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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25677/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24884/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettiv amente domiciliat a in Roma, via della Farnesina n. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Amato dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce alricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, -intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO –sede di ROMAn. 2813/35/2015 , depositata il 19 maggio 2015 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che:

1. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, la cartella di pagamento n. 09720100369841965/2011, notificata in data 17 febbraio 2011 dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., riguardante IRPEF, ILOR, contributo al Servizio [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF-ILOR 1992.

R.G.

N.24884/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], interessi e sanzioni per l’anno 1992, per l’importo complessivo di € 5.254.976,27.

Esponeva, tra l’altro, la parte ricorrente che aveva presentato, per l’anno d’imposta 1992, dichiarazione dei redditi congiunta con il coniuge [OSCURATO:PERSONA], dal quale si era separata legalmente come da provvedimento del Tribunale di Roma del 14/17 marzo 1994.

Per la suddetta annualità era stato emesso avviso di accertamento n. 5311046619, intestato ad entrambi i coniugi e notificato al marito in data 24 ottobre 1998.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnava tale avviso di accertamento e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 179/37/2005 depositata in segreteria in data 14 dicembre 2005, in accoglimento dell’appello rigettava il ricorso e confermava la legittimità dell’avviso di accertamento suddetto.

Tale decisione veniva confermata da questa Corte con sentenza n. 17953 del 24 luglio 2013.

A seguito di tale sentenza della C.T.R. del Lazio la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] riceveva la notifica di una prima cartella di pagamento (n. 09720060109090257/2006), che veniva impugnata dalla stessa dinanzi alla C.T.P. di Roma, la quale, con sentenza n. 392/23/2007 del 30 ottobre 2007, accoglieva il ricorso ed annullava l’iscrizione a ruolo.

Successivamente, a seguito di appello dell’Ufficio, la C.T.R. del Lazio, con sentenza n. 115/03/2009 depositata il 7 ottobre 2009, accoglieva l’appello dell’Ufficio, rigettando il ricorso proposto dalla contribuente in primo grado.

Tale sentenza diventava definitiva a seguito delrigetto del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], giusta ordinanzadi questa Corte n. 1151 del 18 gennaio 2018.

2. Nelle more, a seguito del precedente annullamento disposto dalla C.T.P. di Roma e del successivo accoglimento dell’appello dell’Ufficio, questo procedeva ad una nuova iscrizione a ruolo, e quindi veniva R.G.

N.24884/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] emessa per le stessa causali una nuova cartella di pagamento (n. 09720100369841965/2011), odiernamente impugnata.

In relazione a tale ultima cartella, la Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 2186/10/2014, depositata l’11 febbraio 2014, accoglieva il ricorso della contribuente e ne disponeva l’annullamento.

3. Interposto gravame dall’Ufficio ed appello incidentale dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio – sede di Roma, con sentenza n. 2813/35/2015, pronunciata il 15 aprile 2015 e depositata in segreteria il 19 maggio 2015, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, rigettava l’appello incidentale, compensando le spese di giudizio, e quindi confermava la legittimità della cartella di pagamento in oggetto.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sei motivi.

L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata, non avendo depositato e notificato -ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. - alcun controricorso (non essendo tale la mera “nota di costituzione” depositata al dichiarato “solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica”).

5. La discussione del ricorso è stat a quindi fissat a per la c amera di consiglio del 9 giugno2022, ai sensi degli artt. 375 , secondo comma , e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che:

6. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della l. 13 aprile 1977, n. 114, nonché dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

R.G.

N.24884/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, la contribuente che, essendo separata dal marito (che aveva ricevuto la notificazione dell’avviso di accertamento) sin dal 1994, non avrebbe più potuto essere considerata solidalmente responsabile con il coniuge per il debito tributario in questione, che in ogni caso sarebbe prescritto, nonessendole stati notificati l’avviso di accertamento ed altri atti interruttivi.

Con il secondo motivo di ricorso la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3), cod. proc. civ., perché non le era stato notificato alcun avviso di accertamento per l’anno 1992,entro il termine di legge del 31 dicembre 1998.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art.25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto la C.T.R. aveva erroneamente calcolato il decorso del termine per l’emissione della cartella dal deposito della sentenza della C.T.R. emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente eccepisce sempre violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto, secondo tale disposizione normativa, la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2000 (e cioè entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo), nel mentre era stata notificata in epoca successiva.

