CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 20291/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
G. n. 12531/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 59, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrent e - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 692 / 202 0 della Corte di appello di Catania depositata il 28ottobre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 aprile2022 da l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte di appello di Catania ha accolto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale di Siracusa , reputando doverosa l’iscrizione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 ag osto 2 1995, n. 335 per l’attività profession ale svolta nell’anno 20 09 e rigettando l’eccezione di prescrizione, risultando tempestiva la richiesta dell’I.N.P.S., ricevuta in data 1° luglio 2015, in quanto il dies a quoandava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che, nel caso in esame , scadeva il 6 luglio 2010 in virtù del differimento disposto dal d.P.C.M. del 10giugno 2010; 2. avverso tale pronuncia l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionearticolando due motivi di censura ; 3. l’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata u nitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che: 1. con il primo motivo i l ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazione dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003 conv. in legge n. 326 del 2003 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello ritenuto implicitamente che l’attività professionale svolta fosse da qualificare abituale e come tale non esclusa dalla Gestione separata, nonostante la produzione per l’anno in questione di un reddito inferiore alla soglia stabilita dal citato art. 44 (e,segnatamente, pari a 4.761,00 euro), in assenza di prova da parte dell’Istituto previdenziale della natura abituale dell’attività prestata; 2. con il secondo motivo il ricorrent e deduc e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., dell’art. 1, comma 113, della legge n. 244 del 2007 e dell’art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello respinto l’eccezione di prescrizione nonostante alla data del 1° luglio 2015 dovesse reputarsi già spirato il termine di prescrizione quinquennale, che per i contributi relativi all’anno 2009 decorreva dal 16 giugno 2010, non trovando applicazione al ricorrente, in quanto escluso dagli studi di settore, la proroga disposta con il d.P.C.M. erroneamente applicato nella sentenza impugnata; 3. il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono , per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. L. 18/02/2021, n. 4419, eCass. Sez. L. 26/04/2021, n. 11006; 4. in particolare, come già osservato da Cass. Sez. L. n. 4419 del 2021, cit., nell’intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per come autenticamente interpretato dall’art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell ’ art. 44, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in legge n. 326 del 2003, l ’ obbligatorietà dell ’ iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa diriferimento . L a pr oduzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un ’ attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all ’ iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrileva nte qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità. Ne consegue che è dirimente il modo in cui è svolta l’attività libero - professionale, se in forma abituale o meno , con accertamento in punto difatto, all’uopo avvalendosi delle presunzioni semplici ricavabili, ad es empio, dall ’ iscrizione all ’ albo, dall ’ accensione della partita IVA o dall ’ organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto, l ’ attività sia stata svo lta con carattere di abitualità; fermo restando, come espressamente affermato nei precedenti cui qui si intende dare continuità, che il requisito dell’abitualità dev'essere apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coeren temente con la disciplina che è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall ’ ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell’iscrizione alla Ge stione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all ’ art. 44 del d.l. n. 269del 2003, cit., presupposto che invece, come detto, rileva ai fini dell’assoggettamento a contribuzione di attività libero - professionali svolte in formaoccasionale; 5. in quest’ottica, come pure già ritenuto nei precedenti citati di questa Corte, l’affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019, secondo cui la produzione di un reddito superiore a euro 5.000,00 darebbe luogo ex se all ’ obbligo di iscrizione alla Gestione separata (cfr. paragrafo 34 della parte motiva), debba essere intesa (coerentemente con quanto sostenuto al precedente paragrafo 16) comevolta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzio ne di un reddito superiore alla predetta soglia valeva a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell ’ attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand’anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui all ’ art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, cit., ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all ’ obbligo dicontribuzione in favore della Gestione separata; 6. il consolidato orientamento dianzi richiamato ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal giudice di legittimità delle leggi con la recente sentenza n. 104 depositata il 22 aprile 2022; 7. la Corte territoriale, pur richiamando correttamente in diritto l’orientamento sopra espresso, non ne ha fatto corretta applicazione allorché ha ritenuto che «l’obbligazione contributiva è basata sulla mera percezione di un reddito secondo la disciplina fiscale, che diventa irrilevante solo se inferiore alla soglia di cui all’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 conv. in l. 326/2003», in tal modo reputando sufficiente ad integrare l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata la mera valutazione dell’ammontare del reddito prodotto – peraltro inferiore alla soglia – senza accertare, in via fattuale e a monte, anche ricorrendo ad elementi di valenza presuntiva semplice, se l’attività professionale fosse abituale o occasionale, dovendo il requisito dell’abitualità costituire oggetto di accertamento di fatto del giudice del merito, con esclusione di qualsivoglia automatismo; 8. è invece infondato il secondo motivo, per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. L, 1 9 /0 4 /2021, n. 10273 , nonché, più di recente, Cass. Sez, L. 08 / 11 /2021, n. 32467 , pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 9. in effetti, questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L, 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L, 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123); 10. in particolare, come già osservato da Cass. Sez. L, n. 10273 del 2021, cit., occorre partire dall’assunto che la prescrizione dei contributi dovutialla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto l ’ obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre ladichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all ’ obbli gazione tributaria; pertanto, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall ’ ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagam ento , come si desume dall’art. 55del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 , conv. con modif. nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevanoessere versati». Viene , qui ndi , in rilievo l ’ art. 18, comma 4, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». Nel caso di specie, l’art. 1,comma 1, del d.P.C.M. 10 giugno 2010, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] - Serie genera le n. 1 4 1 del 19 giugno 2010, emanato giusta la previsione generale dell ’ art. 18 del d.lgs. n. 241 del 1997, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett.b); 11. pertanto, correttamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal al 6 luglio 2010 in virtù del differimento disposto dall’art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.C.M. cit., irrilevante all’uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l’avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così , fra altre, Cass. Sez. L, 6 ottobre 2020, n. 21472); 12. né può assumere rilievo quanto illustrato nel motivo , ove si assume che la proroga non troverebbe applicazione all’avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto in regime dei c.d. minimi, atteso che, giusta la lettera dell’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. cit., il differimento del term ine di pagamento concerneva tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, inconcreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmenteassoggettati per non aver scelto un diverso regime d ’ imposizione, quale quello di cui all ’ art. 1, commi 96 ss., della legge n. 244 del 2007 (in tal senso, già Cass. Sez. L , n. 10273 del 2021, cit., cui va data continuità); 13. p ertanto, accolto il primo motivo e respinto il secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Catania , in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo, respinto il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizio