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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 48764/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato memorie con le quali hanno insistito nei ricorsi Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 27/07/2022 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che il 7 giugno 2016 ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell'articolo 12 quinques (capo B): [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alle società [OSCURATO:PERSONA], Casertana immobiliare Sri, Night and [OSCURATO:SOCIETA] e all'intestazione del complesso turistico denominato Night and Day; la Costanzo limitatamente alla società Night and [OSCURATO:SOCIETA] esclusa l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, riconosciuta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L'interposizione fittizia sarebbe aggravata da detta circostanza in quanto volta a favorire gli interessi dei clan dei Casalesi, fazione facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dopo la sentenza di primo grado ha avviato un percorso di collaborazione con la giustizia ed è stato escusso in appello all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con acquisizione, con il consenso delle parti, dei verbali d'interrogatorio da questi resi in data 7 settembre 2016 e 2 febbraio 2017.

2. Ricorrono per Cassazione gli imputati.

3. [OSCURATO:PERSONA] deduce:

3.1. motivazione apparente con riguardo alla sussistenza dell'attribuzione fittizia di somme di denaro o comunque della riferibilità delle società del complesso immobiliare oggetto di imputazione;

3.2. vizio della motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto come 648- ter cod.pen. 3.3. motivazione apparente in merito alla sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 416 bis.

Lamenta che giudici di merito non hanno correttamente valutato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

4. [OSCURATO:PERSONA] deduce:

4.1. nullità della sentenza impugnata pronunciata in assenza dell'imputata che aveva chiesto di partecipare all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Sottolinea di essere sottoposta a programma di protezione e di avere richiesto di partecipare alle udienze del 4 maggio 2022.

4.2. violazione dell'articolo 157 cod. pen. per avere la Corte d'appello ritenuto erroneamente sussistente una dichiarazione di rinuncia alla prescrizione Evidenzia che nella richiesta di partecipare all'udienza datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Costanzo aveva manifestato l'intenzione di rinunciare alla prescrizione e che nella memoria datata 28/03/2022 sottoscritta dall'imputata, diretta (e depositata il 5/4/2022) ai giudici della Corte d'appello di Napoli, la Costanzo ha dichiarato di rinunciare alla prescrizione per poter ricevere una giusta valutazione da parte del collegio di assoluzione piena per insussistenza del reato

4.3. Violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza del dolo specifico.

Lamenta di non avere avuto consapevolezza di svolgere il ruolo di intestataria fittizia quale soggetto interposto dal marito [OSCURATO:PERSONA] nella titolarità dei beni ascrivibili allo [OSCURATO:PERSONA].

Si duole in particolare del fatto che la Corte d'appello non ha tenuto in considerazione due sentenze emesse nel 2015 dalla commissione tributaria provinciale di Caserta relative ad accertamenti tributari per gli anni 2010- 2011 che hanno accertato nei confronti della società Night and Day redditi di impresa elevati negli anni 2010- 2011. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria con la quale ha insistito nei motivi di ricorso.

5. [OSCURATO:PERSONA]:

5.1. Vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità.

Sostanzialmente contesta la valutazione del contenuto delle deposizioni dei collaboratori mettendone in evidenza le contraddizioni.

Con riguardo alla collocazione temporale della condotta del [OSCURATO:PERSONA] lamenta anche la mancata valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che ritiene essenziali per la collocazione cronologica della condotta (dichiarazioni che allega al ricorso)

5.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla provenienza illecita dei capitali investiti dal [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione della struttura turistica Night and Day

5.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione del reato in relazione al complesso turìstico Night and Day che sostiene essersi verificata nel 1999 perché è in quel periodo che l'imputato ha utilizzato il denaro proveniente da [OSCURATO:PERSONA] per costruire il complesso.

Sostiene che alla data del 25/10/2011 allorché è stato emesso il provvedimento di sequestro indicato come prima atto interruttivo era già decorso il termine prescrizionale di anni 12.

5.4. motivazione apodittica con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche non avendo la Corte tenuto in particolar conto il comportamento collaborativo dell'imputato. /L ' Considerato in diritto

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato a reiterare doglianze già espresse in appello.

Ha infatti censurato in maniera generica profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni in punto di ricostruzione del fatto e delle dichiarazioni raccolte senza considerare le precise e coerenti motivazioni espresse dalla corte territoriale e a contestare la qualificazione giuridica del fatto e la sussistenza dell'aggravante della agevolazione mafiosa con censure del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici dell'appello.

Per un verso, dunque, il ricorso mira a sollecitare un non consentito riesame del merito, mentre, sotto altro profilo, non proponendosi una effettiva ed autonoma critica impugnatoria rispetto alla motivazione esibita dai giudici a quibus, il ricorso rassegnato finisce per risultare del tutto aspecifico. 2.

Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposta a programma di protezione in quanto moglie di [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaboratore di giustizia.

La Corte territoriale, con provvedimenti in data 28/04/2022 ha disposto il suo accompagnamento per l'udienza del 4 maggio 2022, (fissata per repliche del P.G.), ma l'avviso le veniva notificato solo in data 5 maggio 2022, cioè il giorno successivo alla celebrazione dell'udienza che veniva pertanto espletata in sua assenza - Dagli atti risulta che al servizio centrale di protezione l'ordine di accompagnamento della Costanzo, disposto dalla Corte d'appello, è pervenuto il 3 maggio 2022, ma non si è provveduto al suo accompagnamento per l'udienza del 4 maggio.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che configura una nullità assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, l'omessa attivazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] di protezione, del servizio di accompagnamento dell'imputato sottoposto a programma di protezione che abbia manifestato (anche "per facta concludentia") la volontà di partecipare all'udienza, trattandosi di misura necessaria a garantire la sicurezza degli spostamenti e l'incolumità dei soggetto protetto. (Cass. n. 44319 del 15/06/2021 Rv. 282352 - 02) La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio nei confronti della Costanzo con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli per l'ulteriore corso.

L'accoglimento del motivo assorbe le ulteriori doglianze

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.Il ricorrente si limita in larga parte e nella sostanza a riprodurre, pressoché testualmente, le stesse doglianze già poste a base dell'appello, senza coinvolgere la motivazione offerta sul punto dalla sentenza impugnata, in una effettiva ed autonoma critica impugnatoria, finendo, per questa via, per formulare censure in concreto prive del requisito della specificità [OSCURATO:PERSONA] dopo la sentenza di primo grado ha avviato un percorso di collaborazione con la giustizia ed è stato escusso in appello all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con acquisizione, con il consenso delle parti, dei verbali d'interrogatorio da questi resi in data 7 settembre 2016 e 2 febbraio 2017.

Riguardo il complesso immobiliare Night and Day l'imputato, ribadendo sostanzialmente le tesi sostenute prima dell'avvio della collaborazione, ha negato che l'attività economica fosse riferibile allo [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi capitali ribadendo di avere egli stesso realizzato il complesso in autonomia negli anni 1995- 1999 mediante proprie provviste per lo più derivanti da attività imprenditoriali svolte in elusione ed evasione fiscale.

Secondo la Corte territoriale tale linea difensiva, che era all'evidenza finalizzata a sottrarre il complesso a confisca, considerato che l'imputato non aveva potuto negare né la tipologia di rapporto intercorso con lo [OSCURATO:PERSONA] per il quale curava affari, né la sua appartenenza all'associazione, era smentita dalle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, quali [OSCURATO:PERSONA] che ha affermato in maniera esplicita che [OSCURATO:PERSONA] aveva realizzato il complesso turistico Night and Day grazie agli aiuti economici di [OSCURATO:PERSONA] precisando di aver assistito a incontri fra i due.ove il primo consegnava denaro da investire; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri indicati a pagina 10 della sentenze impugnata.

Rispetto a tale ricostruzione dei fatti il ricorrente censura la sentenza fornendo una lettura alternativa, improponibile in sede di legittimità, senza evidenziare alcuna reale contraddittorietà nella motivazione.

Con riguardo alla prescrizione deve osservarsi che nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata e riconosciuta l'aggravante dell'agevolazione mafiosa con la conseguenza che il reato, così come indicato alle pagine 35 e 36 della sentenza impugnata, non era prescritto alla data della sentenza di appello e non è tuttora prescritto.

Reiterato e manifestamente infondato e anche il motivo che investe il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte d'appello a pagina 37 del provvedimento impugnato ha dato conto con motivazione coerente e logica delle ragioni che impedivano la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

4. Alla stregua delle argomentazioni espresse la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli per l'ulteriore corso.

Devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Napoli per l'ulteriore corso.

Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e al pagamento di euro 3000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Roma, 12/10/2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato memorie con le quali hanno insistito nei ricorsi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 27/07/2022 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che il 7 giugno 2016 ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell'articolo 12 quinques (capo B): [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alle società [OSCURATO:PERSONA], Casertana immobiliare Sri, Night and [OSCURATO:SOCIETA] e all'intestazione del complesso turistico denominato Night and Day; la Costanzo limitatamente alla società Night and [OSCURATO:SOCIETA] esclusa l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, riconosciuta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'interposizione fittizia sarebbe aggravata da detta circostanza in quanto volta a favorire gli interessi dei clan dei Casalesi, fazione facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dopo la sentenza di primo grado ha avviato un percorso di collaborazione con la giustizia ed è stato escusso in appello all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con acquisizione, con il consenso delle parti, dei verbali d'interrogatorio da questi resi in data 7 settembre 2016 e 2 febbraio 2017. 2. Ricorrono per Cassazione gli imputati. 3. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 3.1. motivazione apparente con riguardo alla sussistenza dell'attribuzione fittizia di somme di denaro o comunque della riferibilità delle società del complesso immobiliare oggetto di imputazione; 3.2. vizio della motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto come 648- ter cod.pen. 3.3. motivazione apparente in merito alla sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 416 bis. Lamenta che giudici di merito non hanno correttamente valutato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 4. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 4.1. nullità della sentenza impugnata pronunciata in assenza dell'imputata che aveva chiesto di partecipare all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Sottolinea di essere sottoposta a programma di protezione e di avere richiesto di partecipare alle udienze del 4 maggio 2022. 4.2. violazione dell'articolo 157 cod. pen. per avere la Corte d'appello ritenuto erroneamente sussistente una dichiarazione di rinuncia alla prescrizione Evidenzia che nella richiesta di partecipare all'udienza datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Costanzo aveva manifestato l'intenzione di rinunciare alla prescrizione e che nella memoria datata 28/03/2022 sottoscritta dall'imputata, diretta (e depositata il 5/4/2022) ai giudici della Corte d'appello di Napoli, la Costanzo ha dichiarato di rinunciare alla prescrizione per poter ricevere una giusta valutazione da parte del collegio di assoluzione piena per insussistenza del reato 4.3. Violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza del dolo specifico. Lamenta di non avere avuto consapevolezza di svolgere il ruolo di intestataria fittizia quale soggetto interposto dal marito [OSCURATO:PERSONA] nella titolarità dei beni ascrivibili allo [OSCURATO:PERSONA]. Si duole in particolare del fatto che la Corte d'appello non ha tenuto in considerazione due sentenze emesse nel 2015 dalla commissione tributaria provinciale di Caserta relative ad accertamenti tributari per gli anni 2010- 2011 che hanno accertato nei confronti della società Night and Day redditi di impresa elevati negli anni 2010- 2011. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria con la quale ha insistito nei motivi di ricorso. 5. [OSCURATO:PERSONA]: 5.1. Vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. Sostanzialmente contesta la valutazione del contenuto delle deposizioni dei collaboratori mettendone in evidenza le contraddizioni. Con riguardo alla collocazione temporale della condotta del [OSCURATO:PERSONA] lamenta anche la mancata valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che ritiene essenziali per la collocazione cronologica della condotta (dichiarazioni che allega al ricorso) 5.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla provenienza illecita dei capitali investiti dal [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione della struttura turistica Night and Day 5.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione del reato in relazione al complesso turìstico Night and Day che sostiene essersi verificata nel 1999 perché è in quel periodo che l'imputato ha utilizzato il denaro proveniente da [OSCURATO:PERSONA] per costruire il complesso. Sostiene che alla data del 25/10/2011 allorché è stato emesso il provvedimento di sequestro indicato come prima atto interruttivo era già decorso il termine prescrizionale di anni 12. 5.4. motivazione apodittica con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche non avendo la Corte tenuto in particolar conto il comportamento collaborativo dell'imputato. /L ' Considerato in diritto 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato a reiterare doglianze già espresse in appello. Ha infatti censurato in maniera generica profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni in punto di ricostruzione del fatto e delle dichiarazioni raccolte senza considerare le precise e coerenti motivazioni espresse dalla corte territoriale e a contestare la qualificazione giuridica del fatto e la sussistenza dell'aggravante della agevolazione mafiosa con censure del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici dell'appello. Per un verso, dunque, il ricorso mira a sollecitare un non consentito riesame del merito, mentre, sotto altro profilo, non proponendosi una effettiva ed autonoma critica impugnatoria rispetto alla motivazione esibita dai giudici a quibus, il ricorso rassegnato finisce per risultare del tutto aspecifico. 2. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposta a programma di protezione in quanto moglie di [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaboratore di giustizia. La Corte territoriale, con provvedimenti in data 28/04/2022 ha disposto il suo accompagnamento per l'udienza del 4 maggio 2022, (fissata per repliche del P.G.), ma l'avviso le veniva notificato solo in data 5 maggio 2022, cioè il giorno successivo alla celebrazione dell'udienza che veniva pertanto espletata in sua assenza - Dagli atti risulta che al servizio centrale di protezione l'ordine di accompagnamento della Costanzo, disposto dalla Corte d'appello, è pervenuto il 3 maggio 2022, ma non si è provveduto al suo accompagnamento per l'udienza del 4 maggio. Questa Corte ha avuto modo di affermare che configura una nullità assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, l'omessa attivazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] di protezione, del servizio di accompagnamento dell'imputato sottoposto a programma di protezione che abbia manifestato (anche "per facta concludentia") la volontà di partecipare all'udienza, trattandosi di misura necessaria a garantire la sicurezza degli spostamenti e l'incolumità dei soggetto protetto. (Cass. n. 44319 del 15/06/2021 Rv. 282352 - 02) La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio nei confronti della Costanzo con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli per l'ulteriore corso. L'accoglimento del motivo assorbe le ulteriori doglianze 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.Il ricorrente si limita in larga parte e nella sostanza a riprodurre, pressoché testualmente, le stesse doglianze già poste a base dell'appello, senza coinvolgere la motivazione offerta sul punto dalla sentenza impugnata, in una effettiva ed autonoma critica impugnatoria, finendo, per questa via, per formulare censure in concreto prive del requisito della specificità [OSCURATO:PERSONA] dopo la sentenza di primo grado ha avviato un percorso di collaborazione con la giustizia ed è stato escusso in appello all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con acquisizione, con il consenso delle parti, dei verbali d'interrogatorio da questi resi in data 7 settembre 2016 e 2 febbraio 2017. Riguardo il complesso immobiliare Night and Day l'imputato, ribadendo sostanzialmente le tesi sostenute prima dell'avvio della collaborazione, ha negato che l'attività economica fosse riferibile allo [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi capitali ribadendo di avere egli stesso realizzato il complesso in autonomia negli anni 1995- 1999 mediante proprie provviste per lo più derivanti da attività imprenditoriali svolte in elusione ed evasione fiscale. Secondo la Corte territoriale tale linea difensiva, che era all'evidenza finalizzata a sottrarre il complesso a confisca, considerato che l'imputato non aveva potuto negare né la tipologia di rapporto intercorso con lo [OSCURATO:PERSONA] per il quale curava affari, né la sua appartenenza all'associazione, era smentita dalle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, quali [OSCURATO:PERSONA] che ha affermato in maniera esplicita che [OSCURATO:PERSONA] aveva realizzato il complesso turistico Night and Day grazie agli aiuti economici di [OSCURATO:PERSONA] precisando di aver assistito a incontri fra i due.ove il primo consegnava denaro da investire; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri indicati a pagina 10 della sentenze impugnata. Rispetto a tale ricostruzione dei fatti il ricorrente censura la sentenza fornendo una lettura alternativa, improponibile in sede di legittimità, senza evidenziare alcuna reale contraddittorietà nella motivazione. Con riguardo alla prescrizione deve osservarsi che nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata e riconosciuta l'aggravante dell'agevolazione mafiosa con la conseguenza che il reato, così come indicato alle pagine 35 e 36 della sentenza impugnata, non era prescritto alla data della sentenza di appello e non è tuttora prescritto. Reiterato e manifestamente infondato e anche il motivo che investe il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte d'appello a pagina 37 del provvedimento impugnato ha dato conto con motivazione coerente e logica delle ragioni che impedivano la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 4. Alla stregua delle argomentazioni espresse la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli per l'ulteriore corso. Devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Napoli per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e al pagamento di euro 3000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Roma, 12/10/2023 Il
Sentenza Cassazione n. 48764/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris