CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20524/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e: [OSCURATO:PERSONA] 48T48 F839N),rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: CRT CLD54A10 F839J);- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 57D08 F839R),[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 88M57 F839W) eANTRICETTI GIULIA ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 91M41 F839B),rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: NNZ NLN68A47 G283B);- controricorrenti -nonchéANTRICETTI ANNA ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 54D42 F839F),rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: RNN RTR62T26 F839D);- ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2171/2020,pubblicata il 18 giugno 2020;Numero registro generale 28544/2020Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20524/2026Data pubblicazione 17/06/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19maggio 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse deicontroricorrenti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.;1.- Il Tribunale di Napoli rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], quali coeredi legittimi del comune dante causaAntricetti Beniamino e diretta all’accertamento della falsità materiale deltestamento olografo, apparentemente redatto dal de cuius il 15 settembre1995 e pubblicato con verbale del 7 ottobre 1999, con cui era stata istituitaerede universale del defunto la coniuge superstite [OSCURATO:PERSONA], poideceduta in corso di causa.Segnatamente, il Tribunale, dopo aver disposto consulenza tecnicad’ufficio di tipo grafologico, ritenne, alla stregua delle risultanze dellarelazione dell’ausiliario, la genuinità della scheda testamentaria,evidenziando altresì che la decisione dell’ausiliario di impiegare quale unicascrittura di comparazione la clausola aggiuntiva, redatta di pugno dal decuius, e dallo stesso sottoscritta, posta in calce all’accordo preliminare diacquisto dell’immobile poi relitto al coniuge, si giustificasse in ragione dellaquantità sensibilmente maggiore dei caratteri di scrittura riportati nell’attoprescelto come parametro di riferimento esclusivo - rispetto a quellicontenuti nelle scritture di cui la parte attrice aveva sollecitato l’esame -che appariva dotato di contenuto più consistente e di portatarappresentativa variegata. All’accertata autenticità del testamentoolografo, conseguì poi il rigetto della domanda di indegnità a succedere exart. 463, n. 6), c.c., proposta nei confronti dell’erede testamentaria,asseritamente responsabile della falsificazione della scheda.Sotto altro profilo, il Tribunale di Napoli rilevò che gli attori, pur avendochiesto di determinare la quota di partecipazione dell’eredità paterna lorodevoluta ex lege, avevano omesso di promuovere - se non in maniera deltutto tardiva, mediante il deposito della comparsa conclusionale - contro lapersona istituita quale unico erede dal de cuius, la domanda di riduzioneNumero registro generale 28544/2020Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20524/2026Data pubblicazione 17/06/2026della disposizione testamentaria lesiva della quota di riserva loro spettante,strumentale alla reintegrazione nella porzione dell’asse ad essi attribuitaex art. 542, comma 2, c.c., non potendo tale domanda ritenersi implicitanell’esposizione delle ragioni poste a fondamento della pretesa volta alladeclaratoria dell’inesistenza del testamento.Per l’effetto, il giudice di prime cure riscontrò, a carico degli attori, ildifetto di interesse ad agire per ottenere la declaratoria di simulazioneassoluta o relativa dell’atto di compravendita con cui la convenutaCaravano Vincenza aveva alienato la nuda proprietà dell’immobile,pervenutole in virtù del testamento impugnato, in favore delle nipotiAntricetti Giulia ed [OSCURATO:PERSONA], dichiarando, altresì, il non luogo aprovvedere in ordine alla domanda riconvenzionale, volta a vederdichiarare l’indegnità di [OSCURATO:PERSONA] a succedere al comune genitoreper averlo gravemente minacciato a scopo estorsivo utilizzando un’armada fuoco.2.- In appello, gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciato l’erroneità della sentenza appellata, deducendo: 1) laviolazione del giusto processo e del loro diritto di difesa, per non aver ilTribunale consentito loro, ritenendo tardiva la relativa istanza, di sostituireil consulente tecnico di parte, che aveva rinunciato all’incarico, dott.ssaSilvana Celano (nominato in sede di primo accesso e mai presente alleoperazioni ancora materialmente non iniziate), con altro c.t.p. in personadel dott. [OSCURATO:PERSONA], sebbene la controparte, in sede di primo accesso,avesse sostituito il proprio consulente tecnico di parte con la dott.ssaCacciamani Anna; 2) l’illegittimità della sentenza di primo grado, per averposto a fondamento della decisione una consulenza tecnica d’ufficio in cuisi era utilizzata, quale unica scrittura di comparazione, un documentoprodotto dalla controparte e non i documenti prodotti dalla parte attricespecificamente ammessi con ordinanza del giudice istruttore del 9dicembre 2011, senza concedere, all’udienza dell’8 giugno 2012, un rinviorichiesto per l’esame della consulenza tecnica; 3) che non costituiva undato processuale certo il fatto che l’inciso scritto in calce al contrattoNumero registro generale 28544/2020Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20524/2026Data pubblicazione 17/06/2026preliminare preso in esame dall’ausiliario fosse stato redatto di pugno dalde cuius [OSCURATO:PERSONA]; 4) l’erroneità della pronuncia del Tribunale,per aver ritenuto che gli attori e la litisconsorte [OSCURATO:PERSONA] nonavessero affatto proposto una domanda di riduzione della disposizionetestamentaria, sebbene gli istanti avessero precisato che l’unico benerelitto era stato attribuito al coniuge del testatore [OSCURATO:PERSONA] edavessero chiesto di quantificare la quota di legge (capo IV delle conclusioni)loro spettante sulla massa ereditaria, che ben avrebbe potuto determinarsi«alla luce dell’approfondimento della domanda riconvenzionale dellacontroparte Caravano tesa a far rientrare comunque la quota disponibilenella disposizione testamentaria in suo favore», dovendo dunque ritenersiche tutti gli elementi costitutivi della domanda di riduzione fossero acquisitial procedimento e comunque desumibili dal contesto generale degli scrittidella parte attrice, in cui gli attori si erano qualificati «eredi legittimi exartt. 533 e 536 c.c.».[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituitiin appello, deducendo la correttezza della sentenza gravata edevidenziando che gli attori erano stati comunque assistiti, nel corso delleoperazioni peritali, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di delegato del lorodifensore costituito. Hanno proposto, altresì, appello incidentalecondizionato, per l’ipotesi di accoglimento dell’appello principale, volto aveder ammettere, in ipotesi di rinnovazione della consulenza tecnica, qualidocumenti di comparazione, anche gli ulteriori documenti prodotti, conesclusione di quelli prodotti dalla controparte e sentir dichiarare l’indegnitàdi [OSCURATO:PERSONA] per aver minacciato con arma da fuoco il padreBeniamino.[OSCURATO:PERSONA] si è costituita in appello, proponendoun’impugnazione incidentale di tenore analogo a quello proposto in viaprincipale da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e deducendo, altresì, diaver acquisito ulteriori prove della simulazione dell’atto di compravenditadell’11 aprile 2007.Numero registro generale 28544/2020Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20524/2026Data pubblicazione 17/06/20263.- La Corte d’Appello di Napoli ha disposto la rinnovazione della c.t.u.,chiedendo all’ausiliario all’uopo designato di «prendere in considerazione,quale scrittura di comparazione, ai fini della verifica dell'autenticità dellascrittura con cui risultano redatte le disposizioni testamentarie edell'autenticità della sottoscrizione dell'impugnato testamento, ai sensidell'art. 602 c.c., oltre che la scrittura “promessa di futura vendita dialloggio gestione [OSCURATO:PERSONA]” (all. n.11 della produzione degli appellatiAntricetti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Giulia, relativa al giudizio di primo grado) - datenersi in considerazione con riferimento sia alla sottoscrizione che alleulteriori dichiarazioni che risultano redatte da [OSCURATO:PERSONA] anchele sottoscrizioni di [OSCURATO:PERSONA] apposte in calce all’atto dicompravendita del 9 aprile 1970, prodotto in originale dalla parteappellante, sottoscrizioni autenticate dal notaio [OSCURATO:PERSONA]».All’esito del deposito della relazione dell’ausiliario, la Corte distrettuale,con la sentenza impugnata, ha respinto il gravame.In ordine al primo motivo (cioè la questione attinente alla sostituzionedel c.t.p.), essa ha rilevato che gli appellanti non avevano adeguatamentecensurato la specifica ratio decidendi su cui si era fondata, al riguardo, lasentenza appellata, la quale aveva chiarito che l’istanza di sostituzione delc.t.p. era stata avanzata in un momento in cui risultava ampiamentescaduto il termine ordinatorio fissato per la nomina degli ausiliari di parte,suscettibile di essere prorogato soltanto prima del suo inutile esaurimento,salvo lo strumento della rimessione in termini previsto dall'art. 184-bisc.p.c.. La Corte di merito ha rilevato, altresì, che la parte appellante«limitandosi ad affermare che la sostituzione del consulente tecnico diparte avrebbe dovuto essere incondizionatamente ammessa, non ha néallegato, né tanto meno comprovato, l'effettiva ricorrenza di gravi ragioni,o di una causa alla stessa non imputabile - prospettate pure al Giudice diprimo grado - tali da legittimare la proroga del termine originariamenteconcesso