CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47882/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., il Gip del Tribunale di Roma ha applicato all'imputato la pena da lui richiesta, in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 10-quater di cui al d.lgs. n. 74 del 2000; che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, censurando: 1) l'erronea applicazione dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, dell'art. 444 cod. proc. pen. e dell'art. 7 della Cedu, in quanto il Gup avrebbe irrogato la confisca applicando retroattivamente ed inammissibilmente la norma, in contrasto con l'art.2 cod. pen. e con l'art. 25 Cost.; 2) la violazione di legge e il vizio di motivazione, per mancato adempimento, da parte del giudice, dell'obbligo di motivare sulle ragioni della confisca, disposta in termini del tutto generici; 3) l'inapplicabilità della confisca, laddove sia concessa la sospensione condizionale, riferendosi tale beneficio sia alle pene principali che a quelle accessorie. Considerato che il ricorso è inammissibile; che, infatti, il primo motivo di doglianza è manifestamente infondato, perché non vi è stata alcuna applicazione retroattiva della confisca - a fronte di un reato commesso nel 2016 - stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000 (introdotta dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato d.lgs. n. 158 del 2015 (ex plurimis, Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Rv. 268386); che il secondo motivo è inammissibile, perché la confisca è stata disposta in quanto obbligatoria e la previsione normativa che impone tale obbligatorietà anche per il caso di patteggiamento con concessione della sospensione condizionale della pena non contrasta con i parametri di cui agli artt. 3, 24, 111 Cost. e 6 Cedu, richiamati dalla difesa sotto il profilo della proporzionalità, perché la proporzionalità è garantita dalla corrispondenza quantitativa tra profitto e oggetto della confisca; che anche il terzo motivo è inammissibile, perché la sospensione condizionale non riguarda la confisca (ex plurimis, Sez. 2, n. 8538 del 27/11/2019, dep. 03/03/2020, Rv. 278241); che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 settemb