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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 dicembre 1975

Cassazione n. 05688/2023

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nciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania nei confronti di: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/12/1975; Avverso l'ordinanza emessa il 22/03/2022 dalla Corte di appello di Catania; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 22 marzo 2022 la Corte di appello di Catania, quale Giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza di applicazione del vincolo della continuazione presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., rideterminava il trattamento sanzionatorio applicato al condannato, in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti A, B e C del provvedimento impugnato, in undici anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione.

2. Avverso questa ordinanza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania ricorreva per cassazione, articolando un'unica censura difensiva.

Con questa doglianza si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 671 cod. proc. pen., conseguente al fatto che il Giudice dell'esecuzione, nel riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze irrevocabili) di cui ai punti A, B e C della decisione censurata, in favore di [OSCURATO:PERSONA], non aveva tenuto conto dell'applicazione della recidiva, ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen., che comportava un aumento di pena non inferiore a un terzo del delitto più grave ex art. 81, comma quarto, cod. pen.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Osserva il Collegio che, come correttamente dedotto dalla parte ricorrente, la Corte di appello di Catania, nel ritenere unificate dal vincolo della continuazione le condotte illecite giudicate dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti A, B e C del provvedimento impugnato, non faceva corretta applicazione dell'art. 81, comma quarto, cod. pen., che dispone: «Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave».Nel caso in esame, la Corte di appello di Catania avrebbe dovuto applicare un aumento di pena non inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave - individuato nel delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), giudicato dalla sentenza irrevocabile indicata nel punto C dell'ordinanza censurata -, essendo stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen.

Occorreva, pertanto, tenere conto del fatto che il riconoscimento della recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. comportava un aumento di pena per i reati posti in continuazione rispettoso dei parametri previsti dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., che dovevano essere rapportati alla pena base stabilita per il reato più grave, sopra indicato, che, nel caso di specie, veniva quantificata dalla Corte di appello di Catania in nove anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione; misura edittale, quest'ultima, alla quale doveva applica' un aumento non inferiore a un terzo.

3. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania.

Così deciso il 15 novembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania nei confronti di: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/12/1975; Avverso l'ordinanza emessa il 22/03/2022 dalla Corte di appello di Catania; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 22 marzo 2022 la Corte di appello di Catania, quale Giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza di applicazione del vincolo della continuazione presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., rideterminava il trattamento sanzionatorio applicato al condannato, in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti A, B e C del provvedimento impugnato, in undici anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione. 2. Avverso questa ordinanza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania ricorreva per cassazione, articolando un'unica censura difensiva. Con questa doglianza si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 671 cod. proc. pen., conseguente al fatto che il Giudice dell'esecuzione, nel riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze irrevocabili) di cui ai punti A, B e C della decisione censurata, in favore di [OSCURATO:PERSONA], non aveva tenuto conto dell'applicazione della recidiva, ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen., che comportava un aumento di pena non inferiore a un terzo del delitto più grave ex art. 81, comma quarto, cod. pen. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che, come correttamente dedotto dalla parte ricorrente, la Corte di appello di Catania, nel ritenere unificate dal vincolo della continuazione le condotte illecite giudicate dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti A, B e C del provvedimento impugnato, non faceva corretta applicazione dell'art. 81, comma quarto, cod. pen., che dispone: «Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave».Nel caso in esame, la Corte di appello di Catania avrebbe dovuto applicare un aumento di pena non inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave - individuato nel delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), giudicato dalla sentenza irrevocabile indicata nel punto C dell'ordinanza censurata -, essendo stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen. Occorreva, pertanto, tenere conto del fatto che il riconoscimento della recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. comportava un aumento di pena per i reati posti in continuazione rispettoso dei parametri previsti dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., che dovevano essere rapportati alla pena base stabilita per il reato più grave, sopra indicato, che, nel caso di specie, veniva quantificata dalla Corte di appello di Catania in nove anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione; misura edittale, quest'ultima, alla quale doveva applica' un aumento non inferiore a un terzo. 3. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania. Così deciso il 15 novembre 2022
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