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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 dicembre 2021

Cassazione n. 00839/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 3/10/2014, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del medesimo Tribunale che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 5, d.lgs. 74 del 2000.

A seguito di ricorso proposto dall'imputato, la Terza sezione penale della Corte di cassazione annullava con rinvio la sentenza limitatamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 14/09/2020, confermava la precedente pronuncia del Tribunale ritenendo di non poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi positivamente valutabili e in considerazione del carattere non episodico della condotta illecita, risultando a carico dell'imputato una condanna ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di dichiarazione infedele e due decreti penali di condanna per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.

La Corte, inoltre, escludeva di poter concedere all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena formulando un giudizio prognostico sfavorevole in considerazione della tipologia di reati sullo stesso gravanti, tutti attinenti all'attività imprenditoriale ed implicanti pertanto il pericolo di reiterazione.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso l'Arnesano deducendo: - vizio di motivazione in quanto, nel negare le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena la Corte di appello non avrebbe tenuto conto del fatto che la condanna gravante sull'imputato a seguito di patteggiamento era molto risalente nel tempo, e i due decreti penali di condanna risultanti dal casellario giudiziale attenevano a fatti in merito ai quali era intervenuta sia l'estinzione della pena, interamente condonata ai sensi della legge n. 241 del 2006, sia la depenalizzazione ad opera del d.lgs. n. 18 del 2016; - vizio di motivazione in quanto nel dispositivo della sentenza impugnata viene confermata la sentenza del Tribunale di Pistoia ih data 17/04/2012 che è in realtà del tutto inesistente essendosi celebrato il processo di primo grado dinanzi al Tribunale di Firenze.

4. [OSCURATO:PERSONA] con requisitoria scritta ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi dedotti sono manifestamente infondati.

2. Per quanto attiene alla valutazione relativa al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, è sufficiente ricordare il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale, ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi depenalizzati può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, dal commettere ulteriori reati (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il diniego del beneficio deciso dal giudice di merito sulla base della valutazione di precedenti condanne dell'imputato per emissione di assegni senza copertura, significative ai fini del giudizio prognostico).

Ciò in quanto il giudizio prognostico previsto dall'art. 164 cod. pen., richiedendo l'apprezzamento delle circostanze di cui all'art. 133 stesso codice, si può ben fondare sulla considerazione dei precedenti penali e giudiziari (Sez. 4, n. 41291 del 11/09/2019, Pagani, Rv. 277355 - 01; Sez. 5, n. 34682 del 11/02/2005 Marisca, Rv. 232312 - 01; Sez. 5, n. 17660 del 03/03/2004, Cani, Rv. 229115 - 01)

3. Allo stesso modo, i precedenti penali relativi a reati depenalizzati costituiscono fattispecie rilevanti ex art. art. 133 cod. pen. anche ai fini della determinazione della pena, in quanto significativi di una predisposizione dell'imputato a violare la legge penale (Sez. 3, n. 12448 del 17/02/2021, Poziello, Rv. 281202 - 01).

Ne consegue che è esente da censure il giudizio formulato dalla Corte territoriale ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche laddove ha considerato anche le condanne a carico del ricorrente per reati depenalizzati.

La Corte, invero, dopo aver rilevato l'assenza di elementi positivamente valutabili, ha escluso il carattere episodico del reato proprio in considerazione delle precedenti condotte illecite poste in essere dall'Arnesano, così indicando specifiche e plausibili ragioni a sostegno del diniego, con una valutazione di merito che non è sindacabile in sede di legittimità.

4. L'ultimo motivo, con il quale si denuncia l'erroneo riferimento nella pronuncia impugnata al Tribunale di Pistoia anziché al Tribunale di Firenze, attiene evidentemente ad un mero errore materiale che può essere emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. anche dalla Corte di cassazione, non trattandosi di errore che determina la nullità della sentenza.

5. Per quanto esposto, il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la sentenza impugnata deve corretta nel senso che là ove è scritto "Tribunale di Pistoia" debba invece intendersi "Tribunale di Firenze".

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Dispone correggersi il dispositivo e la parte motiva della sentenza impugnata nel senso che là ove è scritto "Tribunale di Pistoia" debba invece intendersi "Tribunale di Firenze".

Così deciso, il 03 dicembre 2021 Il con estensore [OSCURATO:PERSONA] os

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 3/10/2014, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del medesimo Tribunale che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 5, d.lgs. 74 del 2000. A seguito di ricorso proposto dall'imputato, la Terza sezione penale della Corte di cassazione annullava con rinvio la sentenza limitatamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 14/09/2020, confermava la precedente pronuncia del Tribunale ritenendo di non poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi positivamente valutabili e in considerazione del carattere non episodico della condotta illecita, risultando a carico dell'imputato una condanna ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di dichiarazione infedele e due decreti penali di condanna per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali. La Corte, inoltre, escludeva di poter concedere all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena formulando un giudizio prognostico sfavorevole in considerazione della tipologia di reati sullo stesso gravanti, tutti attinenti all'attività imprenditoriale ed implicanti pertanto il pericolo di reiterazione. 3. Avverso tale sentenza propone ricorso l'Arnesano deducendo: - vizio di motivazione in quanto, nel negare le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena la Corte di appello non avrebbe tenuto conto del fatto che la condanna gravante sull'imputato a seguito di patteggiamento era molto risalente nel tempo, e i due decreti penali di condanna risultanti dal casellario giudiziale attenevano a fatti in merito ai quali era intervenuta sia l'estinzione della pena, interamente condonata ai sensi della legge n. 241 del 2006, sia la depenalizzazione ad opera del d.lgs. n. 18 del 2016; - vizio di motivazione in quanto nel dispositivo della sentenza impugnata viene confermata la sentenza del Tribunale di Pistoia ih data 17/04/2012 che è in realtà del tutto inesistente essendosi celebrato il processo di primo grado dinanzi al Tribunale di Firenze. 4. [OSCURATO:PERSONA] con requisitoria scritta ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi dedotti sono manifestamente infondati. 2. Per quanto attiene alla valutazione relativa al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, è sufficiente ricordare il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale, ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi depenalizzati può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, dal commettere ulteriori reati (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il diniego del beneficio deciso dal giudice di merito sulla base della valutazione di precedenti condanne dell'imputato per emissione di assegni senza copertura, significative ai fini del giudizio prognostico). Ciò in quanto il giudizio prognostico previsto dall'art. 164 cod. pen., richiedendo l'apprezzamento delle circostanze di cui all'art. 133 stesso codice, si può ben fondare sulla considerazione dei precedenti penali e giudiziari (Sez. 4, n. 41291 del 11/09/2019, Pagani, Rv. 277355 - 01; Sez. 5, n. 34682 del 11/02/2005 Marisca, Rv. 232312 - 01; Sez. 5, n. 17660 del 03/03/2004, Cani, Rv. 229115 - 01) 3. Allo stesso modo, i precedenti penali relativi a reati depenalizzati costituiscono fattispecie rilevanti ex art. art. 133 cod. pen. anche ai fini della determinazione della pena, in quanto significativi di una predisposizione dell'imputato a violare la legge penale (Sez. 3, n. 12448 del 17/02/2021, Poziello, Rv. 281202 - 01). Ne consegue che è esente da censure il giudizio formulato dalla Corte territoriale ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche laddove ha considerato anche le condanne a carico del ricorrente per reati depenalizzati. La Corte, invero, dopo aver rilevato l'assenza di elementi positivamente valutabili, ha escluso il carattere episodico del reato proprio in considerazione delle precedenti condotte illecite poste in essere dall'Arnesano, così indicando specifiche e plausibili ragioni a sostegno del diniego, con una valutazione di merito che non è sindacabile in sede di legittimità. 4. L'ultimo motivo, con il quale si denuncia l'erroneo riferimento nella pronuncia impugnata al Tribunale di Pistoia anziché al Tribunale di Firenze, attiene evidentemente ad un mero errore materiale che può essere emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. anche dalla Corte di cassazione, non trattandosi di errore che determina la nullità della sentenza. 5. Per quanto esposto, il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la sentenza impugnata deve corretta nel senso che là ove è scritto "Tribunale di Pistoia" debba invece intendersi "Tribunale di Firenze". P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Dispone correggersi il dispositivo e la parte motiva della sentenza impugnata nel senso che là ove è scritto "Tribunale di Pistoia" debba invece intendersi "Tribunale di Firenze". Così deciso, il 03 dicembre 2021 Il con estensore [OSCURATO:PERSONA] os
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