CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 29158/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; rilevato che dalle informazioni acquisite tramite il servizio Informatico penitenziario del Ministero della Giustizia, risulta che il ricorrente è stato rimesso in libertà in data 4 ottobre 2021. Detta circostanza di fatto evidenzia che nell'attualità il ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso, essendo cessata la espiazione della pena, presupposto della domanda di ammissione alla misura alternativa richiesta. E' stato chiarito che il requisito dell'interesse alla impugnazione deve avere i caratteri della concretezza e della attualità, e quindi sussistere, non solo al momento della presentazione della impugnazione, ma anche in quello della decisione della medesima (vedi SU n. 10372/1995, Serafino; SU n. 20/1997, Vitale; SU n. 6624/2012, Marinaj). Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto per sopravvenuta carenza di interesse, e non ricorrono i presupposti per la condanna al pagamento delle spese processuali né di sanzione pecuniaria (vedi Cass. Sez. 3 25.1.2012, n. 8025, Oliviero; Cass. Sez. 2 17.6.2006, n. 30669, [OSCURATO:PERSONA]). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, il 10 febbraio 2022.