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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 29500/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sull’istanza per correzione di errore materiale iscritt a al n. 3319/2023R.G. proposta: dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in relazione all’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEn.7613/2019 depositata i l 18/03/2019, resa nei confr onti: del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di correzione dell’ordinanza n. 7613/2019 di questa Corte, che ha condannato il ricorrente Ministero della giustizia a rifondere al controricorrente [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di cassazione senza prevedere la distrazione delle medesime in suo favore, come richiesto con il controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’atto di controricorso era stata chiesta la distrazione delle spese in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

L’istanza di correzione va pertanto accolta e l’ordinanza di questa Corte n. 7613/2019 deve essere corretta, nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] devono essere distratte in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Nel procedimento di correzionedegli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, v.

Cass. n. 21213/2013).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone che l’ordinanza della Corte di cassazione n. 7613/2019 venga corretta, nel dispositivo, con l'aggiunta, prima del punto, di quanto segue: “con distrazione all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]”.

Così deciso in Roma, nella camera di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sull’istanza per correzione di errore materiale iscritt a al n. 3319/2023R.G. proposta: dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in relazione all’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEn.7613/2019 depositata i l 18/03/2019, resa nei confr onti: del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di correzione dell’ordinanza n. 7613/2019 di questa Corte, che ha condannato il ricorrente Ministero della giustizia a rifondere al controricorrente [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di cassazione senza prevedere la distrazione delle medesime in suo favore, come richiesto con il controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’atto di controricorso era stata chiesta la distrazione delle spese in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. L’istanza di correzione va pertanto accolta e l’ordinanza di questa Corte n. 7613/2019 deve essere corretta, nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] devono essere distratte in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Nel procedimento di correzionedegli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, v. Cass. n. 21213/2013). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dispone che l’ordinanza della Corte di cassazione n. 7613/2019 venga corretta, nel dispositivo, con l'aggiunta, prima del punto, di quanto segue: “con distrazione all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]”. Così deciso in Roma, nella camera di c
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