Con il quinto motivo di ricorso la contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 17, lett. c), del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto l’iscrizione a ruolo era avvenuta tardivamente rispetto al termine ivi indicato.

R.G.

N.24884/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il sesto motivo di ricorso la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto erano state iscritte a ruolo anche le sanzioni, ch e, in forza della normativa vigente pro-tempore, dovevano invece essere escluse.

7. In ordine ai singoli motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 7.1.Il primo motivo è infondato.

Sostiene, in particolare, la ricorrente che la cartella impugnata è stata emessa e notificata nei suoi confronti, senza che le fosse notificato l’avviso di accertamento presupposto, che era stato notificato unicamente al coniuge [OSCURATO:PERSONA], dal quale era legalmente separata sin dal 1994.

Orbene, a tal proposito, va rilevato che, in base all’art. 17 della legge n. 114/1977, nel testo vigente pro-tempore all’epoca della presentazione della dichiarazione dei redditi (1992), « E' in facoltà dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati, presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi, compresi quelli di cui alla lettera c) dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nel testo aggiunto con la presente legge.

In tale ipotesi la dichiarazione va presentata all'ufficio delle imposte o all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del marito.

Se soltanto la moglie è residente nel territorio dello Stato, la dichiarazione dei redditi dei coniugi deve essere presentata all'ufficio del domicilio fiscale della moglie».In base al terzo comma della stessa disposizione, poi, in caso di accertamento e liquidazione di maggiori imposte, « la notifica della cartella dei pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta nei ruoli è eseguita nei confronti del marito».

Ora, la legge n. 114/1977, nel prevedere che i coniugi non separati hanno la facoltà di presentare su unico modello la dichiarazione unica R.G.

N.24884/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del redditi di ciascuno di essi,dispone: a) che le somme dovute vadano iscritte a ruolo a nome del marito e che la conseguente cartella vadaa questi notificata, nonch é che gli accertamenti in rettifica siano effettuati a nome di entrambi i coniugi con notifica eseguita nei confronti dei marito ed, altresì; b) che «i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo a nome del marito» (art. 17, quinto comma, legge n. 114/1977).

Tale normativa è pacificamente letta nel senso che, con la libera scelta di presentare la dichiarazione congiunta, i coniugi dichiaranti accettano anche i rischi inerenti alla disciplina propria dell'istituto e, specificamente, sia quelli inerenti alla previsione della notifica degli atti impositivi al solo marito, sia quelli concernenti le conseguenze (sostanziali e processuali) proprie delle obbligazioni solidali; ciò, fatta salva, tuttavia(v.

Corte cost., ord. 6 luglio 2004, n. 215), la possibilità per la moglie di contestare, nel merito, l'obbligazione del marito, entro i termini decorrenti dalla notifica dell'atto con il quale venga per la prima volta a conoscenza della pretesa tributaria nei confronti del coniuge, cui non è attribuita la legittimazione ad agire anche per l’altro coniuge (cfr., tra le altre, Cass. 14 aprile 2020, n. 7803; Cass. 29 luglio 2014, n. 17160; Cass. 8 ottobre 2010, n. 20857; Cass. 15 settembre 2006, n. 198969).

Ne consegue, pertanto, che laresponsabilità solidale dei coniugi, che abbiano presentato "dichiarazione congiunta" ai sensi dell’art. 17 della legge n. 114 / 1977, opera anche nel caso in cui il coniuge co - dichiarante sia estraneo alla produzione dei redditi accertati nei confronti del dichiarante (cfr. Cass. 21 aprile 2011, n. 9209), e che , per effetto della solidarietà in proposito sancita dal legislatore, la tempestiva notifica al marito dell'avviso di accertamento (come della cartella di pagamento), non solo impedisce qualsiasi decadenza R.G.

N.24884/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell'Amministrazione finanziaria anche nei confronti della moglie co- dichiarante, ma comporta altresì, a seguito dell'instaurazione del giudizio tra l'Amministrazione finanziaria ed il marito, l'interruzione con effetti permanenti del decorso della prescrizione anche nei confronti moglie co-dichiarante(Cass. 27 gennaio 2017, n. 2071), in conformità, peraltro, a quanto previsto dall’art. 1310 cod. civ.

Ciò, inoltre, non dà luogo a dubbi di legittimità costituzionale per violazione del diritto di difesa della contribuente (art. 24 Cost.), dovendosi escludere che la mancata impugnazione, da parte del marito, dell'avviso di accertamento a lui notificato, renda definitiva l'obbligazione tributaria nei confronti della moglie separata, avendo costei la possibilità di impugnare autonomamente la cartella di pagamento o l'avviso di mora a lei diretti e di fare valere, in tale sede, tutte le possibili ragioni di contestazione, nel merito, della pretesa tributaria, avuto appunto riguardo alla mancata notifica diretta degli atti precedenti (Cass. 11 aprile 2018, n. 8921; Cass. 6luglio 2016, n. 13733; Cass. 18 novembre 2015, n. 23553).

7.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

L’accertamento dei maggiori redditi, invero, riguardante i redditi dell’anno d’imposta 1992, è stato notificato al marito entro il 31 dicembre 1998, e quindi tempestivamente, secondo quanto previsto dall’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente pro-tempore(entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata).

Come visto in precedenza, tale notifica ha quindi impedito il maturare di qualunque decadenza e/o prescrizione nei confronti della moglie co-dichiarante, odierna ricorrente; inoltre, l’avvenuta impugnazione dell’avviso di accertamento da parte di [OSCURATO:PERSONA], marito della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ha altresì determinato l’interruzione del corso della prescrizione.

R.G.

N.24884/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

7.3. Il terzo, quarto e quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono anch’essi infondati.

Come emerge dalla sentenza impugnata, l’iscrizione a ruolo del debito tributario nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta in data 11 maggio 2006, a seguito del rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (coniuge della ricorrente) avverso l’avviso di accertamento n. 5311046619, in forza della sentenza della C.T.R. del Lazio n. 179/37/2005 depositata il 14 dicembre 2005.

L’iscrizione a ruolo è quindi avvenuta tempestivamente, in base al combinato disposto dell’art. 17, lett. c), del d.P.R. n. 602/1973, e dell’art. 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ed è avvenuta per l’intero, entro il 31 dicembre successivo dell’anno in cui è stata emessa la sentenza della C.T.R. che ha confermato l’accertamento operato dall’Agenzia delle Entrate.

Il termine per l’iscrizione a ruolo e per l’emissione della cartella, invero, non poteva farsi decorrere dal 31 dicembre 1998 (anno di emissione dell’avviso di accertamento), come sostenuto dalla ricorrente, ma, stante l’avvenuta impugnazione dell’avviso di accertamento, l’iscrizione a ruolo poteva essere effettuata per l’intero soltanto a decorrere dalla sentenza della Commissione tributaria regionale che ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento suddetto, e quindi a decorrere dal dicembre 2005.

Anche la notificazione della cartella di pagamento odiernamente impugnata è stata tempestiva, in quanto la prima cartella di pagamento è stata notificata in data 26 settembre 2006 [e quindi nel rispetto dei termini di cui all’art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973, e 68, d.lgs. n. 546/1992], mentre la seconda cartella, odiernamente impugnata, è stata comunque emessa in rinnovazione e notificata, R.G.

N.24884/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] entro i termini suindicati, successivamente al rigetto del ricorso presentato dalla contribuente avverso la precedente cartella, trattandosi di cartella emessa per l’intero importo dovuto ex art. 68, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 546/1992, giusta sentenza della C.T.R. del Lazio n. 115/3/2009.

7.3. Anche il sesto motivo è infondato.

Sostiene la ricorrente che l’Ufficio non avrebbe dovuto iscrivere a ruolo anche le sanzioni, in quanto il coniuge [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.T.R. del Lazio, che aveva rigettato il ricorso proposto dallo stesso Sabani avverso l’avviso di accertamento presupposto.

Sul punto, va rilevato, tuttavia, che l’iscrizione a ruolo anche delle sanzioni è pienamente legittima, in forza del combinato disposto dell’art. 15-bisdel d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 68, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 546/1992, che consentono l’iscrizione nei ruoli straordinari anche delle sanzioni, successivamente alla sentenza della Commissione tributaria regionale che rigetta il ricorso proposto dal contribuente, e conferma l’accertamento operato dall’Ufficio.

8. Consegue il rigetto del ricorso.

Nulla per le spese, in quanto l’Agenzia delle entrate, come chiarito in narrativa,è rimasta intimata.

Sussistono i presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24884/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettiv amente domiciliat a in Roma, via della Farnesina n. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Amato dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce alricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, -intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO –sede di ROMAn. 2813/35/2015 , depositata il 19 maggio 2015 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: 1. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, la cartella di pagamento n. 09720100369841965/2011, notificata in data 17 febbraio 2011 dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., riguardante IRPEF, ILOR, contributo al Servizio [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF-ILOR 1992. R.G. N.24884/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], interessi e sanzioni per l’anno 1992, per l’importo complessivo di € 5.254.976,27. Esponeva, tra l’altro, la parte ricorrente che aveva presentato, per l’anno d’imposta 1992, dichiarazione dei redditi congiunta con il coniuge [OSCURATO:PERSONA], dal quale si era separata legalmente come da provvedimento del Tribunale di Roma del 14/17 marzo 1994. Per la suddetta annualità era stato emesso avviso di accertamento n. 5311046619, intestato ad entrambi i coniugi e notificato al marito in data 24 ottobre 1998. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnava tale avviso di accertamento e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 179/37/2005 depositata in segreteria in data 14 dicembre 2005, in accoglimento dell’appello rigettava il ricorso e confermava la legittimità dell’avviso di accertamento suddetto. Tale decisione veniva confermata da questa Corte con sentenza n. 17953 del 24 luglio 2013. A seguito di tale sentenza della C.T.R. del Lazio la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] riceveva la notifica di una prima cartella di pagamento (n. 09720060109090257/2006), che veniva impugnata dalla stessa dinanzi alla C.T.P. di Roma, la quale, con sentenza n. 392/23/2007 del 30 ottobre 2007, accoglieva il ricorso ed annullava l’iscrizione a ruolo. Successivamente, a seguito di appello dell’Ufficio, la C.T.R. del Lazio, con sentenza n. 115/03/2009 depositata il 7 ottobre 2009, accoglieva l’appello dell’Ufficio, rigettando il ricorso proposto dalla contribuente in primo grado. Tale sentenza diventava definitiva a seguito delrigetto del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], giusta ordinanzadi questa Corte n. 1151 del 18 gennaio 2018. 2. Nelle more, a seguito del precedente annullamento disposto dalla C.T.P. di Roma e del successivo accoglimento dell’appello dell’Ufficio, questo procedeva ad una nuova iscrizione a ruolo, e quindi veniva R.G. N.24884/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] emessa per le stessa causali una nuova cartella di pagamento (n. 09720100369841965/2011), odiernamente impugnata. In relazione a tale ultima cartella, la Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 2186/10/2014, depositata l’11 febbraio 2014, accoglieva il ricorso della contribuente e ne disponeva l’annullamento. 3. Interposto gravame dall’Ufficio ed appello incidentale dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio – sede di Roma, con sentenza n. 2813/35/2015, pronunciata il 15 aprile 2015 e depositata in segreteria il 19 maggio 2015, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, rigettava l’appello incidentale, compensando le spese di giudizio, e quindi confermava la legittimità della cartella di pagamento in oggetto. 4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sei motivi. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata, non avendo depositato e notificato -ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. - alcun controricorso (non essendo tale la mera “nota di costituzione” depositata al dichiarato “solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica”). 5. La discussione del ricorso è stat a quindi fissat a per la c amera di consiglio del 9 giugno2022, ai sensi degli artt. 375 , secondo comma , e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che: 6. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della l. 13 aprile 1977, n. 114, nonché dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. R.G. N.24884/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, la contribuente che, essendo separata dal marito (che aveva ricevuto la notificazione dell’avviso di accertamento) sin dal 1994, non avrebbe più potuto essere considerata solidalmente responsabile con il coniuge per il debito tributario in questione, che in ogni caso sarebbe prescritto, nonessendole stati notificati l’avviso di accertamento ed altri atti interruttivi. Con il secondo motivo di ricorso la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3), cod. proc. civ., perché non le era stato notificato alcun avviso di accertamento per l’anno 1992,entro il termine di legge del 31 dicembre 1998. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art.25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto la C.T.R. aveva erroneamente calcolato il decorso del termine per l’emissione della cartella dal deposito della sentenza della C.T.R. emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente eccepisce sempre violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto, secondo tale disposizione normativa, la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2000 (e cioè entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo), nel mentre era stata notificata in epoca successiva. Con il quinto motivo di ricorso la contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 17, lett. c), del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto l’iscrizione a ruolo era avvenuta tardivamente rispetto al termine ivi indicato. R.G. N.24884/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il sesto motivo di ricorso la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto erano state iscritte a ruolo anche le sanzioni, ch e, in forza della normativa vigente pro-tempore, dovevano invece essere escluse. 7. In ordine ai singoli motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 7.1.Il primo motivo è infondato. Sostiene, in particolare, la ricorrente che la cartella impugnata è stata emessa e notificata nei suoi confronti, senza che le fosse notificato l’avviso di accertamento presupposto, che era stato notificato unicamente al coniuge [OSCURATO:PERSONA], dal quale era legalmente separata sin dal 1994. Orbene, a tal proposito, va rilevato che, in base all’art. 17 della legge n. 114/1977, nel testo vigente pro-tempore all’epoca della presentazione della dichiarazione dei redditi (1992), « E' in facoltà dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati, presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi, compresi quelli di cui alla lettera c) dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nel testo aggiunto con la presente legge. In tale ipotesi la dichiarazione va presentata all'ufficio delle imposte o all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del marito. Se soltanto la moglie è residente nel territorio dello Stato, la dichiarazione dei redditi dei coniugi deve essere presentata all'ufficio del domicilio fiscale della moglie».In base al terzo comma della stessa disposizione, poi, in caso di accertamento e liquidazione di maggiori imposte, « la notifica della cartella dei pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta nei ruoli è eseguita nei confronti del marito». Ora, la legge n. 114/1977, nel prevedere che i coniugi non separati hanno la facoltà di presentare su unico modello la dichiarazione unica R.G. N.24884/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del redditi di ciascuno di essi,dispone: a) che le somme dovute vadano iscritte a ruolo a nome del marito e che la conseguente cartella vadaa questi notificata, nonch é che gli accertamenti in rettifica siano effettuati a nome di entrambi i coniugi con notifica eseguita nei confronti dei marito ed, altresì; b) che «i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo a nome del marito» (art. 17, quinto comma, legge n. 114/1977). Tale normativa è pacificamente letta nel senso che, con la libera scelta di presentare la dichiarazione congiunta, i coniugi dichiaranti accettano anche i rischi inerenti alla disciplina propria dell'istituto e, specificamente, sia quelli inerenti alla previsione della notifica degli atti impositivi al solo marito, sia quelli concernenti le conseguenze (sostanziali e processuali) proprie delle obbligazioni solidali; ciò, fatta salva, tuttavia(v. Corte cost., ord. 6 luglio 2004, n. 215), la possibilità per la moglie di contestare, nel merito, l'obbligazione del marito, entro i termini decorrenti dalla notifica dell'atto con il quale venga per la prima volta a conoscenza della pretesa tributaria nei confronti del coniuge, cui non è attribuita la legittimazione ad agire anche per l’altro coniuge (cfr., tra le altre, Cass. 14 aprile 2020, n. 7803; Cass. 29 luglio 2014, n. 17160; Cass. 8 ottobre 2010, n. 20857; Cass. 15 settembre 2006, n. 198969). Ne consegue, pertanto, che laresponsabilità solidale dei coniugi, che abbiano presentato "dichiarazione congiunta" ai sensi dell’art. 17 della legge n. 114 / 1977, opera anche nel caso in cui il coniuge co - dichiarante sia estraneo alla produzione dei redditi accertati nei confronti del dichiarante (cfr. Cass. 21 aprile 2011, n. 9209), e che , per effetto della solidarietà in proposito sancita dal legislatore, la tempestiva notifica al marito dell'avviso di accertamento (come della cartella di pagamento), non solo impedisce qualsiasi decadenza R.G. N.24884/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell'Amministrazione finanziaria anche nei confronti della moglie co- dichiarante, ma comporta altresì, a seguito dell'instaurazione del giudizio tra l'Amministrazione finanziaria ed il marito, l'interruzione con effetti permanenti del decorso della prescrizione anche nei confronti moglie co-dichiarante(Cass. 27 gennaio 2017, n. 2071), in conformità, peraltro, a quanto previsto dall’art. 1310 cod. civ. Ciò, inoltre, non dà luogo a dubbi di legittimità costituzionale per violazione del diritto di difesa della contribuente (art. 24 Cost.), dovendosi escludere che la mancata impugnazione, da parte del marito, dell'avviso di accertamento a lui notificato, renda definitiva l'obbligazione tributaria nei confronti della moglie separata, avendo costei la possibilità di impugnare autonomamente la cartella di pagamento o l'avviso di mora a lei diretti e di fare valere, in tale sede, tutte le possibili ragioni di contestazione, nel merito, della pretesa tributaria, avuto appunto riguardo alla mancata notifica diretta degli atti precedenti (Cass. 11 aprile 2018, n. 8921; Cass. 6luglio 2016, n. 13733; Cass. 18 novembre 2015, n. 23553). 7.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. L’accertamento dei maggiori redditi, invero, riguardante i redditi dell’anno d’imposta 1992, è stato notificato al marito entro il 31 dicembre 1998, e quindi tempestivamente, secondo quanto previsto dall’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente pro-tempore(entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata). Come visto in precedenza, tale notifica ha quindi impedito il maturare di qualunque decadenza e/o prescrizione nei confronti della moglie co-dichiarante, odierna ricorrente; inoltre, l’avvenuta impugnazione dell’avviso di accertamento da parte di [OSCURATO:PERSONA], marito della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ha altresì determinato l’interruzione del corso della prescrizione. R.G. N.24884/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7.3. Il terzo, quarto e quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono anch’essi infondati. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’iscrizione a ruolo del debito tributario nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta in data 11 maggio 2006, a seguito del rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (coniuge della ricorrente) avverso l’avviso di accertamento n. 5311046619, in forza della sentenza della C.T.R. del Lazio n. 179/37/2005 depositata il 14 dicembre 2005. L’iscrizione a ruolo è quindi avvenuta tempestivamente, in base al combinato disposto dell’art. 17, lett. c), del d.P.R. n. 602/1973, e dell’art. 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ed è avvenuta per l’intero, entro il 31 dicembre successivo dell’anno in cui è stata emessa la sentenza della C.T.R. che ha confermato l’accertamento operato dall’Agenzia delle Entrate. Il termine per l’iscrizione a ruolo e per l’emissione della cartella, invero, non poteva farsi decorrere dal 31 dicembre 1998 (anno di emissione dell’avviso di accertamento), come sostenuto dalla ricorrente, ma, stante l’avvenuta impugnazione dell’avviso di accertamento, l’iscrizione a ruolo poteva essere effettuata per l’intero soltanto a decorrere dalla sentenza della Commissione tributaria regionale che ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento suddetto, e quindi a decorrere dal dicembre 2005. Anche la notificazione della cartella di pagamento odiernamente impugnata è stata tempestiva, in quanto la prima cartella di pagamento è stata notificata in data 26 settembre 2006 [e quindi nel rispetto dei termini di cui all’art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973, e 68, d.lgs. n. 546/1992], mentre la seconda cartella, odiernamente impugnata, è stata comunque emessa in rinnovazione e notificata, R.G. N.24884/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] entro i termini suindicati, successivamente al rigetto del ricorso presentato dalla contribuente avverso la precedente cartella, trattandosi di cartella emessa per l’intero importo dovuto ex art. 68, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 546/1992, giusta sentenza della C.T.R. del Lazio n. 115/3/2009. 7.3. Anche il sesto motivo è infondato. Sostiene la ricorrente che l’Ufficio non avrebbe dovuto iscrivere a ruolo anche le sanzioni, in quanto il coniuge [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.T.R. del Lazio, che aveva rigettato il ricorso proposto dallo stesso Sabani avverso l’avviso di accertamento presupposto. Sul punto, va rilevato, tuttavia, che l’iscrizione a ruolo anche delle sanzioni è pienamente legittima, in forza del combinato disposto dell’art. 15-bisdel d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 68, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 546/1992, che consentono l’iscrizione nei ruoli straordinari anche delle sanzioni, successivamente alla sentenza della Commissione tributaria regionale che rigetta il ricorso proposto dal contribuente, e conferma l’accertamento operato dall’Ufficio. 8. Consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese, in quanto l’Agenzia delle entrate, come chiarito in narrativa,è rimasta intimata. Sussistono i presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali p
Sentenza Cassazione n. 25677/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris