CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 28854/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25362/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro A.S.L. AVELLINO; -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2866/2018,depositata il 12/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1- [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza n. 2866/2018 della Corte d’appello di Napoli depositata il 12 giugno 2018. L’[OSCURATO:PERSONA] di Avellino non ha svolto attività difensive. 2 - La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1, c.p.c. 3 – La Corte d’appello di Napoli ha rigettato il gravame avanzato dalla Laboratorio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza del Tribunale di Avellino pronunciata in data 8 febbraio 2016, n. 249. Il Tribunale di Avellino aveva deciso sull'opposizione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 1115/2013 intimato dal Laboratorio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] per l’importo di € 51.245,26, a titolo di saldo del corrispettivo delle analisi di laboratorio effettuate nell’anno 2012 dalla struttura in favore di soggetti assistiti dal [OSCURATO:PERSONA], oltre «interessi,compensativi e di mora, come per legge, dalla data di maturazione del credito». Eseguito dall’ASL il pagamento della somma di € 13.874,41, non contestata, dopo la notifica del provvedimento monitorio, il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato il Laboratorio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese processuali di primo grado. Respinti i motivi di appello inerenti alla mancata comparizione dell’opponente ASL alle udienze ed alla portata di alcuni giudicati, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato tutte le altre censure per mancanza della “prova di uno degli elementi essenziali della fattispecie costitutiva del diritto di credito dedotto in giudizio dal Laboratorio e, segnatamente, della «rituale convenzione» che quest'ultimo asseri va di aver concluso con l'ASL, senza peraltro nemmeno indicarne la data o altri estremi identificativi”. I giudici di secondo grado hanno altresì sostenuto che non avrebbe al contrario rilievo la mancata contestazione della stipulazione di tale «convenzione» da parte dell’ASL, dovendo i contratti con le pubbliche amministrazioni essere necessariamente conclusi per iscritto. Secondo la Corte d’appello, il primo Giudice avrebbe dovuto dunque accogliere integralmente l’opposizione, revocare il decreto ingiuntivo e condannare l’opposta alle spese di lite per questa assorbente ragione, e non già perché il credito peril quale il Laboratorio aveva ottenuto il decreto ingiuntivo opposto era stato, in parte, successivamente pagato. La sentenza impugnata ha così condannato l’appellante Laboratorio altresì al pagamento delle spese del giudizio di gravame. 4 – Il primo motivo del ricorso della Laboratorio di [OSCURATO:PERSONA] G. Moscatis.r.l. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440 del 1933 e 1350 c.c., nonché l’ultrapetizione per aver sollevato una “questione non impugnata” e la confusione in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello tra la convenzione ed il regime dell’accreditamento provvisorio . La ricorrente espone di essere stata “accreditata” sin dal 3 ottobre 1986 in via provvisoria, e poi in via definitiva con decreto del 7 luglio 2014. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art.2697 c.c., in quanto spettava all’ASL la prova del fatto impeditivo del pagamento azionato. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sul cd. “sconto” e l’omessa motivazione sull’annullamento giurisdizionale del Decr eto Ministeriale del 12 settembre 2006. Il quarto motivo allega la violazione e falsa applicazione dell’art.1224 c.c. quanto al mancato riconoscimento di interessi legali, moratori e svalutazione monetaria. 4.1. – I primi quattro motivi possono esaminarsi congiuntamente, risultando infondati i primi due ed assorbiti il terzo ed il quarto per effetto del rigetto del primo e del secondo motivo. 4.2. -In conformità dei principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova, chi agisce per il pagamento di un credito assolve all'onere probatorio a suo carico con la dimostrazione del rapporto o del titolo da cui deriva il proprio diritto di credito, rapporto che costituisce appunto il fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio. Non rileva la non contestazione del debitore convenuto, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c., allorché il fatto costitutivo del diritto di credito azionato sia rappresentato da un contratto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale(ex multis , Cass. n. 25999 del 2018). Né incorre nel vizio di extrapetizione il giudice d'appello che, investito dai motivi di gravame di verificare la fondatezza di un credito, non essendosi formato al riguardo alcun giudicato interno, rilevi la carenza di un fatto costitutivo dello stesso credito. 4.3. - È allora consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui l'obbligo per la struttura privata, seppure già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio. Con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio; per altro verso, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa (Cass. n. 30917 del 2018; n. 17588 del 2018; anche n. 20391 del 2016; n. 17665 del 2019). 4.4. - Il diritto del Laboratorio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] a vedersi corrispondere dall’amministrazione sanitaria i l corrispettivo delle analisi di laboratorio effettuate nell’anno 2012, oltre «interessi, compensativi e di mora», in tanto poteva, quindi, dirsi sorto, ove fosse risulta to concluso tra l'ASL competente e la struttura un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale l'ASL avesse assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, le prestazioni di cura da essa erogate. 4.5. - Trattandosi, pertanto, di prova del fatto costitutivo che grava su ogni creditore che azioni una pretesa contrattuale nei confronti di una [OSCURATO:PERSONA], non opera in soccorso dell’attore che abbia errato nella definizione del "thema decidendum" o del "thema probandum" relativi a tali controversie la previsione di cui all’art. 101, comma 2, c.p.c., la quale suppone, piuttosto, che sia rilevata d’ufficio questione che implichi la valorizzazione di fatti impeditivi,modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio (Cass. n. 35974 del 2021). 4.6. In mancanza di prova di un valido rapporto contrattuale tra la struttura privata e la ASL, non hanno alcun rilievo le considerazioni svolte sulla legittimità dello sconto tariffario di cui alla l. n. 296 del 2006. 5. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in ordine alla condanna alle spese subita sia in primo che in secondo grado dalla ricorrente, essendo l’ASL soccombente quanto meno in primo grado per effetto del pagamento parziale operato dalla medesima opponente. Anche questo motivo non è fondato. La censura è rivolta promiscuamente sia contro la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza della Corte d’appello di Napoli, sia contro la decisione in tal senso adottata nella sentenza di primo grado dal Tribunale di Avellino. Ora, i giudici di appello hanno confermato la decisione del Tribunale ed hanno così correttamente regolato le spese del giudizio di appello alla luce della integrale soccombenza dell’appellante Laboratorio, valutata in base al devoluto in sede di gravame. Quanto alla regolamentazione delle spese della fase monitoria e del giudizio di primo grado di opposizione al decreto ingiuntivo fanno parte di un unico processo, il parziale pagamento della sorte capitale da parte dell’intimato non priva il giudice del dovere di verificare, ai fini della soccombenza, la fondatezza della pretesa azionata col decreto, fondatezza rimasta nella specie integralmente smentita alla stregua delle considerazioni svolte con riguardo alle precedenti censure. 6. Il ricorso vaperciò rigettato. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, giacché l’intimata non ha svolto attività difensivein questa sede. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per