o, comunque, la rimessione in termini.».Inoltre, la Corte territoriale ha escluso l’illegittimità della sostituzionedel c.t. di parte convenuta, evidenziando che essa aveva provveduto allaNumero registro generale 28544/2020Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20524/2026Data pubblicazione 17/06/2026sostituzione del proprio ausiliario - indicando la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] inluogo della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] - in occasione del primo accesso, e cioè entro iltermine assegnato dal giudice istruttore con l'ordinanza di conferimentodell’incarico dell’8 aprile 2011, con cui era stata espressamente data«facoltà alle parti di comunicare i propri ct fino al primo accesso».Circa il problema delle scritture di comparazione, la Corte di merito hachiarito che effettivamente gli appellanti avevano evidenziato un profilo diincompletezza istruttoria, meritevole di adeguato approfondimento.Nondimeno, anche all’esito di tale approfondimento, disposto dallaCorte distrettuale, mediante l’esame delle sottoscrizioni di AntricettiBeniamino apposte in calce all’atto di compravendita del 9 aprile 1970(prodotto in originale dalla parte appellante) ed autenticate dal notaioLorenzo Monaco, oltre che del contratto preliminare esaminato nel primogrado di giudizio e delle ulteriori scritture comparative tempestivamenteprodotte dagli appellanti, l’ausiliario era pervenuto a conclusioni identichea quelle raggiunte dal c.t.u. nominato nel giudizio di prime cure.Infine, con riguardo al motivo d’appello diretto a censurare l’erroneitàdella sentenza di primo grado nella parte in cui aveva reputato che gli attorinon avessero proposto una domanda di riduzione delle disposizionitestamentarie, la Corte territoriale ha operato un’attenta lettura delleconclusioni rassegnate nell’atto di citazione introduttivo del giudizio dinanzial Tribunale e delle deduzioni sviluppate nella memoria ex art. 183, comma6, n. 1), c.p.c.Dunque, con la sentenza impugnata la Corte di merito ha rigettatol’appello principale (nonché quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA])e dichiarato assorbito l’appello incidentale condizionato.4.- Avverso tale sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] e AntricettiMaria propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono concontroricorso.6.- [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso proponendo ricorsoincidentale con cui si associa alla posizione dei ricorrenti.Numero registro generale 28544/2020Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20524/2026Data pubblicazione 17/06/20267.- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannodepositato memoria illustrativa ex art. 380-bis.1. c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, i ricorrenti principali denunciano, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4) e n. 5), c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116c.p.c.Sostengono, in particolare, che la sentenza della Corte d’Appello diNapoli avrebbe sostanzialmente «riprodotto la decisione di primo grado,inficiata da nullità radicale per mancanza di contraddittorio dei consulentie, pertanto, inutilizzabile». Inoltre, avrebbe omesso di illustrare le ragioniper cui il c.t.u. designato in appello ha disatteso le critiche sollevate dalc.t.p. degli appellanti alle quali anche l’ausiliario non avrebbe fornito alcunriscontro. Infine, la Corte di merito avrebbe omesso di spiegare le ragionidella propria adesione all’una o all’altra conclusione.2.- La censura è infondata.Ed invero, la relazione di c.t.u. depositata nel giudizio d’appello (allaquale questa Corte è abilitata ad accedere in ragione del principio secondocui, qualora venga dedotto un error in procedendo, la Corte di cassazioneè giudice anche del fatto processuale e può esercitare il potere-doveredi esame diretto degli atti: cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. L, sentenzan. 20924 del 5 agosto 2019) contiene, diversamente da quanto sostenutonei ricorrenti con il motivo oggetto di scrutinio, specifiche repliche allecritiche sollevate dal loro ausiliario.In particolare, alle pagg. 27-31 dell’elaborato peritale di cui si tratta,il c.t.u. designato dalla Corte d’Appello ha sviluppato specificheosservazioni di replica a ciascuna delle critiche sollevate dall’ausiliario diparte appellante.Pertanto, come chiarito da questa Corte regolatrice, il giudiced’appello non era tenuto a rispondere ad ogni e qualsiasi rilievo dei c.t. diparte, essendo sufficiente che, dal complesso della motivazione, risultipossibile desumere che esse erano state prese in considerazione eadeguatamente contrastate dal c.t.u., le cui conclusioni sono state, poi,Numero registro generale 28544/2020Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20524/2026Data pubblicazione 17/06/2026recepite dal giudicante (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. 