere che, una volta scaduto il termine, fosse per essa venuta meno l’utilità al conseguimento della prestazione. Merita aggiungere che nell’ambito del sindacato di questa Corte in tema di interpretazione dell’atto contrattuale, anche con riguardo all’accertamento sulla essenzialità o meno del termine per l’adempimento ( Cass. n. 10353 del 2020; Cass. n. 7450 del 2018 ), vige il principio che la relativa operazione si risolve in un apprezzamento di fatto che, come tale, non è soggettoal controllo di legittimità, se non per la violazione dei criteri legali di interpretazione, e che per andare esente da censura non è necessario che la soluzione accolta dal giudice di merito sia l’unica o la migliore possibile, ma è sufficiente che sia plausibile, rientrando la scelta tra più interpretazioni possibili nel potere del giudice di decidere la controversia sulla base del suo libero convincimento. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 1370 cod. civ., lamentando che la Corte di appello, nell’interpretare la scrittura integrativa del 20. 10. 2015, non abbia fatto applicazione del criterio sussidiario di interpretazione secondo cui, in caso di dubbio, la clausola negoziale va interpretata in favore della parte che non l’ha predisposta. Il motivo è infondato. R.G. N. 28470/2018.In primo luogo perché, come riconosce la stessa ricorrente, il criterio posto dall’art. 1370 cod. civ. ha carattere sussidiario e quindi presuppone che l’impiego degli altri criteri abbia portato a soluzioni dubbie, presupposto che non si rinviene nel caso di specie. In secondo luogo perché esso opera in caso di predisposizione dell’accordo ad opera di uno solo dei contraenti, che nella specie viene indicato nella [OSCURATO:SOCIETA], circostanza questa però del tutto indimostrata e che appare dedotta per la prima volta in questo grado di giudizio. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.1375 e 1256 cod. civ., censurando la decisione impugnata per non avere dato adeguato rilievo alla mancanza di buona fede della [OSCURATO:SOCIETA], che si era sostanzialmente rifiutata di eseguire le proprie prestazioni invocando in modo ingiustificato e pretenzioso la clausola che prevedeva la sospensione dei lavori per le avverse condizioni metereologiche, del cui verificarsi non aveva dato alcuna prova. Il motivo è infondato. Dalla lettura della sentenza emerge chiaramente che la Corte di appello si è pronunciata, ritenendo che fosse stata l’unica proposta, sulla domanda di risoluzione di diritto del contratto per mancata esecuzione della prestazione nel termine essenziale, respingendola, come detto, sulla base del rilevo che il termine stabilito per l’adempimento non fosseessenziale e che quindi, essendo il contratto ancora in corso, l’inadempimento non fosse definitivo. La circostanza che non abbia proceduto ad una indagine in ordine all’inadempimento della convenuta ed alla sua gravità non costituisce pertanto un vizio della sentenza, ma la diretta conseguenza della operazione di interpretazione della domanda proposta in giudizio e della conseguente delimitazione dell ’oggetto della controversa. Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamentando che la Corte di appello non si sia pronunciata sulla richiesta, formulata dalla attrice in primo grado e in appello, di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto a seguito della diffida ad adempiere inviata alla controparte con pec del 22. 1. 2016 e rimasta senza effetto. R.G. N. 28470/2018.Anche questo motivo è infondato. E’ sufficiente al riguardo rilevare che dalla lettura della comparsa di costituzione in appello, consentita a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio denunziato, risulta sì che la parte avevarichiamato, nelle proprie difese, l’atto di diffida del 22. 1. 2016, ma non anche che aveva proposto la domanda di risoluzione di diritto del contratto per invio della diffida ad adempiere rimasta senza effetto( art. 1454 cod. civ. ). Questa domanda, quand’anche formulata in primo grado, era comunque da ritenersi fosse stata dichiarata implicitamente assorbita dalla sentenza del Tribunale, che su di essa non si era pronunciato dichiarando la risoluzione per inosservanza del termine essenziale di adempimento. In particolare, l’assorbimento discende, oltre che dalla mancata pronuncia, dal rilievo che essa, pur diretta ad ottenere la risoluzione di diritto del contratto, era domanda diversa da quella fondata sul mancato rispetto del termine essenziale, ai sensi dell’art. 1457 cod. civ., essendo i presupposti della risoluzione nell’uno e nell’altro caso differenti. Ne consegue che essa avrebbe dovuto essere riproposta dall’appellata in sede di gravame, a mente dell’art.346 cod. proc. civ., secondo cui le domande non accolte nella sentenza di primo grado, perché ritenute assorbite, si intendono rinunciate se non “ espressamente “ riproposte in appello. Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione efalsa applicazione degli artt.1453 e 1457 cod. civ. e 345 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere dichiarato inammissibile, perché avanzata solo in appello, la domanda dell’appellata di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta appellante, la cui proposizione avrebbe dovuto invece essere ammessa, rientrando in una legittima facoltà del richiedente ed essendo diretta a produrre i medesimi effetti della domanda di risoluzione per mancata osservanza del termine essenziale per l’adempimento. Il motivo è infondato. La soluzione accolta dalla Corte di appello è corretta, in quanto l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento, e R.G. N. 28470/2018.differisce perciò sostanzialmente dall'azione di risoluzione di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 cod. c iv ., poiché in tali ipotesi l'azione intende conseguire una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto( Cass. n. 36918 del 2021; Cass. n. 26508 del 2009; Cass. n. 7668 del 1994 ). In ogni caso si osserva che il divieto posto dall’art. 345 cod. proc. civ. di proporre in appello “ domande nuove “ ricompre nde non solo la domanda fondata su un titolo ed avente un petitum diversi , ma anche la semplice modifica( emendatio ) della domanda originaria ( Cass. n. 27566 del 2017 ). Il sesto motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.1453 e 1455 cod. civ., per non avere la Corte territoriale accertatola gravità dell’inadempimento della convenuta. Il motivo appare assorbito dalle ragioni del rigetto del motivo precedente. Il ricorso va pertanto respinto. Nulla si dispone sulle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. Così deciso in
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