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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35466/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. Guerra, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede aveva rigettato la richiesta di un permesso premio dallo stesso proposta ai sensi dell'art. 30 ord. pen.

In primo luogo, il Tribunale di sorveglianza osservava che i reati ostativi, ai sensi dell'art. 4-bis ord. pen., per i quali è intervenuta condanna non risultavano espiati, posto che anche i delitti tentati risultano avvinti alla fattispecie associativa dal vincolo della continuazione e che tutti i delitti per i quali è stata irrogata la pena in esecuzione,t sono aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991 come convertito dalla legge n. 203 del 1991, evidenziando, altresì, che l'accertamento dell'avvenuta collaborazione richiede un'autonoma istanza, idonea all'apertura di un procedimento ex art. 58-ter ord. pen., mentre il tema della collaborazione veniva sollevato solo in sede di reclamo.

In secondo luogo, il Tribunale osservava che, in ogni caso, il requisito della regolare condotta carceraria richiesto dall'art. 30-ter ord. pen. fosse compromesso dalla relazione di sintesi, atteso che la stessa non contemplava ipotesi di trattamento esterno al carcere e dal parere contrario della Direzione dell'Istituto, che riteneva che l'avvio dell'esperienza esterna fosse prematuro.

Aggiungeva il Tribunale che, al fine di considerare la pericolosità sociale dell'interessato, si richiedeva una valutazione di tipo prognostico, circa la probabilità che il soggetto non commetta nuovi reati.

2. Propone tempestivo ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv.

A. B. Indiveri che, con il solo motivo presentato, deduce violazione di legge, avendo il Tribunale omesso di considerare che la porzione ostativa dei reati era stata espiata e che, per l'effetto, si imponeva il vaglio in relazione alla concedibilità del beneficio.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, posto che articola motivo considerato generico perché non offrirebbe elementi in grado di confutare la motivazione svolta dal giudice di merito, conforme alla giurisprudenza di legittimità ed esente da manifesta illogicità. , [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.1.1.11 motivo proposto prospetta una deduzione generica, sostanzialmente priva dell'indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che la sorreggono e non si confronta, compiutamente, con gli argomenti che il provvedimento pone a fondamento del rigetto.

Invero, il giudice a quo, si è interrogato sulla sussistenza dei requisiti di merito, imposti dall'art. 30-ter ord. pen., per la concessione del beneficio richiesto, ossia la regolare condotta e l'assenza di pericolosità sociale.

La conclusione negativa, raggiunta nel provvedimento impugnato sulla scorta del giudizio formulato dagli organi dell'esecuzione penitenziaria, non viene attaccata dal ricorso, sicché la questione non può essere considerata devoluta all'esame di questa Corte per difetto di specificità.

È, infatti, principio pacificamente affermato in sede di legittimità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264, di cui si ripercorrono, parzialmente, le argomentazioni; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584) quello secondo il quale il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da duplice specificità: deve essere conforme all'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. 1.2.Va, peraltro, osservato che il principio richiamato dal ricorrente, in via astratta, è noto e condiviso dal Collegio.

La giurisprudenza di questa Corte, invero, ha affermato che, in tema di concessione di permesso premio a soggetto condannato per delitti ostativi, ai sensi dell'art. 4-bis ord. pen., spetta al magistrato di sorveglianza la preliminare valutazione dell'ammissibilità dell'istanza, con scioglimento del cumulo nell'ipotesi di pene concorrenti per delitti non ostativi, mentre la competenza del Tribunale di sorveglianza è circoscritta all'accertamento della sussistenza di condotte collaborative o dell'impossibilità o irrilevanza di dette condotte, con riferimento alla quota-parte di pena ostativa in esecuzione (Sez. 1, n. 18865 del 25/05/2020, Rv. 279331).

Tuttavia, si è rilevato che, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che comprenda esclusivamente condanne per reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, non opera la possibilità di scioglimento del cumulo, non ricorrendo i presupposti per derogare alla regola di cui all'art. 76 cod. pen. dell'unitarietà delle pene cumulate e del conseguente rapporto esecutivo (Sez. 1, n. 12554 del 21/02/2020, Rv. 278903).

Sicché, nel caso in esame, comprendendo il cumulo delle pene in 5r- esecuzione rea i aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (cfr.pag. 7 della posizione giuridica relativa al titolo in esecuzione n. 179/2020, ove risulta che entrambi i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e art. 73 TU Stup., sono aggravati ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991) immune dai vizi denunciati appare, sotto tale profilo, il ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza.

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in considerazione delle cause di inammissibilità derivanti dai motivi (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. Guerra, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede aveva rigettato la richiesta di un permesso premio dallo stesso proposta ai sensi dell'art. 30 ord. pen. In primo luogo, il Tribunale di sorveglianza osservava che i reati ostativi, ai sensi dell'art. 4-bis ord. pen., per i quali è intervenuta condanna non risultavano espiati, posto che anche i delitti tentati risultano avvinti alla fattispecie associativa dal vincolo della continuazione e che tutti i delitti per i quali è stata irrogata la pena in esecuzione,t sono aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991 come convertito dalla legge n. 203 del 1991, evidenziando, altresì, che l'accertamento dell'avvenuta collaborazione richiede un'autonoma istanza, idonea all'apertura di un procedimento ex art. 58-ter ord. pen., mentre il tema della collaborazione veniva sollevato solo in sede di reclamo. In secondo luogo, il Tribunale osservava che, in ogni caso, il requisito della regolare condotta carceraria richiesto dall'art. 30-ter ord. pen. fosse compromesso dalla relazione di sintesi, atteso che la stessa non contemplava ipotesi di trattamento esterno al carcere e dal parere contrario della Direzione dell'Istituto, che riteneva che l'avvio dell'esperienza esterna fosse prematuro. Aggiungeva il Tribunale che, al fine di considerare la pericolosità sociale dell'interessato, si richiedeva una valutazione di tipo prognostico, circa la probabilità che il soggetto non commetta nuovi reati. 2. Propone tempestivo ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. A. B. Indiveri che, con il solo motivo presentato, deduce violazione di legge, avendo il Tribunale omesso di considerare che la porzione ostativa dei reati era stata espiata e che, per l'effetto, si imponeva il vaglio in relazione alla concedibilità del beneficio. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, posto che articola motivo considerato generico perché non offrirebbe elementi in grado di confutare la motivazione svolta dal giudice di merito, conforme alla giurisprudenza di legittimità ed esente da manifesta illogicità. , [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.1.1.11 motivo proposto prospetta una deduzione generica, sostanzialmente priva dell'indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che la sorreggono e non si confronta, compiutamente, con gli argomenti che il provvedimento pone a fondamento del rigetto. Invero, il giudice a quo, si è interrogato sulla sussistenza dei requisiti di merito, imposti dall'art. 30-ter ord. pen., per la concessione del beneficio richiesto, ossia la regolare condotta e l'assenza di pericolosità sociale. La conclusione negativa, raggiunta nel provvedimento impugnato sulla scorta del giudizio formulato dagli organi dell'esecuzione penitenziaria, non viene attaccata dal ricorso, sicché la questione non può essere considerata devoluta all'esame di questa Corte per difetto di specificità. È, infatti, principio pacificamente affermato in sede di legittimità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264, di cui si ripercorrono, parzialmente, le argomentazioni; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584) quello secondo il quale il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da duplice specificità: deve essere conforme all'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. 1.2.Va, peraltro, osservato che il principio richiamato dal ricorrente, in via astratta, è noto e condiviso dal Collegio. La giurisprudenza di questa Corte, invero, ha affermato che, in tema di concessione di permesso premio a soggetto condannato per delitti ostativi, ai sensi dell'art. 4-bis ord. pen., spetta al magistrato di sorveglianza la preliminare valutazione dell'ammissibilità dell'istanza, con scioglimento del cumulo nell'ipotesi di pene concorrenti per delitti non ostativi, mentre la competenza del Tribunale di sorveglianza è circoscritta all'accertamento della sussistenza di condotte collaborative o dell'impossibilità o irrilevanza di dette condotte, con riferimento alla quota-parte di pena ostativa in esecuzione (Sez. 1, n. 18865 del 25/05/2020, Rv. 279331). Tuttavia, si è rilevato che, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che comprenda esclusivamente condanne per reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, non opera la possibilità di scioglimento del cumulo, non ricorrendo i presupposti per derogare alla regola di cui all'art. 76 cod. pen. dell'unitarietà delle pene cumulate e del conseguente rapporto esecutivo (Sez. 1, n. 12554 del 21/02/2020, Rv. 278903). Sicché, nel caso in esame, comprendendo il cumulo delle pene in 5r- esecuzione rea i aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (cfr.pag. 7 della posizione giuridica relativa al titolo in esecuzione n. 179/2020, ove risulta che entrambi i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e art. 73 TU Stup., sono aggravati ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991) immune dai vizi denunciati appare, sotto tale profilo, il ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza. 2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in considerazione delle cause di inammissibilità derivanti dai motivi (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de
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