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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16078/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di quattro anni, tre mesi di reclusione e 19.500 euro di multa per i reati di cui agli artt. 99, quarto comma, e 110 cod. pen. nonché 73, commi 1 e 4, e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, articolando due motivi di ricorso, deduce, con il primo, il vizio di motivazione in ordine alla esclusione della configurabilità della fattispecie di lieve entità e, con il secondo, violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen.; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché la condotta di detenzione della droga del tipo hashish e cocaina, rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, non può essere qualificata di lieve entità a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sottolineando la pluralità delle sostanze rinvenute, il dato quantitativo utile per confezionare 4.419 dosi singole medie di hashish e 105 singole medie di cocaina, le modalità di confezionamento della droga, tutt'altro che rudimentali, nonché l'introduzione di un così rilevante quantitativo di stupefacenti all'interno di un istituto penitenziario, tutte circostanze evidenzianti anche una notevole capacità di approvvigionamento nonché un'indubbia contiguità con ambienti criminali dediti allo spaccio; Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle doglianze difensive, in quanto la Corte d'appello ha ritenuto correttamente applicata la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, attesa la molteplicità di precedenti specifici e gravi a suo carico (da ultimo anche per partecipazione ad associazione ex art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990) nonché le modalità del fatto oggetto del presente procedimento, estremamente sintomatico di maggiore pericolosità in ragione della circostanza che sia stato commesso mentre l'imputato era detenuto in carcere; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del lp ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di quattro anni, tre mesi di reclusione e 19.500 euro di multa per i reati di cui agli artt. 99, quarto comma, e 110 cod. pen. nonché 73, commi 1 e 4, e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, articolando due motivi di ricorso, deduce, con il primo, il vizio di motivazione in ordine alla esclusione della configurabilità della fattispecie di lieve entità e, con il secondo, violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen.; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché la condotta di detenzione della droga del tipo hashish e cocaina, rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, non può essere qualificata di lieve entità a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sottolineando la pluralità delle sostanze rinvenute, il dato quantitativo utile per confezionare 4.419 dosi singole medie di hashish e 105 singole medie di cocaina, le modalità di confezionamento della droga, tutt'altro che rudimentali, nonché l'introduzione di un così rilevante quantitativo di stupefacenti all'interno di un istituto penitenziario, tutte circostanze evidenzianti anche una notevole capacità di approvvigionamento nonché un'indubbia contiguità con ambienti criminali dediti allo spaccio; Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle doglianze difensive, in quanto la Corte d'appello ha ritenuto correttamente applicata la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, attesa la molteplicità di precedenti specifici e gravi a suo carico (da ultimo anche per partecipazione ad associazione ex art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990) nonché le modalità del fatto oggetto del presente procedimento, estremamente sintomatico di maggiore pericolosità in ragione della circostanza che sia stato commesso mentre l'imputato era detenuto in carcere; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del lp ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il P.Q.M
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