CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21960/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Modena c/ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 marzo 1967, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] gennaio 1959 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 aprile 1972 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Bologna il 3 settembre 2021, Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 6 maggio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata; Uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso o di rigettarlo [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 3 settembre 2021 il Tribunale del riesame di Bologna, rigettando l'appello del Pubblico ministero, ha confermato l'ordinanza emessa il 16 luglio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Modena -con cui a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - e [OSCURATO:PERSONA] è stata sostituita la misura cautelare degli arresti donniciliari con quella interdittiva del divieto di esercitare gli uffici direttivi delle persone giuridiche e - quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - anche con il divieto di esercitare la professione di ragioniere e commercialista per la durata di mesi 12. Agli indagati è stato contestato provvisoriamente di aver partecipato ad un'associazione a delinquere, finalizzata alla commissione di più delitti di bancarotta, riciclaggio, autoriciclaggio, falso in atti pubblici ed attestazioni, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte a favore di diverse società e soggetti provenienti da tutta Italia, nonché di aver concorso in diversi reati fine dell'associazione, in relazione a svariate procedure concorsuali attivate in molteplici città italiane. Le condotte criminose si sono svolte in un arco di tempo di sei anni, dal 2013 al 2019. Agli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Intermite il Giudice delle indagini preliminari aveva applicato inizialmente la misura cautelare degli arresti domiciliari e, successivamente all'esecuzione dell'ordinanza e agli interrogatori di garanzia, con ordinanza, depositata il 16 luglio 2021, le misure cautelari detentive sono state sostituite con quelle interdittive, innanzi citate. Avverso tale ordinanza del 16 luglio 2021 il Pubblico ministero presso il Tribunale di Modena ha proposto appello, che è stato rigettato dal Tribunale del riesame, che ha ritenuto "che non è dato ravvisare, allo stato, alcun concreto e attuale pericolo di recidiva specifica a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; tanto più alcuna ragione per aggravare il presidio cautelare sostituendo le misure interdittive applicate con l'ordinanza qui impugnata con la misura degli arresti domiciliari". Avverso quest'ultimo provvedimento di rigetto il Pubblico ministero presso il Tribunale di Modena ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del pericolo di recidiva. Secondo la Parte pubblica ricorrente, la gravità delle condotte contestate, unitamente alla pervicacia dimostrata dagli indagati nel piegare la propria professionalità agli interessi illeciti dell'associazione, sarebbero elementi idonei ad affermare l'attuale concreto pericolo di commissione di altri reati della stessa specie, anche in assenza di ulteriori e più recenti elementi a carico degli stessi. Il Tribunale della libertà avrebbe completamente omesso di valutare gli elementi, emersi in corso di indagine e portati all'attenzione, al fine di attualizzare e concretizzare il pericolo di recidiva, del Giudice delle indagini preliminari e nel ricorso in appello. In particolare, il Pubblico ministero impugnante ha indicato tali elementi con riguardo a ciascuno degli indagati alle pagine 41, 42, 43, 44 e 45 del ricorso proposto, e ha dedotto che il pericolo di recidiva sarebbe scongiurabile solo con la misura cautelare degli arresti domiciliari. All'odierna udienza camerale, celebrata ex art. 127 c.p.p., si è preso atto della regolarità degli avvisi di rito; all'esito le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione, con cui si deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non è consentito quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). In sede di giudizio di legittimità sono rilevabili, quindi, esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale, svolto nel provvedimento, e non sul contenuto della decisione, sicché - per quanto concerne i procedimenti "de libertate" - non è possibile procedere a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391). 1.2 Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata non ha fornito una corretta e logica motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame ha affermato che "il concreto pericolo di recidiva non può essere tratto dalla gravità del danno cagionato all'erario" e che, "parimenti, non è di per sé significativo il riferimento alla condotta contra ius in spregio alle regole deontologiche: circostanza, questa, che connota la materialità del fatto di reato ma non la prognosi di recidivanza". Il menzionato Tribunale ha aggiunto che i fatti ascrivibili agli indagati risalivano a tre anni fa: lasso temporale in cui "nessuna criticità" era stata segnalata nell'attività professionale degli indagati, risultando peraltro "consegnato alla storia" il rapporto dei medesimi indagati il principale indagato [OSCURATO:PERSONA], in quanto ristretto in carcere anche in espiazione pena "da circa due anni".Così motivando, il Tribunale del riesame ha errato, innanzitutto, nel ritenere che il pericolo di reiterazione del reato non potesse essere desunto dalla gravità del fatto. Al riguardo deve rimarcarsi che l'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. prevede che le misure cautelari sono disposte quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità del soggetto sottoposto alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. L'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen. impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato. È evidente, dunque, che la scelta del legislatore è stata quella di richiedere un'analisi dell'esistenza delle esigenze cautelari, che non si limiti alla considerazione del tipo di reato e della sua ipotetica gravità ma si estenda alla valutazione di elementi concreti, sintomatici della pericolosità del soggetto. Tra tali elementi di valutazione, imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta nella commissione di ulteriori reati, rientrano senza dubbio la modalità della condotta e le circostanze di fatto, in presenza delle quali essa si è svolta. Siffatti principi sono stati reiteratamente affermati da questa Corte, che ha espressamente indicato sia che il pericolo di fuga e di recidiva non può essere desunto esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522) sia che l'attualità del pericolo di reiterazione richiede da parte del giudice della cautela una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio ambientale (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566). Nel caso di specie, invece, il Tribunale del riesame, nell'effettuare la prognosi sulla recidiva degli indagati, ha ritenuto di non potere valutare la gravità dei fatti, con ciò, quindi, incorrendo nella violazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Deve precisarsi al riguardo che, pur a seguito dell'intervenuta prescrizione di alcune delle condotte contestate agli indagati, evidenziata dal Tribunale del riesame, residuano altre condotte, che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto valutare nella loro gravità, non potendo dall'anzidetta declaratoria di prescrizione inferirsi di per sé-un ridimensionamento-delle esigenze cautelari. 1.3 Viziata si appalesa la motivazione del provvedimento impugnato anche nella parte in cui ha ritenuto che difettasse l'attualità del pericolo di reiterazione. Nell'ordinanza in scrutinio si afferma che i fatti risalgono a "tre anni orsono (al più tardi al 2018) e che "in tale lasso temporale, nessuna criticità è stata segnalata nell'attività professionale degli indagati". Al riguardo tuttavia deve ricordarsi che questa Corte (Sez. 2, n. 12807 del 19/2/2020, Rv. 278999) ha già affermato che il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. al fine della revoca o della sostituzione della misura, rispetto a cui l'unico tempo, che assume rilievo, è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari. Nel caso in esame, vertendosi in tema di richiesta di modifica delle misure cautelari, per di più applicate pochi giorni prima, nessun rilievo poteva annettersi al tempo silente. 1.3.1 Ad ogni modo, pur a volere trascurare il superiore rilievo, deve rilevarsi che il Tribunale del riesame non ha considerato che l'attualità del pericolo può essere desunta all'esito di un'analisi che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale. Questa Corte (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Rv. 277242) è ormai ferma nel ritenere che, in tema di misure cautelari, il requisito dell'attualità del pericolo, previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti. Nel caso in esame, il Pubblico ministero impugnante aveva evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano collaborato strettamente con [OSCURATO:PERSONA] (tratto in arresto nel 2011 nel 2014 nell'ambito di indagini svolte dalla D.D.A. di Bologna, in cui era emersa la sua vicinanza all'organizzazione camorristica cd. clan dei Casalesi), mettendosi al servizio dell'associazione criminale da quest'ultimo capeggiata per un periodo di sei anni - quanto a [OSCURATO:PERSONA] - e di quattro anni - quanto agli altri due indagati. Tra l'altro, la [OSCURATO:PERSONA] aveva evidenziato che dalle indagini era emerso anche che [OSCURATO:PERSONA] aveva curato la tenuta delle scritture contabili delle società gestite da Bitonti con gli effetti evidenziati nei capi di incolpazione; [OSCURATO:PERSONA] era continuamente reso partecipe dei progetti imprenditoriali, architettati dal gruppo, e non aveva alcuna remora a collaborare con i coindagati nelle operazioni illecite propostegli. Egli risultava inserito in molte società e non era tanto l'esercizio della professione di commercialista ad essere rilevante ma la circostanza che egli ricoprisse in relazione a tale professione ruoli di particolare delicatezza ovvero ruoli apicali in società che mal si conciliavano con le sue pregresse esperienze lavorative. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, aveva collaborato con [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle operazioni illecite, gestite dal gruppo, e, proprio a lui, Bitonti aveva assegnato la gestione di [OSCURATO:SOCIETA]. ovvero del "forziere" dell'associazione, unica società in grado di produrre introiti rilevanti per il gruppo in modo continuativo. Egli aveva continuato a ricoprire un ruolo apicale in [OSCURATO:SOCIETA]. fino a dicembre 2020, quando la società è stata dichiarata fallita, ed era anche amministratore unico di C.B. Servizi, la società utilizzata per portare all'estero e far rientrare in Italia capitali illeciti. Siffatti elementi non risultano vagliati dal Tribunale del riesame, che non ha dato contezza di essi e non ha motivato sulle ragioni per cui, in ipotesi, essi non fossero sintomatici dell'attualità del pericolo. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna, per una nuova valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e, in caso positivo, sulla misura adeguata da applicare. 2. Giova evidenziare che il Pubblico ministero presso il Tribunale di Modena ha proposto ricorsi per cassazione (R.G. n. 43841/2021 e n. 43852/2021) anche avverso i provvedimenti con cui a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono state revocate le misure cautelari applicate. Con sentenza di questa Sezione, in accoglimento dei ricorsi anzidetti, è stato disposto l'annullamento dei provvedimenti impugnati con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame. Ragioni di coerenza e di armonia delle decisioni suggeriscono di valutare l'opportunità di una trattazione unitaria delle fasi rescissorie successive ai tre ricorsi, proposti dal Pubblico ministero, che hanno originato il presente procedimento e quelli R.G. n. 43841/2021 e n. 43852/2021. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna Sezione per il riesame dell-e misure cautelari personal