6-3, ordinanzan. 1257 del 27 gennaio 2012). Nella specie, effettivamente, a pag. 10della sentenza impugnata si legge che il c.t.u. ha fornito analitico riscontroalle contestazioni mosse dai consulenti tecnici di parte.3.- Con il secondo (e ultimo) motivo, i ricorrenti principali denunciano,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 163, comma 2, n. 4) e 164, c.p.c.Sostengono che erroneamente la Corte di merito avrebbe respinto ilsecondo motivo d’appello diretto a censurare l’erroneità della sentenza diprimo grado per avere ritenuto che gli attori-appellanti (ed odierniricorrenti) non avrebbero proposto la domanda di riduzione (per lesionedi legittima) delle disposizioni testamentarie. In particolare, trascrivononel ricorso l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado edevidenziano di aver chiarito, al capo 9, che la domanda (che pure essiavevano proposto) di accertamento della simulazione dell’atto con cuil’erede testamentaria aveva alienato la nuda proprietà dell’immobile alleproprie nipoti (figlie del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]) era «finalizzataovviamente a far rientrare il bene nella massa ereditaria onde reintegrarela quota di riserva di legge degli istanti su di esso».4.- Con l’unico motivo di ricorso incidentale, la controricorrente[OSCURATO:PERSONA] denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., laviolazione (o falsa applicazione) degli artt. 112 c.p.c. e 163 c.p.c. e,dunque, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.Sostiene, al riguardo, che la Corte di merito, nella sua interpretazionedella domanda, avrebbe trascurato una serie di indici dai quali dovevadesumersi come si fosse inteso agire anche in riduzione delle disposizionitestamentarie lesive della legittima.5.- Le predette censure, senz’altro suscettibili di essere scrutinatecongiuntamente, risultano sia inammissibili che infondate.Sono inammissibili perché, come chiarito dalla S.C., «In tema diricorso per cassazione, l’erronea interpretazione delle domande e delleeccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.,Numero registro generale 28544/2020Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20524/2026Data pubblicazione 17/06/2026perché non pone in discussione il significato della norma ma la suaconcreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento,al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede dilegittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamenteentro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c.» (Cass. civ., Sez. T, ordinanza n. 13439 del 20maggio 2025; vi è anche Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 34762 del 28dicembre 2024, secondo la quale «L'interpretazione data dal giudice dimerito alla domanda o alla sua estensione non è sindacabile in sede dilegittimità con la deduzione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,della violazione dell'art. 112 c.p.c., ma unicamente sotto il profilo del viziodella motivazione e nei ristretti limiti del vigente art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.»).Sono, in ogni caso, infondate, perché altro è indicare che la finalitàdella domanda è quella di conseguire il rientro nella massa del bene(assegnato all’erede istituito), con conseguente incremento della quota dilegittima degli istanti, altro è, invece, chiedere, in maniera specifica, che,in caso di acclarata validità delle disposizioni testamentarie, queste ultime,in quanto lesive della legittima degli attori, vengano ridotte in misuravalevole ad assicurare agli stessi la quota riservata ex lege. E ciò, inquanto, come chiarito da questa Corte regolatrice, in tema di azione disimulazione esperita dal legittimario, il rientro nella massa di un beneproduce comunque un effetto favorevole per il legittimario leso opretermesso, anche a prescindere dal concreto esercizio dell’azione diriduzione, giacché tale rientro incide sul calcolo della legittima e sullapossibilità di procedere ad una riduzione automatica delle quote legali abintestato ex art. 553 c.c. (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 12317 del 9maggio 2019; Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 11659 del 4 maggio 2023).Del resto, come precisato dalle Sezioni Unite, quando, col ricorso percassazione, venga denunciato un vizio che comporti la nullità delprocedimento o della sentenza impugnata, il giudice di legittimità nondeve arrestare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicitàNumero registro generale 28544/2020Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20524/2026Data pubblicazione 17/06/2026della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, maè investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti suiquali il ricorso si fonda (Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 8077 del 22 maggio2012).Nella specie, dunque, la disamina dell’atto introduttivo del