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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1049/2026

ECLI:EU:T:2026:143
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TJ0433_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 25 febbraio 2026 – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa T‑433/24) «Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Regolamento (UE) 2022/1925 – Documenti relativi alla designazione come gatekeeper (controllore dell’accesso) – Diniego di accesso – Obbligo di motivazione – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Interesse pubblico prevalente – Obbligo di motivazione»

1. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Obbligo di motivazione – Portata (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4) (v. punti 19‑22, 28)

2. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela delle procedure giurisdizionali – Portata – Rispetto del principio della parità delle armi – Principio di buona amministrazione della giustizia e integrità del procedimento giurisdizionale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, secondo trattino) (v. punti 35‑38)

3. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela delle procedure giurisdizionali – Ambito di applicazione – Documenti non redatti soltanto ai fini di un procedimento giurisdizionale, ma idonei a pregiudicare la capacità di difesa dell’istituzione interessata in detto procedimento – Inclusione – Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, secondo trattino) (v. punti 39‑41, 46, 52)

4. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Richiamo al principio di trasparenza – Necessità di fare valere considerazioni particolari relative al caso di specie (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2) (v. punti 65‑69)

5. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Nozione – Interesse consistente nel comprendere le considerazioni della Commissione europea alla base della sua decisione recante designazione di un’entità come gatekeeper – Interesse privato – Esclusione (Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, e 2022/1925) (v. punti 72, 75)

6. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al principio di accesso ai documenti – Obbligo di accordare un accesso parziale ai dati cui non si applicano le eccezioni – Portata – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 6) (v. punti 84, 87, 88) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0433_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 25 febbraio 2026 – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa T‑433/24) «Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Regolamento (UE) 2022/1925 – Documenti relativi alla designazione come gatekeeper (controllore dell’accesso) – Diniego di accesso – Obbligo di motivazione – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Interesse pubblico prevalente – Obbligo di motivazione» 1. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Obbligo di motivazione – Portata (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4) (v. punti 19‑22, 28) 2. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela delle procedure giurisdizionali – Portata – Rispetto del principio della parità delle armi – Principio di buona amministrazione della giustizia e integrità del procedimento giurisdizionale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, secondo trattino) (v. punti 35‑38) 3. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela delle procedure giurisdizionali – Ambito di applicazione – Documenti non redatti soltanto ai fini di un procedimento giurisdizionale, ma idonei a pregiudicare la capacità di difesa dell’istituzione interessata in detto procedimento – Inclusione – Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, secondo trattino) (v. punti 39‑41, 46, 52) 4. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Richiamo al principio di trasparenza – Necessità di fare valere considerazioni particolari relative al caso di specie (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2) (v. punti 65‑69) 5. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Nozione – Interesse consistente nel comprendere le considerazioni della Commissione europea alla base della sua decisione recante designazione di un’entità come gatekeeper – Interesse privato – Esclusione (Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, e 2022/1925) (v. punti 72, 75) 6. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al principio di accesso ai documenti – Obbligo di accordare un accesso parziale ai dati cui non si applicano le eccezioni – Portata – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 6) (v. punti 84, 87, 88) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
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