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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 15364/2026

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[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] D'ARAGONA;- ricorrenti -contro2026 REGIONE CAMPANIA;1157 - intimata -avverso la sentenza n. 4690/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 26/10/2021 R.G.N. 3863/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11678/20221.

Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda di Antonio VampaN umero sezionale 1157/2026Numero di raccolta generale 15364/2026volta ad ottenere il superiore inquadramento come dirigente iDnat a pubblicazione 20/05/2026relazione alle mansioni svolte nei periodi da maggio 1996 anovembre 2001 e da gennaio 2006 a dicembre 2007, data delpensionamento, ed al conseguente pagamento delle differenzeretributive.Deduceva di aver rivestito, nei periodi che rilevano in giudizio(maggio 1996/novembre 2001 e gennaio 2006/ dicembre2007), la qualifica di funzionario della Regione Campania, exottavo livello, poi inquadrato in cat.

D, massimo livello apicale;lo stesso sosteneva di avere svolto anche funzioni diresponsabile del servizio “difesa del suolo”, in seguito alpensionamento del dott. [OSCURATO:PERSONA], dirigente di ruolo dellaRegione e responsabile del predetto servizio, il cui posto erarimasto vacante nei periodi suddetti.2.

La sentenza di primo grado disattendeva la domanda dellepretese differenze retributive (non era in discussione la qualificastante la cessazione del rapporto di lavoro risalente a dicembre2007), avendo ritenuto, sulla base della documentazioneprodotta e della genericità dei capitoli di prova testimoniale (chenon è stata ammessa), non fornita la prova delle superiorimansioni dirigenziali che si assumevano svolte.3.

La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di primogrado.3.1 Rilevava che la tardiva costituzione in giudizio della Regionenon impediva al giudice di tenere conto delle difese, in fatto ediritto, formulate dalla stessa (tra cui rientra sicuramente quelladell’assenza di un atto formale, proveniente dal soggettolegittimato, di attribuzione dell’incarico), ma solo delle eccezioniin senso stretto ex art. 416 c.p.c.; aggiungeva che il Tribunale,nell’evidenziare che in nessuno degli atti prodotti aNumero registro generale 11678/2022dimostrazione del proprio assunto il lavoratore figurasse qualeN umero sezionale 1157/2026Numero di raccolta generale 15364/2026responsabile del servizio “difesa del suolo”, aveva affermato unDaat a pubblicazione 20/05/2026cosa diversa da quella dedotta dalla Regione circa l’assenza di3.2 Inoltre, riteneva non potersi ritenere, alla stregua dellacomplessiva difesa assunta in primo grado dall’Ente, unriconoscimento, sia pure implicito, delle dedotte superiorimansioni dirigenziali, negate per la mancanza di una investituraformale.3.3 Osservava altresì che la non contestazione, conconseguente "relevatio" dell'avversario dall'onere probatorio,postulava che la parte che la invocasse avesse per primaottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere unapuntuale allegazione dei fatti di causa (cfr., Cass. 2020/20525),che, per le considerazioni in parte già espresse dal primogiudice, non era affatto ravvisabile nella fattispecie concreta.3.4 Riteneva infondata la censura formulata circa l’erroneavalutazione, da parte del primo giudice, della documentazioneprodotta.Ed invero, come già rilevato dal Tribunale, negli atti e verbaliprodotti, tutti a firma del coordinatore dell’area, il lavoratore,nella parte siglata dallo stesso, non compariva mai comeresponsabile del servizio “difesa del suolo”, funzione che lostesso assumeva di avere svolto su posto vacante, ma comefunzionario responsabile di posizione organizzativa di unitàcomplessa (livello A), attribuitagli a partire dal 1999; siosservava che era proprio l’attribuzione di tale posizione acollocarlo in una posizione diversa dal semplice funzionarioresponsabile della sezione, quale era originariamente,funzionario senza incarico di posizione organizzativa (si veda inparticolare la delibera di conferimento incarico n.74 di gNiuumgenroo re gistro generale 11678/2022Numero sezionale 1157/20262000 in atti e le funzioni attribuitegli con specifico riferimNeumnetroo d ai ral ccolta generale 15364/2026servizio difesa suolo del settore geotecnica, geotermia e difesDaat a pubblicazione 20/05/2026del suolo).3.5 Precisava che la posizione organizzativa non determinasseun mutamento di profilo professionale, né un mutamento diarea, ma soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano alcessare dell'incarico (cfr., in tal senso Cass. 2008/16540 eCassazione civile, sez. lav., 03/04/2018, n. 8141).

Si trattava,in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità,con correlato beneficio economico, la cui definizione -nell'ambito della classificazione del personale di ciascuncomparto - è demandata dalla legge (cfr., il d.lgs. n. 165 del2001, art. 40, comma 2) alla contrattazione collettiva.3.6 Infine, rilevava che nulla era stato specificamente allegatocirca le concrete mansioni svolte, esorbitanti dalla sua qualifica,e soprattutto sui tratti differenziali tra le due aree e categorie diinquadramento, allegazione questa necessaria per consentire algiudice le tre operazioni descritte dalla Cassazione per valutareil diritto o meno al superiore inquadramento (nel caso concretoalle pretese differenze retributive).4.

Avverso tale pronuncia hanno domandato la cassazione glieredi del lavoratore con ricorso assistito da cinque motiviillustrato da memoria.5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce: Error in procedendo –ultrapetizione – violazione artt. 99 e 112 c.p.c., 2907 c.c. -violazione del principio della corrispondenza tra chiesto epronunciato – violazione artt. 115 e 416, comma 2, c.p.c. –violazione del principio di non contestazione – violazione art.Numero registro generale 11678/2022101, comma 2, c.p.c. - nullità della sentenza (art. 360, commaN umero sezionale 1157/2026Numero di raccolta generale 15364/20261, n. 4, c.p.c.).

Data pubblicazione 20/05/2026Si lamenta la ultrapetizione, in violazione del principio di noncontestazione.1.1 La Corte di appello si sarebbe sostituita alle parti, dando percontroversi fatti (“noti ad entrambe le parti”: Cass., n.31684/24) non contestati dalla stessa Amministrazione chepure agevolmente avrebbe potuto provvedervi, indicando laeffettiva persona (ove in ipotesi esistente, diversa dal dantecausa dei ricorrenti) che nel corso degli anni avrebbe consentito,assumendosene la responsabilità, il retto funzionamento delServizio.1.2 In sintesi, la Corte distrettuale non avrebbe preso atto dellamancata contestazione da parte dell’amministrazione circal’espletamento di fatto dell’incarico di responsabile del Servizioquale fatto costitutivo del diritto alle differenze retributive perlo svolgimento di mansioni superiori, rilevando, con decisione asorpresa, la mancata allegazione da parte del dipendente deifatti a sostegno dell’asserito svolgimento delle funzioni diresponsabile del servizio “difesa del suolo”; tale profilo decisorioavrebbe esorbitato dal thema decidendum atteso che il giudicedi primo grado non aveva mai censurato il mancatoassolvimento dell’onere di puntuale allegazione dei fatti dicausa, con conseguente vizio di ultrapetizione.1.3 Il motivo è inammissibile.1.4 La censura non si confronta con il decisum, laddove lasentenza impugnata ha affermato che negli atti e verbaliprodotti in giudizio tutti a firma del coordinatore dell'area illavoratore nella parte siglata dallo stesso non compare maicome responsabile del servizio difesa del suolo funzione che lostesso assume di avere svolto su posto vacante, ma comeNumero registro generale 11678/2022funzionario responsabile di posizione organizzativa di unitàN umero sezionale 1157/2026Numero di raccolta generale 15364/2026complessa (livello A) attribuitagli a partire dal 1999.

Al riguardoDa,t a pubblicazione 20/05/2026la Corte distrettuale ha precisato che la posizione organizzativanon determina un mutamento di profilo professionale cherimane invariato né un mutamento di area, ma comporta soloun mutamento di funzioni le quali cessano al cessaredell'incarico trattandosi in definitiva di una funzione ad tempusdi alta responsabilità con correlato beneficio economico la cuidefinizione nell'ambito della classificazione del personale diciascun comparto è destinata dalla legge alla contrattazionecollettiva.In altri termini, la Corte di appello ha evidenziato come lefunzioni indicate dal dipendente fossero connesseall'attribuzione della posizione organizzativa del funzionario,concretantesi nel conferimento di incarichi relativi allosvolgimento di compiti comportanti elevate capacitàprofessionali e culturali corrispondenti alla direzione di unitàorganizzative complesse e all'espletamento di attivitàprofessionali e nelle attribuzioni della relativa posizionefunzionale.A tal riguardo, la Corte ha precisato che l'articolo 8 del contrattoriguardante il comparto delle autonomie locali del 1999 prevedeespressamente che tali posizioni possano essere assegnateesclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D perl'effetto di un incarico a termine conferito secondo determinatemodalità previste dall'articolo

9.2. Con il secondo motivo si deduce: Error in iudicando –violazione art. 414, comma 1, n. 4), c.p.c. e dei principi generaliin tema di onere di allegazione dei fatti di causa – violazioneartt. 6 e 7 legge regione Campania n. 11/91, artt. 21, 22, 23,24, e 25 legge regione Campania n. 27/84 – violazione artt. 17Numero registro generale 11678/2022e 56 d.lgs. 29/93 e 17 e 52 d.lgs. 165/01 - violazione artt. 8 eN umero sezionale 1157/2026Numero di raccolta generale 15364/20269 e declaratoria categoria D, CCNL 1998/2001 (360, comma 1Da,t a pubblicazione 20/05/2026n. 3, c.p.c.).Si sostiene l’error in iudicando, puntuali e specifiche essendostate –in ogni caso- le allegazioni poste a fondamento del ricorsointroduttivo (pagg. 1-10, 13-14, 15-17) in relazione alla stabileutilizzazione del ricorrente in qualità di “reggente de facto” delServizio, rimasto privo per anni (dal 1996 al 2001; dal 2006 al2007) del dirigente titolare.2.1 Anche tale motivo è inammissibile nella misura in cuirichiede a questa Corte un riesame dell’accertamento di meritocompiuto dalla Corte territoriale.2.2 Ed invero, la Corte di merito ha accertato che le mansioniallegate non fossero qualitativamente e quantitativamentericonducili alla dirigenza in termini di pienezza delle mansioniassegnate.

Tale affermazione esclude in radice la sussistenzadei fatti costitutivi del diritto alle differenze retributive anche inconsiderazione di quanto puntualizzato in precedenza conriferimento al primo motivo di censura, ossia che le funzioniallegate fossero riconducibili lì viceversa a quelle del funzionarioapicale cui era stata attribuita una posizione organizzativa.3.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione art. 25 legge regionale Campania n. 27/84 e art. 6legge regionale Campania n. 11/91 – violazione artt. 56 d.lgs.29/93 e 52 d.lgs. 165/01 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).In particolare, si lamenta l’error in iudicando della Corteterritoriale, nella parte in cui, rinviando alle considerazioni delprimo Giudice, sembra avere reputato rilevante il fatto che“nelle allegazioni di cui al ricorso introduttivo non vi è tracciadei compiti di studio svolti dal ricorrente”.Numero registro generale 11678/2022Le allegazioni che solo rilevano ai fini per cui è causa sono quelleN umero sezionale 1157/2026Numero di raccolta generale 15364/2026afferenti al ruolo de facto espletato dal ricorrente, di dirigentDeat a pubblicazione 20/05/2026del Servizio; ché, in uno con l’insegnamento di codesta Corte,si può affermare “che costituisca svolgimento di mansionisuperiori anche l’utilizzazione costante di un medesimodipendente, inquadrato in livelli non dirigenziali, quale sostitutodei dirigenti”; e che, pertanto, “esula dalle mansioni proprie (…)l’utilizzazione stabile di un medesimo funzionario al fine direggere uffici volta a volta diversi e privi di dirigente titolare”(Cass., 10030/21).Anche tale motivo è inammissibile nella misura in cui richiede aquesta Corte un riesame dell’accertamento di merito compiutodalla Corte territoriale in ordine all’accertamento di merito inordine allo svolgimento delle rivendicate mansioni dirigenziali.4.

Con il quarto mezzo si lamenta la violazione e falsaapplicazione artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., nonché dei principigenerali in materia di interpretazione dell’atto amministrativo –violazione leggi regionali Campania nn. 11/91 e 27/84 (art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.).4.1 I ricorrenti sostengono sostanzialmente la violazione deicriteri di interpretazione degli atti amministrativi, avendo laCorte territoriale –pur correttamente accertato e ricostruito, inpunto di fatto, gli elementi emergenti dai numerosiprovvedimenti amministrativi versati in atti - mancato dicoglierne l’effettivo significato giuridico.4.2 Il motivo è inammissibile.4.3 Va osservato che in relazione ai contratti integrativi di enteed agli atti unilaterali del datore di lavoro valgono i principiconsolidati affermati in plurimi precedenti di questa Cortesecondo cui l’esegesi del contratto, dell’atto unilaterale ed anchedel provvedimento amministrativo è riservata all'esclusivacompetenza del giudice del merito (cfr. fra le tante CaNsusm.e rno r.e gistro generale 11678/2022Numero sezionale 1157/202617067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006) perché la Nruimceeror dci ara ccolta generale 15364/2026della volontà delle parti o del dichiarante si sostanzia in uDnat a pubblicazione 20/05/2026accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360del 2014).

Se ne è tratta la conseguenza che le valutazioniespresse al riguardo soggiacciono, nel giudizio di cassazione, adun sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali diermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di unamotivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 21576 del2019; Cass. n. 20634 del 2018).

È stato inoltre precisato che ladenuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige unaspecifica indicazione in iure, ossia la precisazione delle ragionigiuridiche, non fattuali, per le quali deve essere ravvisatal'anzidetta violazione, non potendo le censure risolversi nellamera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quellacriticata (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 946 e 995 del 2021nonché Cass. n. 28319 del 2017).4.4.