giudizio diprimo grado non lascia emergere alcun elemento valevole ad infirmare lavalutazione operata dalla Corte di merito con riguardo all’omessaproposizione di una domanda giudiziale suscettibile di farsi rientrare nelparadigma dell’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie perlesione della legittima degli istanti ed odierni ricorrenti. E ciò, ancheindipendentemente dal punto di motivazione della sentenza impugnata(presente a pag. 13 della stessa) in cui la Corte di merito ha evidenziatola mancanza, nell’atto di citazione, di qualsiasi riferimento all’entità dellalesione della quota di riserva e al valore della massa ereditaria, in tal modoomettendo di considerare l’evoluzione della giurisprudenza di questa Corteregolatrice che ha condotto la stessa a chiarire che i principi sugli oneri dideduzione imposti al legittimario che agisce in riduzione non possonoessere intesi nel senso che egli sia tenuto a precisare nella domandal’entità monetaria della lesione, ma piuttosto che la richiesta dellariduzione di disposizioni testamentarie o donazioni deve essere giustificataalla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendereverosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza dellalesione di legittima (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 17926 del 27 agosto2020; Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 18199 del 2 settembre 2020; insenso analogo, cfr., altresì, Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 15465 del 3giugno 2024).6.- Peraltro, il motivo di ricorso incidentale esibisce altresì un profilod’infondatezza, in quanto, come più volte chiarito dalla giurisprudenza diquesta Corte di legittimità, l’azione di riduzione per lesione di legittima hanatura personale (cfr., in tal senso ed “ex multis, Cass. civ., Sez. 2,sentenza n. 27352 del 22 ottobre 2024; Cass. civ., Sez. 2, sentenza n.41132 del 21 dicembre 2021; Cas. civ., Sez. 6-2, ordinanza n. 4709 delNumero registro generale 28544/2020Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20524/2026Data pubblicazione 17/06/202621 febbraio 2020), cosicché la ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] nonha interesse a dolersi della sentenza d’appello che ha reputato nonproposta l’azione di riduzione per lesione della legittima dei fratelliAntricetti Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], non potendo trarre alcun personalevantaggio da una diversa decisione.Del resto, è la stessa sentenza impugnata ad aver chiarito (alla pag.14, paragrafo 11.) come [OSCURATO:PERSONA] avesse spiegato, nell’ambito delgiudizio di primo grado, un intervento meramente adesivo, con laconseguenza che la predetta non poteva - e non può - vantare alcuninteresse ad una diversa decisione con riguardo alle domande (e alleimpugnazioni) proposte dai fratelli.Da ultimo, è appena il caso di evidenziare come, anche laddove sireputasse che la ricorrente incidentale abbia inteso non soltanto sostenerele ragioni dei fratelli odierni ricorrenti principali, ma altresì far valereautonomamente una propria azione di riduzione per lesione di legittima,tale domanda sarebbe stata inammissibile, in quanto tardiva, giacchédalla sentenza di primo grado si desume come [OSCURATO:PERSONA] fosse stataoriginariamente convenuta nel giudizio di primo grado e fosse rimastacontumace, salvo poi costituirsi tardivamente, così incorrendo nellapreclusione in ordine alla possibilità di proporre un’autonoma azione diriduzione per la propria quota di riserva.7.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate,il ricorso principale e quello incidentale devono essere respinti e i ricorrentiprincipali condannati, al pagamento, in solido con la ricorrente incidentaleed in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAntricetti Giulia, delle spese processuali nella misura liquidata indispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensoreanticipatario.8.- Sussistono, infine, i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -,da parte sia dei ricorrenti principali che della ricorrente incidentale, di unNumero registro generale 28544/2020Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20524/2026Data pubblicazione 17/06/2026ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perciascuna delle impugnazioni, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; condanna i ricorrentiprincipali e la ricorrente incidentale al pagamento, in solido tra loro, ed infavore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AntricettiGiulia, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano,complessivamente, in €. 6.200,00 (euro seimiladuecento/00), di cui €.200,00 (euro duecento/00) per esborsi, oltre accessori come per legge,con distrazione in favore del difensore anticipatario, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Nunziata.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 19 maggio 2026.Il PresidenteMauro Criscuolo