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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2022

Cassazione n. 22036/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24059/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA], 18 presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] N 53 [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Oggetto: Appalto R.G.N. 24059/2017 Ud. 27/06/2022CC R.G. 24059/2017 - Pagina nr. 2 di 7 avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 255/2016 depositata il 29/07/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 27 giugno 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] chiese ed ottenne dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’emissione di due decreti ingiuntivi nei confronti - rispettivamente- di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento del corrispettivo pro quota di lavori di appalto effettuati a favore del [OSCURATO:PERSONA] N 53 [OSCURATO:PERSONA].

All’esito dei giudizi riuniti -aventi rispettivamente ad oggetto l’opposizione ai due decreti ingiuntivi e l’ impugnazione della delibera condominiale del 13 dicembre 1985 che aveva ripartito il debito per corrispettivo dell’appalto tra i vari condomini- il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – Sezion e Stralcio, accolse sia l’impugnazione della delibera sia le due opposizioni ai decreti ingiuntivi, condannando [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione in favore degli opponenti [OSCURATO:PERSONA] e ASCANIO NERIdelle somme da questi ultimi versate all’esito della notifica dei decreti ingiuntivi.

2. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA], e costituitisi i soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] dichiarò inammissibile l’appello.

Rilevò la Corte territoriale che: − all’udienza di prim a comparizione del 26 febbraio 2007, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto termine per integrare il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] R.G. 24059/2017 - Pagina nr. 3 di 7 e [OSCURATO:PERSONA], venendo a ciò autorizzato dal Consigliere istruttore; − pur non avendo quest’ultimo fissato un termine per procedere all’incombente, limitandosi a rinviare alla successiva udienza del 22 ottobre 2007, l’appellante avrebbe dovuto procedere all’integrazione del contraddittorio nel rispetto dei termini a comparire di cui all’art. 163-bis c.p.c. rispetto all’udienza di rinvio; − dopo una serie di differimen ti, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] GATTUSOaveva prodotto la documentazione relativa alla notificazione degli atti di integrazione del contraddittorio, dacui emergeva che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la notifica non era avvenuta nel rispetto dei termini a comparire; − vertendosi in tema di litisconsorzio processuale, la mancata integrazione del contraddittorio comportava, ex art. 331, secondo comma, c.p.c., l’inammissibilità dell’appello, a nulla rilevando la successiva costituzione di [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA].

Le altre parti del giudizio di appello sono rimaste intimate.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto radicalmente carente degli imprescindibili elementi prescritti dall’art. 366, primo comma, nn. 4) e 6), c.p.c.

R.G. 24059/2017 - Pagina nr. 4 di 7

2. Tali carenze -va premesso-valgono a rendere superfluo il vaglio dell’istanza del ricorrente -formulata nella propria memoria intitolata “note”- di assegnazione di un termine per rinnovare la notifica ad alcune delle parti del precedente giudizio di appello.

Il profilo deve essere esaminato alla luce del principio, più volte affermato da questa Corte, per cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, con la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018 -Rv. 648755 – 01; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11287 del 10/05/2018 - Rv. 648501 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013 (Rv. 626969 -01).

Tale è la situazione nel caso in esame, in quanto deve ritenersi che il ricorso sia inammissibile, rendendosi quindi del tutto superflua un’attività di integrazione del contraddittorio.

3. Il ricorso, infatti, si sostanzia in una dettagliata ricostruzione dell’intera vicenda processuale, e nella riproposizione di una serie di doglianze di merito, senza che, tuttavia, il ricorrente proceda ad indicare in modo adeguatamente organico “i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano” R.G. 24059/2017 - Pagina nr. 5 di 7 e senza neppure procedere alla specifica indica zione degli atti processuali e dei documenti su cui si fonda.

Il ricorso, quindi, risulta privo anche del contenuto minimo normativamente esigibile per poter ritenere lo stesso ammissibile, secondo l’insegnamento di Cass. Sez.

U - Ordinanza n. 32415 del 08/11/2021 - Rv. 662880 – 01 , la quale ha chiarito che il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa.

Vale, invero, il principio per cui il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11603 del 14/05/2018 -Rv. 648533 – 01 ; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19959 del 22/09/2014 -Rv. 632466 - 01 ) .

Tale, invece, è il caso in esame, in quanto il ricorso, come già accennato, si limita a ricostruire, in modo anche non particolarmente R.G. 24059/2017 - Pagina nr. 6 di 7 perspicuo, l’intera vicenda dei due gradi precedenti di giudizio, formulando generiche lagnanze in ordine al carattere non conforme a giustizia della decisione impugnata, rendendo pressoché impossibile ricondurre il coacervo di lagnanze ad una delle categorie di cui all’art.360 c.p.c.

Lalacuna sinora evidenziata non può essere colmata neppure dal deposito di “note” contenenti un motivo di ricorso per “violazione o falsa applicazione dell’art. 1277 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.”, il quale, a tacer d’altro, non vale neppure ad investire il fondamento della decisione impugnata, basata - come si è visto - non su ragioni di merito, ma sull’applicazione della norma processuale di cui all’art. 331 c.p.c.

4. Dichiarato inammissibile il ricorso, non vi è luogo a statuire in ordine alle spese, non essendovi stata costituzione dei soggetti evocati nella presente sede di legittimità.

5. Stante iltenore della pronuncia, invece, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05).

P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il R.G. 24059/2017 - Pagina nr. 7 di 7 versamento, da parte delricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24059/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA], 18 presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] N 53 [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Oggetto: Appalto R.G.N. 24059/2017 Ud. 27/06/2022CC R.G. 24059/2017 - Pagina nr. 2 di 7 avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 255/2016 depositata il 29/07/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 27 giugno 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] chiese ed ottenne dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’emissione di due decreti ingiuntivi nei confronti - rispettivamente- di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento del corrispettivo pro quota di lavori di appalto effettuati a favore del [OSCURATO:PERSONA] N 53 [OSCURATO:PERSONA]. All’esito dei giudizi riuniti -aventi rispettivamente ad oggetto l’opposizione ai due decreti ingiuntivi e l’ impugnazione della delibera condominiale del 13 dicembre 1985 che aveva ripartito il debito per corrispettivo dell’appalto tra i vari condomini- il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – Sezion e Stralcio, accolse sia l’impugnazione della delibera sia le due opposizioni ai decreti ingiuntivi, condannando [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione in favore degli opponenti [OSCURATO:PERSONA] e ASCANIO NERIdelle somme da questi ultimi versate all’esito della notifica dei decreti ingiuntivi. 2. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA], e costituitisi i soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] dichiarò inammissibile l’appello. Rilevò la Corte territoriale che: − all’udienza di prim a comparizione del 26 febbraio 2007, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto termine per integrare il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] R.G. 24059/2017 - Pagina nr. 3 di 7 e [OSCURATO:PERSONA], venendo a ciò autorizzato dal Consigliere istruttore; − pur non avendo quest’ultimo fissato un termine per procedere all’incombente, limitandosi a rinviare alla successiva udienza del 22 ottobre 2007, l’appellante avrebbe dovuto procedere all’integrazione del contraddittorio nel rispetto dei termini a comparire di cui all’art. 163-bis c.p.c. rispetto all’udienza di rinvio; − dopo una serie di differimen ti, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] GATTUSOaveva prodotto la documentazione relativa alla notificazione degli atti di integrazione del contraddittorio, dacui emergeva che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la notifica non era avvenuta nel rispetto dei termini a comparire; − vertendosi in tema di litisconsorzio processuale, la mancata integrazione del contraddittorio comportava, ex art. 331, secondo comma, c.p.c., l’inammissibilità dell’appello, a nulla rilevando la successiva costituzione di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Le altre parti del giudizio di appello sono rimaste intimate. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto radicalmente carente degli imprescindibili elementi prescritti dall’art. 366, primo comma, nn. 4) e 6), c.p.c. R.G. 24059/2017 - Pagina nr. 4 di 7 2. Tali carenze -va premesso-valgono a rendere superfluo il vaglio dell’istanza del ricorrente -formulata nella propria memoria intitolata “note”- di assegnazione di un termine per rinnovare la notifica ad alcune delle parti del precedente giudizio di appello. Il profilo deve essere esaminato alla luce del principio, più volte affermato da questa Corte, per cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, con la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018 -Rv. 648755 – 01; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11287 del 10/05/2018 - Rv. 648501 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013 (Rv. 626969 -01). Tale è la situazione nel caso in esame, in quanto deve ritenersi che il ricorso sia inammissibile, rendendosi quindi del tutto superflua un’attività di integrazione del contraddittorio. 3. Il ricorso, infatti, si sostanzia in una dettagliata ricostruzione dell’intera vicenda processuale, e nella riproposizione di una serie di doglianze di merito, senza che, tuttavia, il ricorrente proceda ad indicare in modo adeguatamente organico “i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano” R.G. 24059/2017 - Pagina nr. 5 di 7 e senza neppure procedere alla specifica indica zione degli atti processuali e dei documenti su cui si fonda. Il ricorso, quindi, risulta privo anche del contenuto minimo normativamente esigibile per poter ritenere lo stesso ammissibile, secondo l’insegnamento di Cass. Sez. U - Ordinanza n. 32415 del 08/11/2021 - Rv. 662880 – 01 , la quale ha chiarito che il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa. Vale, invero, il principio per cui il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11603 del 14/05/2018 -Rv. 648533 – 01 ; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19959 del 22/09/2014 -Rv. 632466 - 01 ) . Tale, invece, è il caso in esame, in quanto il ricorso, come già accennato, si limita a ricostruire, in modo anche non particolarmente R.G. 24059/2017 - Pagina nr. 6 di 7 perspicuo, l’intera vicenda dei due gradi precedenti di giudizio, formulando generiche lagnanze in ordine al carattere non conforme a giustizia della decisione impugnata, rendendo pressoché impossibile ricondurre il coacervo di lagnanze ad una delle categorie di cui all’art.360 c.p.c. Lalacuna sinora evidenziata non può essere colmata neppure dal deposito di “note” contenenti un motivo di ricorso per “violazione o falsa applicazione dell’art. 1277 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.”, il quale, a tacer d’altro, non vale neppure ad investire il fondamento della decisione impugnata, basata - come si è visto - non su ragioni di merito, ma sull’applicazione della norma processuale di cui all’art. 331 c.p.c. 4. Dichiarato inammissibile il ricorso, non vi è luogo a statuire in ordine alle spese, non essendovi stata costituzione dei soggetti evocati nella presente sede di legittimità. 5. Stante iltenore della pronuncia, invece, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il R.G. 24059/2017 - Pagina nr. 7 di 7 versamento, da parte delricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, par
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