Di recente questa Corte ([OSCURATO:PERSONA] 9249/2024) ha ribaditogli anzidetti assunti rilevando che l’interpretazione degli attinegoziali costituisce un tipico accertamento in fatto riservato algiudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se nonnell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneuticacontrattuale, di cui all'art. 1362 e ss. c.c. o di motivazione nonidonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito pergiungere alla decisione.

Per far valere una violazione sotto ilprimo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alleregole legali d'interpretazione, ma altresì precisare in qual modoe con quali considerazioni il giudice del merito se ne siadiscostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità delmotivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle normeermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà,Numero registro generale 11678/2022nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobreN umero sezionale 1157/2026Numero di raccolta generale 15364/20262007, n. 22536).

D'altra parte, per sottrarsi al sindacato dDait a pubblicazione 20/05/2026legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto nondeve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore inastratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra lealtre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007,n. 4178).

Ne consegue che non può trovare ingresso in sede dilegittimità la critica della ricostruzione della volontà negozialeoperata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nellaprospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementigià dallo stesso esaminati.5.

Con il quinto motivo si denuncia: Error in iudicando –violazione e falsa applicazione artt. 115 e 116 c.p.c. – violazionee falsa applicazione artt. 2697 e 2729 c.c. – violazione delprincipio della c.d. vicinanza della prova e dei principi generaliin tema di onere della prova (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).5.1 La intimata Regione, già nel primo giudizio:- non mai contrastava in punto di fatto le allegazioni della partericorrente circa lo svolgimento delle mansioni superiori(dirigenziali) effettuate “sostituendo” e “facendo le veci” deldirigente di servizio, posizione longissimo tempore vacante enon formalmente coperta; non mai metteva in dubbio lacircostanza che dai provvedimenti prodotti, a sostegno delleallegazioni di parte ricorrente, emergesse la funzione diresponsabile del servizio ricoperta de facto dal lavoratore, inmancanza e in sostituzione di un dirigente formalmenteinvestito;- deduceva soltanto che “come prescritto dal comma 1 dell’art.52 del d.lgs. 165/01, le mansioni svolte in via di fatto, così comedichiarato dal lavoratore in ricorso, non possono dar luogo adriconoscimento economico in assenza di un provvedimNuemnertoo re gistro generale 11678/2022Numero sezionale 1157/2026formale proveniente dall’organo legittimato a mutare loN usmtearot dui sra ccolta generale 15364/2026giuridico del dipendente”, all’uopo richiamando risalentDeat a pubblicazione 20/05/2026giurisprudenza amministrativa (CdS, 211/97), da lungo temposuperata dall’orientamento di codesta ecc.ma Corte Suprema invirtù del quale “il dipendente assegnato di fatto a svolgere lemansioni proprie di una posizione organizzativa previamenteistituita dall'ente, ha diritto a percepire l'intero trattamentoeconomico corrispondente alle mansioni espletate anche in casodi mancanza o di illegittimità del provvedimento di formale- riconosceva, dunque, lo svolgimento di fatto da parte delricorrente delle mansioni di dirigente del servizio (solo rilevandola mancanza di una formale investitura).5.2.

Il motivo è inammissibile.5.3.

Orbene, quanto al novellato art. 115 c.p.c., a mente delquale la mancata contestazione specifica di circostanze di fattoproduce l'effetto della relevatio ab onere probandi, va ribaditoche spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito delgiudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valoredi una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegatidalla controparte (tra molte, Cass. n. 3680 del 2019 e Cass. n.3126 del 2019; più di recente: Cass. n. 7997 del 2025); poichétale apprezzamento esige l'interpretazione del contenuto edell'ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, nederiva che l'accertamento della sussistenza di una contestazioneovvero d'una non contestazione risulta sindacabile in cassazionesolo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o permanifesta illogicità della stessa (da ultimo, Cass. n.34357/2025; Cass. n. 8175 del 2025; in conformità: Cass. n.7597 del 2025; Cass. n. 6638 del 2025; in precedenza v.

NCumaesros r.e gistro generale 11678/2022Numero sezionale 1157/2026n. 27490 del 2019; Cass. n. 10182 del 2007).

Numero di raccolta generale 15364/20265.4.

In buona sostanza, l’accertamento della condottDaat a pubblicazione 20/05/2026processuale di non contestazione è riservata al giudice delmerito e la denuncia nel giudizio di legittimità della violazionedell’art. 115 c.p.c. è consentita solo ove attengaall’interpretazione della norma processuale violata.5.5 Inoltre va richiamato al riguardo il principio secondo cui intema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia postoa fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti,ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo taleSentenza n. 20867 del 30/09/2020).6.

Sulla base dei richiamati principi la censura va ritenutainammissibile.7.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.8.

