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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21416/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30103/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore - intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria r egionale del la Liguria, n. 251/03/18, depositata in data 12 marzo 2018.

Oggetto: tributi – dazi – ghisa non malleabile N.30103/18 R.G.

Est.

F. D’[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ha impugnato diversi atti di contestazione di sanzioni, conseguenti a controlli a posteriori su diverse importazioni dalla Cina dell’anno 2008 (come risulta dalla sentenza impugnata) di prodotti in metallo , in relazione alle quali la contribuente assumeva il ruolo di dichiarante in regime di rappresentanza indiretta, dichiarati con voce della NC 7325 10 50 00 come altri lavori in forma di ghisa non malleabile , ferro o acciaio, che l’Ufficio riqualificava –a seguito di accesso - com e botole in ghisa a grafite sferoidale malleabile con voce doganale 7325 99 10 00 per le importazioni sino al 17 giugno 2009 e con voce doganale 7325 99 10 10per quelle successive.

2. La CTP di Genova ha accolto il ricorso, ritenendo insussistente la responsabilità solidale del dichiarante.

3. La CTR della Liguria, con sentenza in data 12 marzo 2018, pur ritenendo sussistente la responsabilità del dichiarante, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la diversa nomenclatura fosse intervenuta in epoca successiva alle importazioni per cui è causa , nonché ritenendo che a conferma di questa impostazione vi è anche l’intervenuto annullamento degli atti irrogativi dei maggiori dazi, circostanza che escluderebbe che la merce possa essere considerata come ghisa malleabile.

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi; la societàcontribuente intimata non si è costituito in giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. C on il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 20 Reg. (CEE) n. 2913/1992, dell’Allegato I Reg. (CEE) n. 2658/1987 e s.m., nonché dei N.30103/18 R.G.

Est.

F. D’[OSCURATO:PERSONA]. (CE) n. 1212/2005 e n. 500/2009, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la diversa classificazione doganale che distingue la ghisa malleabile da quella non malleabile fosse intervenuta successivamente alle importazioni per cui è causa.

Il ricorrente deduce che i prodotti importati fossero in ghisa duttile e, quindi, malleabile come emerge dalla documentazione prodotta in corso di causa.

Osserva, in particolare, che la voce doganale era stata già introdotta nel 2008(all’epoca delle prime importazioni per cui è causa) sulla base del Reg. (CE) n. 1212/2005, punto 18, voce poi modificata con il successivo Reg. (CE) n. 500/2009 a far data dal 17 giugno 2009, al fine di fugare ogni dubbio interpretativo.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.2909 e 1306 cod. civ., nonché dell’art. 19 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto di annullare gli atti irrogativi delle sanzioni per effetto dell’annullamento degli avvisi di rettifica presupposti.

Osserva parte ricorrente che dall’annullamento dei maggiori dazi non possa discendere l’annullamento degli atti di contestazione delle sanzioni, in quanto l’estensione del giudicato non può pregiudicare atti diversi e autonomamente impugnabili che possono essere impugnati per vizi propri.

Deduce, pertanto, l’insussistenza di un automatismo degli effetti del giudicato formatosi sui dazi rispetto agli atti sanzionatori.

3. Il primo motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, la ghisa a grafite sferoidale non può essere considerata come rientrante nella sottovoce relativa alla ghisa non malleabile, differendo la ghisa non malleabile da quella malleabile per composizione e per modalità di produzione (CGUE, 12 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA], C-397/17 e C-398/17, punti 44, 45).

E’, pertanto, solo con il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/261 del 14 febbraio 2019 N.30103/18 R.G.

Est.

F. D’Aquino – non applicabile retroattivamente - che, a lla luce della menzionata sentenza della Corte di giustizia, è stato istituito un dazio sulle importazioni dalla Repubblica popolare cinese di lavori di ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) classificati con i codici NC ex7325 10 00 ed ex 7325 99 90 .

4. Tale interpretazione è fatta propria da questa Corte in casi del tutto analoghi, nei quali si è ritenuto che, nel caso in cui debba farsi applicazione dei Regolamenti(CE) n. 1212/2005 e n. 500/2009, deve dedursi che «i prodotti importati, realizzati in ghisa a grafite sferoidale non erano inclusi nel novero della ghisa malleabile, ed erano quindi assoggettati al dazio nella misura dell'1,7% e non, come sostenuto dall'Agenzia, del 2,7%» (Cass., Sez.V, 19 dicembre 2019, n. 33935 - 33941; conf.

Cass., Sez.

V, 31 gennaio 2023, n. 2884).

5. Il secondo motivoè assorbito.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, nulla per le spese in assenza di costituzione dell’i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30103/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore - intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria r egionale del la Liguria, n. 251/03/18, depositata in data 12 marzo 2018. Oggetto: tributi – dazi – ghisa non malleabile N.30103/18 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ha impugnato diversi atti di contestazione di sanzioni, conseguenti a controlli a posteriori su diverse importazioni dalla Cina dell’anno 2008 (come risulta dalla sentenza impugnata) di prodotti in metallo , in relazione alle quali la contribuente assumeva il ruolo di dichiarante in regime di rappresentanza indiretta, dichiarati con voce della NC 7325 10 50 00 come altri lavori in forma di ghisa non malleabile , ferro o acciaio, che l’Ufficio riqualificava –a seguito di accesso - com e botole in ghisa a grafite sferoidale malleabile con voce doganale 7325 99 10 00 per le importazioni sino al 17 giugno 2009 e con voce doganale 7325 99 10 10per quelle successive. 2. La CTP di Genova ha accolto il ricorso, ritenendo insussistente la responsabilità solidale del dichiarante. 3. La CTR della Liguria, con sentenza in data 12 marzo 2018, pur ritenendo sussistente la responsabilità del dichiarante, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la diversa nomenclatura fosse intervenuta in epoca successiva alle importazioni per cui è causa , nonché ritenendo che a conferma di questa impostazione vi è anche l’intervenuto annullamento degli atti irrogativi dei maggiori dazi, circostanza che escluderebbe che la merce possa essere considerata come ghisa malleabile. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi; la societàcontribuente intimata non si è costituito in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. C on il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 20 Reg. (CEE) n. 2913/1992, dell’Allegato I Reg. (CEE) n. 2658/1987 e s.m., nonché dei N.30103/18 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA]. (CE) n. 1212/2005 e n. 500/2009, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la diversa classificazione doganale che distingue la ghisa malleabile da quella non malleabile fosse intervenuta successivamente alle importazioni per cui è causa. Il ricorrente deduce che i prodotti importati fossero in ghisa duttile e, quindi, malleabile come emerge dalla documentazione prodotta in corso di causa. Osserva, in particolare, che la voce doganale era stata già introdotta nel 2008(all’epoca delle prime importazioni per cui è causa) sulla base del Reg. (CE) n. 1212/2005, punto 18, voce poi modificata con il successivo Reg. (CE) n. 500/2009 a far data dal 17 giugno 2009, al fine di fugare ogni dubbio interpretativo. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.2909 e 1306 cod. civ., nonché dell’art. 19 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto di annullare gli atti irrogativi delle sanzioni per effetto dell’annullamento degli avvisi di rettifica presupposti. Osserva parte ricorrente che dall’annullamento dei maggiori dazi non possa discendere l’annullamento degli atti di contestazione delle sanzioni, in quanto l’estensione del giudicato non può pregiudicare atti diversi e autonomamente impugnabili che possono essere impugnati per vizi propri. Deduce, pertanto, l’insussistenza di un automatismo degli effetti del giudicato formatosi sui dazi rispetto agli atti sanzionatori. 3. Il primo motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, la ghisa a grafite sferoidale non può essere considerata come rientrante nella sottovoce relativa alla ghisa non malleabile, differendo la ghisa non malleabile da quella malleabile per composizione e per modalità di produzione (CGUE, 12 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA], C-397/17 e C-398/17, punti 44, 45). E’, pertanto, solo con il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/261 del 14 febbraio 2019 N.30103/18 R.G. Est. F. D’Aquino – non applicabile retroattivamente - che, a lla luce della menzionata sentenza della Corte di giustizia, è stato istituito un dazio sulle importazioni dalla Repubblica popolare cinese di lavori di ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) classificati con i codici NC ex7325 10 00 ed ex 7325 99 90 . 4. Tale interpretazione è fatta propria da questa Corte in casi del tutto analoghi, nei quali si è ritenuto che, nel caso in cui debba farsi applicazione dei Regolamenti(CE) n. 1212/2005 e n. 500/2009, deve dedursi che «i prodotti importati, realizzati in ghisa a grafite sferoidale non erano inclusi nel novero della ghisa malleabile, ed erano quindi assoggettati al dazio nella misura dell'1,7% e non, come sostenuto dall'Agenzia, del 2,7%» (Cass., Sez.V, 19 dicembre 2019, n. 33935 - 33941; conf. Cass., Sez. V, 31 gennaio 2023, n. 2884). 5. Il secondo motivoè assorbito. Il ricorso va, pertanto, rigettato, nulla per le spese in assenza di costituzione dell’i
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