CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39331/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 497 - bis cod. pen. (capo A) e 495 cod. pen. (capo B); Ritenuto che l'unico di ricorso, che contesta l'eccessività del disposto trattamento sanzionatorio e, in modo particolare, il diniego di concessione di circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto inerente al trattamento punitivo, benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato, in cui in risposta alle articolazioni difensive volte alla concessione delle generiche, si evidenzia il movente del reo per i fatti di cui è causa, essendo lo stesso gravato da un mandato di arresto internazionale e determinato, quindi, a sottrarsi allo stesso con configuranti i reati di cui ai capi di imputazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il