Nulla spese atteso che la Regione Campania è rimastaintimata.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 11678/2022unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del commaN umero sezionale 1157/2026Numero di raccolta generale 15364/20261-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Data pubblicazione 20/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro del 05/03/2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] D'ARAGONA;- ricorrenti -contro2026 REGIONE CAMPANIA;1157 - intimata -avverso la sentenza n. 4690/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 26/10/2021 R.G.N. 3863/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11678/20221. Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda di Antonio VampaN umero sezionale 1157/2026Numero di raccolta generale 15364/2026volta ad ottenere il superiore inquadramento come dirigente iDnat a pubblicazione 20/05/2026relazione alle mansioni svolte nei periodi da maggio 1996 anovembre 2001 e da gennaio 2006 a dicembre 2007, data delpensionamento, ed al conseguente pagamento delle differenzeretributive.Deduceva di aver rivestito, nei periodi che rilevano in giudizio(maggio 1996/novembre 2001 e gennaio 2006/ dicembre2007), la qualifica di funzionario della Regione Campania, exottavo livello, poi inquadrato in cat. D, massimo livello apicale;lo stesso sosteneva di avere svolto anche funzioni diresponsabile del servizio “difesa del suolo”, in seguito alpensionamento del dott. [OSCURATO:PERSONA], dirigente di ruolo dellaRegione e responsabile del predetto servizio, il cui posto erarimasto vacante nei periodi suddetti.2. La sentenza di primo grado disattendeva la domanda dellepretese differenze retributive (non era in discussione la qualificastante la cessazione del rapporto di lavoro risalente a dicembre2007), avendo ritenuto, sulla base della documentazioneprodotta e della genericità dei capitoli di prova testimoniale (chenon è stata ammessa), non fornita la prova delle superiorimansioni dirigenziali che si assumevano svolte.3. La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di primogrado.3.1 Rilevava che la tardiva costituzione in giudizio della Regionenon impediva al giudice di tenere conto delle difese, in fatto ediritto, formulate dalla stessa (tra cui rientra sicuramente quelladell’assenza di un atto formale, proveniente dal soggettolegittimato, di attribuzione dell’incarico), ma solo delle eccezioniin senso stretto ex art. 416 c.p.c.; aggiungeva che il Tribunale,nell’evidenziare che in nessuno degli atti prodotti aNumero registro generale 11678/2022dimostrazione del proprio assunto il lavoratore figurasse qualeN umero sezionale 1157/2026Numero di raccolta generale 15364/2026responsabile del servizio “difesa del suolo”, aveva affermato unDaat a pubblicazione 20/05/2026cosa diversa da quella dedotta dalla Regione circa l’assenza di3.2 Inoltre, riteneva non potersi ritenere, alla stregua dellacomplessiva difesa assunta in primo grado dall’Ente, unriconoscimento, sia pure implicito, delle dedotte superiorimansioni dirigenziali, negate per la mancanza di una investituraformale.3.3 Osservava altresì che la non contestazione, conconseguente "relevatio" dell'avversario dall'onere probatorio,postulava che la parte che la invocasse avesse per primaottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere unapuntuale allegazione dei fatti di causa (cfr., Cass. 2020/20525),che, per le considerazioni in parte già espresse dal primogiudice, non era affatto ravvisabile nella fattispecie concreta.3.4 Riteneva infondata la censura formulata circa l’erroneavalutazione, da parte del primo giudice, della documentazioneprodotta.Ed invero, come già rilevato dal Tribunale, negli atti e verbaliprodotti, tutti a firma del coordinatore dell’area, il lavoratore,nella parte siglata dallo stesso, non compariva mai comeresponsabile del servizio “difesa del suolo”, funzione che lostesso assumeva di avere svolto su posto vacante, ma comefunzionario responsabile di posizione organizzativa di unitàcomplessa (livello A), attribuitagli a partire dal 1999; siosservava che era proprio l’attribuzione di tale posizione acollocarlo in una posizione diversa dal semplice funzionarioresponsabile della sezione, quale era originariamente,funzionario senza incarico di posizione organizzativa (si veda inparticolare la delibera di conferimento incarico n.74 di gNiuumgenroo re gistro generale 11678/2022Numero sezionale 1157/20262000 in atti e le funzioni attribuitegli con specifico riferimNeumnetroo d ai ral ccolta generale 15364/2026servizio difesa suolo del settore geotecnica, geotermia e difesDaat a pubblicazione 20/05/2026del suolo).3.5 Precisava che la posizione organizzativa non determinasseun mutamento di profilo professionale, né un mutamento diarea, ma soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano alcessare dell'incarico (cfr., in tal senso Cass. 2008/16540 eCassazione civile, sez. lav., 03/04/2018, n. 8141). Si trattava,in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità,con correlato beneficio economico, la cui definizione -nell'ambito della classificazione del personale di ciascuncomparto - è demandata dalla legge (cfr., il d.lgs. n. 165 del2001, art. 40, comma 2) alla contrattazione collettiva.3.6 Infine, rilevava che nulla era stato specificamente allegatocirca le concrete mansioni svolte, esorbitanti dalla sua qualifica,e soprattutto sui tratti differenziali tra le due aree e categorie diinquadramento, allegazione questa necessaria per consentire algiudice le tre operazioni descritte dalla Cassazione per valutareil diritto o meno al superiore inquadramento (nel caso concretoalle pretese differenze retributive).4. Avverso tale pronuncia hanno domandato la cassazione glieredi del lavoratore con ricorso assistito da cinque motiviillustrato da memoria.5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce: Error in procedendo –ultrapetizione – violazione artt. 99 e 112 c.p.c., 2907 c.c. -violazione del principio della corrispondenza tra chiesto epronunciato – violazione artt. 115 e 416, comma 2, c.p.c. –violazione del principio di non contestazione – violazione art.Numero registro generale 11678/2022101, comma 2, c.p.c. - nullità della sentenza (art. 360, commaN umero sezionale 1157/2026Numero di raccolta generale 15364/20261, n. 4, c.p.c.). Data pubblicazione 20/05/2026Si lamenta la ultrapetizione, in violazione del principio di noncontestazione.1.1 La Corte di appello si sarebbe sostituita alle parti, dando percontroversi fatti (“noti ad entrambe le parti”: Cass., n.31684/24) non contestati dalla stessa Amministrazione chepure agevolmente avrebbe potuto provvedervi, indicando laeffettiva persona (ove in ipotesi esistente, diversa dal dantecausa dei ricorrenti) che nel corso degli anni avrebbe consentito,assumendosene la responsabilità, il retto funzionamento delServizio.1.2 In sintesi, la Corte distrettuale non avrebbe preso atto dellamancata contestazione da parte dell’amministrazione circal’espletamento di fatto dell’incarico di responsabile del Servizioquale fatto costitutivo del diritto alle differenze retributive perlo svolgimento di mansioni superiori, rilevando, con decisione asorpresa, la mancata allegazione da parte del dipendente deifatti a sostegno dell’asserito svolgimento delle funzioni diresponsabile del servizio “difesa del suolo”; tale profilo decisorioavrebbe esorbitato dal thema decidendum atteso che il giudicedi primo grado non aveva mai censurato il mancatoassolvimento dell’onere di puntuale allegazione dei fatti dicausa, con conseguente vizio di ultrapetizione.1.3 Il motivo è inammissibile.1.4 La censura non si confronta con il decisum, laddove lasentenza impugnata ha affermato che negli atti e verbaliprodotti in giudizio tutti a firma del coordinatore dell'area illavoratore nella parte siglata dallo stesso non compare maicome responsabile del servizio difesa del suolo funzione che lostesso assume di avere svolto su posto vacante, ma comeNumero registro generale 11678/2022funzionario responsabile di posizione organizzativa di unitàN umero sezionale 1157/2026Numero di raccolta generale 15364/2026complessa (livello A) attribuitagli a partire dal 1999. Al riguardoDa,t a pubblicazione 20/05/2026la Corte distrettuale ha precisato che la posizione organizzativanon determina un mutamento di profilo professionale cherimane invariato né un mutamento di area, ma comporta soloun mutamento di funzioni le quali cessano al cessaredell'incarico trattandosi in definitiva di una funzione ad tempusdi alta responsabilità con correlato beneficio economico la cuidefinizione nell'ambito della classificazione del personale diciascun comparto è destinata dalla legge alla contrattazionecollettiva.In altri termini, la Corte di appello ha evidenziato come lefunzioni indicate dal dipendente fossero connesseall'attribuzione della posizione organizzativa del funzionario,concretantesi nel conferimento di incarichi relativi allosvolgimento di compiti comportanti elevate capacitàprofessionali e culturali corrispondenti alla direzione di unitàorganizzative complesse e all'espletamento di attivitàprofessionali e nelle attribuzioni della relativa posizionefunzionale.A tal riguardo, la Corte ha precisato che l'articolo 8 del contrattoriguardante il comparto delle autonomie locali del 1999 prevedeespressamente che tali posizioni possano essere assegnateesclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D perl'effetto di un incarico a termine conferito secondo determinatemodalità previste dall'articolo 9.2. Con il secondo motivo si deduce: Error in iudicando –violazione art. 414, comma 1, n. 4), c.p.c. e dei principi generaliin tema di onere di allegazione dei fatti di causa – violazioneartt. 6 e 7 legge regione Campania n. 11/91, artt. 21, 22, 23,24, e 25 legge regione Campania n. 27/84 – violazione artt. 17Numero registro generale 11678/2022e 56 d.lgs. 29/93 e 17 e 52 d.lgs. 165/01 - violazione artt. 8 eN umero sezionale 1157/2026Numero di raccolta generale 15364/20269 e declaratoria categoria D, CCNL 1998/2001 (360, comma 1Da,t a pubblicazione 20/05/2026n. 3, c.p.c.).Si sostiene l’error in iudicando, puntuali e specifiche essendostate –in ogni caso- le allegazioni poste a fondamento del ricorsointroduttivo (pagg. 1-10, 13-14, 15-17) in relazione alla stabileutilizzazione del ricorrente in qualità di “reggente de facto” delServizio, rimasto privo per anni (dal 1996 al 2001; dal 2006 al2007) del dirigente titolare.2.1 Anche tale motivo è inammissibile nella misura in cuirichiede a questa Corte un riesame dell’accertamento di meritocompiuto dalla Corte territoriale.2.2 Ed invero, la Corte di merito ha accertato che le mansioniallegate non fossero qualitativamente e quantitativamentericonducili alla dirigenza in termini di pienezza delle mansioniassegnate. Tale affermazione esclude in radice la sussistenzadei fatti costitutivi del diritto alle differenze retributive anche inconsiderazione di quanto puntualizzato in precedenza conriferimento al primo motivo di censura, ossia che le funzioniallegate fossero riconducibili lì viceversa a quelle del funzionarioapicale cui era stata attribuita una posizione organizzativa.