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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43563/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] CENICCOLA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 2 novembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha disposto, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., il sequestro preventivo dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg.ta [OSCURATO:TARGA], il sequestro veniva disposto nel procedimento instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], indagato di una serie di reati di appropriazione indebita, truffa, falso in atto pubblico e scrittura privata, riciclaggio, autoriciclaggio e sostituzione di persona.

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto la disponibilità della predetta autovettura in virtù di un contratto di noleggio sottoscritto sotto falso nome con la società [OSCURATO:PERSONA] a Car s.r.I.; in seguito l'indagato ha effettuato una serie di trasferimenti di proprietà fittizi per poi alienare l'autoveicolo ad Eugenia ALBANESE. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha, quindi, disposto il sequestro del mezzo «trattandosi di vetture di cui lo [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato la materiale disponibilità per averle sottratte ai legittimi proprietari, con pericolo che la loro libera disponibilità possa protrarre o aggravare le conseguenze del reato anche in ordine alla possibilità di successive alienazioni».

3. Eugenia ALBANESE ha avanzato richiesta di riesame avverso il provvedimento ablativo lamentando l'illegittimità del sequestro conseguente alla sua buona fede, in assenza di elementi da cui desumere collegamenti, diretti o indiretti, con la consumazione del reato.

Secondo il difensore, inoltre, il possesso del bene da parte di un terzo di buona fede non può aggravare o protrarre le conseguenze del reato

4. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 9 dicembre 2021, ha rigettato l'istanza di riesame rimarcando la sussistenza degli elementi c:ostitutivi dell'impugnato sequestro preventivo; lo [OSCURATO:PERSONA] non poteva trasferire la proprietà dell'autovettura in quanto aveva illecitamente sottratto la stessa al legittimo proprietario con la «conseguenza che i successivi acquisti devono esser considerati a non domino».

I giudici del riesame hanno affermato, inoltre, che solo l'originario proprietario della vettura (la società [OSCURATO:PERSONA] a Car s.r.I.) ha diritto all'eventuale restituzione del bene sottoposto a sequestro e che, di conseguenza, l'ALBANESE non può vantare alcun diritto alla restituzione del bene -anche in considerazione del mancato decorso del termine di usucapione-, potendo esclusivamente agire nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento del danno.

Il Tribunale ha, infine, sottolineato l'esistenza di un conc:reto ed attuale pericolo «che la libera disponibilità del veicolo di cui trattasi possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato in ordine alla possibilità che il medesimo venga venduto a terzi così rendendo maggiormente difficoltosa la restituzione all'avente diritto».

5. Eugenia ALBANESE, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame avverso il predetto provvedimento di sequestro preventivo.

6. La ricorrente lamenta, come unico motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.; secondo la ricostruzione difensiva la ricorrente è totalmente estranea ai fatti oggetto di indagine ed ha acquistato in buona fede la vettura [OSCURATO:PERSONA] in sequestro, circostanze che escludono in radice il periculum in mora.

La ricorrente, inoltre, è titolare di un diritto di proprietà sulla vettura in sequestro, acquisito mediante la regolare trascrizione dell'atto di vendita nei pubblici registri con conseguente illegittimità del sequestro del bene mobile registrato di proprietà del terzo di buona fede.

A tal fine la difesa ha prodotto un contratto di finanziamento con relativa tabella di ammortamento e versamenti delle rate mensili del finanziamento per dimostrare la buona fede e la diligenza della ALBANESE. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse della ricorrente.

2. Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.

3. Nel caso di specie non sussiste alcuna violazione di legge poiché il Tribunale ha correttamente affermato che la ALBANESE, avendo acquistato -seppur in buona fede- una vettura di provenienza delittuosa e, quindi, da un soggetto che non era realmente proprietario del bene, non ha diritto alla restituzione con conseguente carenza di interesse della ricorrente.

La legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale è attribuita dall'art.322 cod. proc. pen. all'imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione (proprietario della cosa, titolari di un diritto reale di godimento o di garanzia sul bene sequestrato e anche il soggetto che ne abbia il possesso o la detenzione qualificati).

Però, oltre alla legittimazione, deve sussistere l'interesse all'impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale del libro IX sulle impugnazioni e nel Titolo I sulle «disposizioni generali», quale requisito necessario per tutte le impugnazioni, anche quelle cautelari.

Di conseguenza sebbene al terzo di buona fede cui è stato sequestrato un bene sia in linea di principio da riconoscere la legittimazione a impugnare, con la richiesta di riesame, il provvedimento di sequestro preventivo, tuttavia, per l'ammissibilità del gravame, deve sussistere l'interesse alla impugnazione, come previsto in via generale dall'art. 568, comma 4 cod. proc. pen.

Occorre cioè che l'eliminazione o la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato a lui giuridicamente favorevole (Sez. 6^, Sentenza n. 2158 del 15/06/1998, Rv. 212233, Mazzeri; Sez. 5^, Ordinanza n. 6676 del 09/11/2001, Rv. 221899, Graci; Sez. 1^, Ordinanza n. 36038 del 21/09/2005, Rv. 232254, Kibak; Sez. 6^, Ordinanza n. 26012 del 27/04/2004, Rv. 229977, Manghisi, Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098 - 01) L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4 cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere attuale e concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato.

Esso, pertanto„ deve persistere sino al momento della decisione e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente.

L'impugnazione, quindi, può essere proposta solamente da chi, in caso di accoglimento, ha diritto alla restituzione del bene (tra le tante vedi Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Rv. 281098).

4. Nel caso di specie l'indagato [OSCURATO:PERSONA], spacciandosi per proprietario di una vettura, provento del reato di appropriazione indebita posto in essere in danno della società [OSCURATO:PERSONA] a Car s.r.I., ha alienato alla ALBANESE una cosa non sua, con conseguente inapplicabilità della disciplina civilistica della vendita di cosa altrui, la quale presuppone che l'altruità del bene sia resa nota dal venditore all'altro contraente. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, condivide il consolidato orientamento della giurisprudenza civile di legittimità secondo cui il possesso da parte del terzo di buona fede, acquirente di un veicolo a non domino, non determina l'acquisto fino all'integrale decorso del termine decennale previsto dall'art. 1159 cod. civ. per l'usucapione dei beni mobili (vedi Sez. 3, Sentenza n. 294 del 13/01/1994 (Rv. 484984 - 01).

La ricorrente, pertanto, non può ottenere la restituzione del veicolo in sequestro perché non è titolare di un diritto reale su tale bene di provenienza delittuosa con conseguente carenza di interesse all'impugnazione del provvedimento del Tribunale.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] CENICCOLA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 2 novembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha disposto, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., il sequestro preventivo dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg.ta [OSCURATO:TARGA], il sequestro veniva disposto nel procedimento instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], indagato di una serie di reati di appropriazione indebita, truffa, falso in atto pubblico e scrittura privata, riciclaggio, autoriciclaggio e sostituzione di persona. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto la disponibilità della predetta autovettura in virtù di un contratto di noleggio sottoscritto sotto falso nome con la società [OSCURATO:PERSONA] a Car s.r.I.; in seguito l'indagato ha effettuato una serie di trasferimenti di proprietà fittizi per poi alienare l'autoveicolo ad Eugenia ALBANESE. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha, quindi, disposto il sequestro del mezzo «trattandosi di vetture di cui lo [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato la materiale disponibilità per averle sottratte ai legittimi proprietari, con pericolo che la loro libera disponibilità possa protrarre o aggravare le conseguenze del reato anche in ordine alla possibilità di successive alienazioni». 3. Eugenia ALBANESE ha avanzato richiesta di riesame avverso il provvedimento ablativo lamentando l'illegittimità del sequestro conseguente alla sua buona fede, in assenza di elementi da cui desumere collegamenti, diretti o indiretti, con la consumazione del reato. Secondo il difensore, inoltre, il possesso del bene da parte di un terzo di buona fede non può aggravare o protrarre le conseguenze del reato 4. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 9 dicembre 2021, ha rigettato l'istanza di riesame rimarcando la sussistenza degli elementi c:ostitutivi dell'impugnato sequestro preventivo; lo [OSCURATO:PERSONA] non poteva trasferire la proprietà dell'autovettura in quanto aveva illecitamente sottratto la stessa al legittimo proprietario con la «conseguenza che i successivi acquisti devono esser considerati a non domino». I giudici del riesame hanno affermato, inoltre, che solo l'originario proprietario della vettura (la società [OSCURATO:PERSONA] a Car s.r.I.) ha diritto all'eventuale restituzione del bene sottoposto a sequestro e che, di conseguenza, l'ALBANESE non può vantare alcun diritto alla restituzione del bene -anche in considerazione del mancato decorso del termine di usucapione-, potendo esclusivamente agire nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento del danno. Il Tribunale ha, infine, sottolineato l'esistenza di un conc:reto ed attuale pericolo «che la libera disponibilità del veicolo di cui trattasi possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato in ordine alla possibilità che il medesimo venga venduto a terzi così rendendo maggiormente difficoltosa la restituzione all'avente diritto». 5. Eugenia ALBANESE, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame avverso il predetto provvedimento di sequestro preventivo. 6. La ricorrente lamenta, come unico motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.; secondo la ricostruzione difensiva la ricorrente è totalmente estranea ai fatti oggetto di indagine ed ha acquistato in buona fede la vettura [OSCURATO:PERSONA] in sequestro, circostanze che escludono in radice il periculum in mora. La ricorrente, inoltre, è titolare di un diritto di proprietà sulla vettura in sequestro, acquisito mediante la regolare trascrizione dell'atto di vendita nei pubblici registri con conseguente illegittimità del sequestro del bene mobile registrato di proprietà del terzo di buona fede. A tal fine la difesa ha prodotto un contratto di finanziamento con relativa tabella di ammortamento e versamenti delle rate mensili del finanziamento per dimostrare la buona fede e la diligenza della ALBANESE. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse della ricorrente. 2. Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. 3. Nel caso di specie non sussiste alcuna violazione di legge poiché il Tribunale ha correttamente affermato che la ALBANESE, avendo acquistato -seppur in buona fede- una vettura di provenienza delittuosa e, quindi, da un soggetto che non era realmente proprietario del bene, non ha diritto alla restituzione con conseguente carenza di interesse della ricorrente. La legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale è attribuita dall'art.322 cod. proc. pen. all'imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione (proprietario della cosa, titolari di un diritto reale di godimento o di garanzia sul bene sequestrato e anche il soggetto che ne abbia il possesso o la detenzione qualificati). Però, oltre alla legittimazione, deve sussistere l'interesse all'impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale del libro IX sulle impugnazioni e nel Titolo I sulle «disposizioni generali», quale requisito necessario per tutte le impugnazioni, anche quelle cautelari. Di conseguenza sebbene al terzo di buona fede cui è stato sequestrato un bene sia in linea di principio da riconoscere la legittimazione a impugnare, con la richiesta di riesame, il provvedimento di sequestro preventivo, tuttavia, per l'ammissibilità del gravame, deve sussistere l'interesse alla impugnazione, come previsto in via generale dall'art. 568, comma 4 cod. proc. pen. Occorre cioè che l'eliminazione o la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato a lui giuridicamente favorevole (Sez. 6^, Sentenza n. 2158 del 15/06/1998, Rv. 212233, Mazzeri; Sez. 5^, Ordinanza n. 6676 del 09/11/2001, Rv. 221899, Graci; Sez. 1^, Ordinanza n. 36038 del 21/09/2005, Rv. 232254, Kibak; Sez. 6^, Ordinanza n. 26012 del 27/04/2004, Rv. 229977, Manghisi, Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098 - 01) L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4 cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere attuale e concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto„ deve persistere sino al momento della decisione e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente. L'impugnazione, quindi, può essere proposta solamente da chi, in caso di accoglimento, ha diritto alla restituzione del bene (tra le tante vedi Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Rv. 281098). 4. Nel caso di specie l'indagato [OSCURATO:PERSONA], spacciandosi per proprietario di una vettura, provento del reato di appropriazione indebita posto in essere in danno della società [OSCURATO:PERSONA] a Car s.r.I., ha alienato alla ALBANESE una cosa non sua, con conseguente inapplicabilità della disciplina civilistica della vendita di cosa altrui, la quale presuppone che l'altruità del bene sia resa nota dal venditore all'altro contraente. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, condivide il consolidato orientamento della giurisprudenza civile di legittimità secondo cui il possesso da parte del terzo di buona fede, acquirente di un veicolo a non domino, non determina l'acquisto fino all'integrale decorso del termine decennale previsto dall'art. 1159 cod. civ. per l'usucapione dei beni mobili (vedi Sez. 3, Sentenza n. 294 del 13/01/1994 (Rv. 484984 - 01). La ricorrente, pertanto, non può ottenere la restituzione del veicolo in sequestro perché non è titolare di un diritto reale su tale bene di provenienza delittuosa con conseguente carenza di interesse all'impugnazione del provvedimento del Tribunale. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e de
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