Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1049/2026
ECLI:EU:T:2026:143
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0433_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 25 febbraio 2026 –
[OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(causa T‑433/24)
«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Regolamento (UE) 2022/1925 – Documenti relativi alla designazione come gatekeeper (controllore dell’accesso) – Diniego di accesso – Obbligo di motivazione – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Interesse pubblico prevalente – Obbligo di motivazione»
1.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Obbligo di motivazione – Portata
(Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4)
(v. punti 19‑22, 28)
2.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela delle procedure giurisdizionali – Portata – Rispetto del principio della parità delle armi – Principio di buona amministrazione della giustizia e integrità del procedimento giurisdizionale
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, secondo trattino)
(v. punti 35‑38)
3.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela delle procedure giurisdizionali – Ambito di applicazione – Documenti non redatti soltanto ai fini di un procedimento giurisdizionale, ma idonei a pregiudicare la capacità di difesa dell’istituzione interessata in detto procedimento – Inclusione – Presupposti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, secondo trattino)
(v. punti 39‑41, 46, 52)
4.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Richiamo al principio di trasparenza – Necessità di fare valere considerazioni particolari relative al caso di specie
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2)
(v. punti 65‑69)
5.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Nozione – Interesse consistente nel comprendere le considerazioni della Commissione europea alla base della sua decisione recante designazione di un’entità come gatekeeper – Interesse privato – Esclusione
(Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, e 2022/1925)
(v. punti 72, 75)
6.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al principio di accesso ai documenti – Obbligo di accordare un accesso parziale ai dati cui non si applicano le eccezioni – Portata – Limiti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 6)
(v. punti 84, 87, 88)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.