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione art. 25 legge regionale Campania n. 27/84 e art. 6legge regionale Campania n. 11/91 – violazione artt. 56 d.lgs.29/93 e 52 d.lgs. 165/01 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).In particolare, si lamenta l’error in iudicando della Corteterritoriale, nella parte in cui, rinviando alle considerazioni delprimo Giudice, sembra avere reputato rilevante il fatto che“nelle allegazioni di cui al ricorso introduttivo non vi è tracciadei compiti di studio svolti dal ricorrente”.Numero registro generale 11678/2022Le allegazioni che solo rilevano ai fini per cui è causa sono quelleN umero sezionale 1157/2026Numero di raccolta generale 15364/2026afferenti al ruolo de facto espletato dal ricorrente, di dirigentDeat a pubblicazione 20/05/2026del Servizio; ché, in uno con l’insegnamento di codesta Corte,si può affermare “che costituisca svolgimento di mansionisuperiori anche l’utilizzazione costante di un medesimodipendente, inquadrato in livelli non dirigenziali, quale sostitutodei dirigenti”; e che, pertanto, “esula dalle mansioni proprie (…)l’utilizzazione stabile di un medesimo funzionario al fine direggere uffici volta a volta diversi e privi di dirigente titolare”(Cass., 10030/21).Anche tale motivo è inammissibile nella misura in cui richiede aquesta Corte un riesame dell’accertamento di merito compiutodalla Corte territoriale in ordine all’accertamento di merito inordine allo svolgimento delle rivendicate mansioni dirigenziali.4. Con il quarto mezzo si lamenta la violazione e falsaapplicazione artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., nonché dei principigenerali in materia di interpretazione dell’atto amministrativo –violazione leggi regionali Campania nn. 11/91 e 27/84 (art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.).4.1 I ricorrenti sostengono sostanzialmente la violazione deicriteri di interpretazione degli atti amministrativi, avendo laCorte territoriale –pur correttamente accertato e ricostruito, inpunto di fatto, gli elementi emergenti dai numerosiprovvedimenti amministrativi versati in atti - mancato dicoglierne l’effettivo significato giuridico.4.2 Il motivo è inammissibile.4.3 Va osservato che in relazione ai contratti integrativi di enteed agli atti unilaterali del datore di lavoro valgono i principiconsolidati affermati in plurimi precedenti di questa Cortesecondo cui l’esegesi del contratto, dell’atto unilaterale ed anchedel provvedimento amministrativo è riservata all'esclusivacompetenza del giudice del merito (cfr. fra le tante CaNsusm.e rno r.e gistro generale 11678/2022Numero sezionale 1157/202617067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006) perché la Nruimceeror dci ara ccolta generale 15364/2026della volontà delle parti o del dichiarante si sostanzia in uDnat a pubblicazione 20/05/2026accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360del 2014). Se ne è tratta la conseguenza che le valutazioniespresse al riguardo soggiacciono, nel giudizio di cassazione, adun sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali diermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di unamotivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 21576 del2019; Cass. n. 20634 del 2018). È stato inoltre precisato che ladenuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige unaspecifica indicazione in iure, ossia la precisazione delle ragionigiuridiche, non fattuali, per le quali deve essere ravvisatal'anzidetta violazione, non potendo le censure risolversi nellamera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quellacriticata (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 946 e 995 del 2021nonché Cass. n. 28319 del 2017).4.4. Di recente questa Corte ([OSCURATO:PERSONA] 9249/2024) ha ribaditogli anzidetti assunti rilevando che l’interpretazione degli attinegoziali costituisce un tipico accertamento in fatto riservato algiudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se nonnell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneuticacontrattuale, di cui all'art. 1362 e ss. c.c. o di motivazione nonidonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito pergiungere alla decisione. Per far valere una violazione sotto ilprimo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alleregole legali d'interpretazione, ma altresì precisare in qual modoe con quali considerazioni il giudice del merito se ne siadiscostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità delmotivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle normeermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà,Numero registro generale 11678/2022nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobreN umero sezionale 1157/2026Numero di raccolta generale 15364/20262007, n. 22536). D'altra parte, per sottrarsi al sindacato dDait a pubblicazione 20/05/2026legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto nondeve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore inastratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra lealtre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007,n. 4178). Ne consegue che non può trovare ingresso in sede dilegittimità la critica della ricostruzione della volontà negozialeoperata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nellaprospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementigià dallo stesso esaminati.5. Con il quinto motivo si denuncia: Error in iudicando –violazione e falsa applicazione artt. 115 e 116 c.p.c. – violazionee falsa applicazione artt. 2697 e 2729 c.c. – violazione delprincipio della c.d. vicinanza della prova e dei principi generaliin tema di onere della prova (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).5.1 La intimata Regione, già nel primo giudizio:- non mai contrastava in punto di fatto le allegazioni della partericorrente circa lo svolgimento delle mansioni superiori(dirigenziali) effettuate “sostituendo” e “facendo le veci” deldirigente di servizio, posizione longissimo tempore vacante enon formalmente coperta; non mai metteva in dubbio lacircostanza che dai provvedimenti prodotti, a sostegno delleallegazioni di parte ricorrente, emergesse la funzione diresponsabile del servizio ricoperta de facto dal lavoratore, inmancanza e in sostituzione di un dirigente formalmenteinvestito;- deduceva soltanto che “come prescritto dal comma 1 dell’art.52 del d.lgs. 165/01, le mansioni svolte in via di fatto, così comedichiarato dal lavoratore in ricorso, non possono dar luogo adriconoscimento economico in assenza di un provvedimNuemnertoo re gistro generale 11678/2022Numero sezionale 1157/2026formale proveniente dall’organo legittimato a mutare loN usmtearot dui sra ccolta generale 15364/2026giuridico del dipendente”, all’uopo richiamando risalentDeat a pubblicazione 20/05/2026giurisprudenza amministrativa (CdS, 211/97), da lungo temposuperata dall’orientamento di codesta ecc.ma Corte Suprema invirtù del quale “il dipendente assegnato di fatto a svolgere lemansioni proprie di una posizione organizzativa previamenteistituita dall'ente, ha diritto a percepire l'intero trattamentoeconomico corrispondente alle mansioni espletate anche in casodi mancanza o di illegittimità del provvedimento di formale- riconosceva, dunque, lo svolgimento di fatto da parte delricorrente delle mansioni di dirigente del servizio (solo rilevandola mancanza di una formale investitura).5.2. Il motivo è inammissibile.5.3. Orbene, quanto al novellato art. 115 c.p.c., a mente delquale la mancata contestazione specifica di circostanze di fattoproduce l'effetto della relevatio ab onere probandi, va ribaditoche spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito delgiudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valoredi una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegatidalla controparte (tra molte, Cass. n. 3680 del 2019 e Cass. n.3126 del 2019; più di recente: Cass. n. 7997 del 2025); poichétale apprezzamento esige l'interpretazione del contenuto edell'ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, nederiva che l'accertamento della sussistenza di una contestazioneovvero d'una non contestazione risulta sindacabile in cassazionesolo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o permanifesta illogicità della stessa (da ultimo, Cass. n.34357/2025; Cass. n. 8175 del 2025; in conformità: Cass. n.7597 del 2025; Cass. n. 6638 del 2025; in precedenza v. NCumaesros r.e gistro generale 11678/2022Numero sezionale 1157/2026n. 27490 del 2019; Cass. n. 10182 del 2007). Numero di raccolta generale 15364/20265.4. In buona sostanza, l’accertamento della condottDaat a pubblicazione 20/05/2026processuale di non contestazione è riservata al giudice delmerito e la denuncia nel giudizio di legittimità della violazionedell’art. 115 c.p.c. è consentita solo ove attengaall’interpretazione della norma processuale violata.5.5 Inoltre va richiamato al riguardo il principio secondo cui intema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia postoa fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti,ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo taleSentenza n. 20867 del 30/09/2020).6. Sulla base dei richiamati principi la censura va ritenutainammissibile.7. Il ricorso va dichiarato inammissibile.8. Nulla spese atteso che la Regione Campania è rimastaintimata. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 11678/2022unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del commaN umero sezionale 1157/2026Numero di raccolta generale 15364/20261-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Data pubblicazione 20/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro del 05/03/2026.La PresidenteIrene Tricomi
Sentenza Cassazione n. 15364/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris