CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16516/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ( [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Venezia confermava il provvedimento con il quale il locale magistrato di sorveglianza aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l'inammissibilità dell'istanza risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., con riguardo al periodo di pena espiata presso la Casa di reclusione di Padova, dal 28 dicembre 2017 al 12 gennaio 2021, ritenendo che la stessa istanza fosse reiterativa di altra precedentemente esaminata. 2. Il Tribunale premetteva che il magistrato di sorveglianza c:he aveva deciso sulla precedente istanza, ai fini dell'accertamento della sussistenza di una situazione di inumana detenzione, determinata dalla carenza di spazio disponibile nella stanza di pernottamento, aveva computato la superficie occupata dal letto dell'istante e ne aveva detratto la porzione occupata dal letto del compagno di stanza, atteso che solo il primo era uno spazio fruibile per il singolo. Per il giudice a quo la deduzione del Reinhard, secondo cui la nota pronuncia delle Sezioni Unite in materia (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, Rv. 280433), integra un novum suscettibile di legittimare l'esame nel merito della nuova istanza, non è condivisibile, non avendo determinato quella sentenza un mutamento giurisprudenziale suscettibile di superare il "giudicato esecutivo". Invero tale sentenza, lungi dall'introdurre un principio nuovo, uniforme e inequivoco, ribadisce il criterio di calcolo del "normale movimento", che comporta lo scomputo degli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui il letto a castello ed è univoca solo per quest'ultimo arredo, mentre, per il letto singolo, rimette qualunque valutazione di merito ai giudici di sorveglianza. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, che vengono di seguito brevemente riassunti, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, a norma dell'art. 173 disp att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo e il terzo motivo, si deduce la violazione degli ard. 117 Cost., 32 CEDU, 35-ter ord. pen. e 666 cod. proc. pen., nonché dei principi espressi nella sentenza sopra citata (Sez. U n. 6551 del 2021). Si osserva come sia inconferente ridurre la disamina effettuata in tale sentenza "a una questione di computo spaziale di questo o quell'elemento di arredo". Sfuggirebbe al giudice a quo, dunque, che il punto focale dell'insegnamento delle Sezioni unite è "la ricostruzione del contenuto precettivo dell'art. 35-ter Ord pen.", e che il novum dell'istanza è costituito dall'insieme dei principi enunciati da quella sentenza e dalla Corte Edu, veicolati mediante l'art. 35-ter Ord. pen. L'istanza, peraltro, risulterebbe fondata, alla luce dei pacifici dati di fatto, dei principi enunciati dalle Sezioni unite e dalla Corte Edu. Ritenendo diversamente, verrebbe a determinarsi una difformità di trattamento tra detenuti, nonché divergenze tra i periodi di detenzione esaminati.3.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 3 Cost. e 125 comma 3, Cost., posto che, nel provvedimento impugnato, non vi è riferimento alla giurisprudenza della Corte Edu, né viene "preso in considerazione" lo strumento di cui all'art. 35-ter Ord. pen. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, in quanto meramente reiterativo della doglianza sollevata nel reclamo, oltre che privo di confronto con la motivazione resa dal giudice di merito, che neppure omette il vaglio sugli elementi di novità addotti dal reclamante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Vengono prospettate, infatti, deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; il ricorrente omette del tutto, inoltre, di confrontarsi con le argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la cui motivazione non può ritenersi insussistente. 3. Invero, a fronte di un provvedimento che ha illustrato le ragioni in base alle quali l'intervento delle Sezioni unite non può integrare un elemento di novità, tale da legittimare in nuovo esame di una richiesta già vagliata, il ricorrente si limita ad osservare - con deduzioni prive di consistenza giuridica - che il novum idoneo a superare il "giudicato esecutivo" è rappresentato dall'art. 35-ter Ord. pen., dalle Sezioni unite e dalla Corte Edu. 4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.