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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37200/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] CASTELLOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Città di Castello I-•a dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato sanzionato dall'art. 14, commi 5-bis e 5-ter del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e lo ha condannato alla para di 10.000 euro di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi.

2.1. Con il primo deduce violazione di norme giur diche e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza di un giustificato motivo all'inottemperanza all'ordine del Questore.

2. Con il secondo denunzia violazione di legge i -elazione all'art. 133 cod. pen. nonché inesistenza o comunque illogicità della motivazione in punto di determinazione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile

3.1. In ordine al primo motivo, la valutazione in tatto, compiuta con congrua motivazione dal giudice di merito, ha, sia pure implicitarnente, esclusci l'evenienza del giustificato motivo alla base della volontaria permanenza nel territorio dello Stato, peraltro per un tempo notevole, dell'imputato, ormai raggiuntg dall'ordine di allontanamento, senza l'acquisizione di prova adecuata della sua impossibilità economica, che sia durata per tutto l'arco temporale ci mancata ottemperanza, di provvedere alle spese occorrenti per adempiere all'wd ne.

Né l'imputato, d'altra parte, ha addotto prove e nemmeno allegazioni idonee a consentire di valutare la sussistenza di un qualche giustificato motivo.

StarLe questo accertamento di merito, la deduzione di mancata valutazione dello :;tato di necessità si rivela, dunque, del tutto avulsa dal contesto probatorio errerso e, quindi, riferita - in modo non consentito in questa sede - a un assetto fattuale solo divisato, ma in nessun modo dimostrato.

3.2. Con il secondo motivo viene dedotta, ir: modo del tutto generico, l'eccessività della pena.

Invero, quanto alla violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., si rileva che il giudice di merito ha configurato la pena pecJniaria della multa muovendo da una pena prossima al minimo edittale (euro 15.000,00) e, riconosciute le attenuanti generiche, ha apportato la riduzione massima, in relazione al limite fissato dall'art. 65 cod. pen., pervenendo all'entità di euro 10.000,00.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 1E6 del 2000) Qut/ - di una somma in favore della cassa delle ammende iena misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in ?uro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] CASTELLOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Città di Castello I-•a dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato sanzionato dall'art. 14, commi 5-bis e 5-ter del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e lo ha condannato alla para di 10.000 euro di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di norme giur diche e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza di un giustificato motivo all'inottemperanza all'ordine del Questore. 2. Con il secondo denunzia violazione di legge i -elazione all'art. 133 cod. pen. nonché inesistenza o comunque illogicità della motivazione in punto di determinazione della pena. 3. Il ricorso è inammissibile 3.1. In ordine al primo motivo, la valutazione in tatto, compiuta con congrua motivazione dal giudice di merito, ha, sia pure implicitarnente, esclusci l'evenienza del giustificato motivo alla base della volontaria permanenza nel territorio dello Stato, peraltro per un tempo notevole, dell'imputato, ormai raggiuntg dall'ordine di allontanamento, senza l'acquisizione di prova adecuata della sua impossibilità economica, che sia durata per tutto l'arco temporale ci mancata ottemperanza, di provvedere alle spese occorrenti per adempiere all'wd ne. Né l'imputato, d'altra parte, ha addotto prove e nemmeno allegazioni idonee a consentire di valutare la sussistenza di un qualche giustificato motivo. StarLe questo accertamento di merito, la deduzione di mancata valutazione dello :;tato di necessità si rivela, dunque, del tutto avulsa dal contesto probatorio errerso e, quindi, riferita - in modo non consentito in questa sede - a un assetto fattuale solo divisato, ma in nessun modo dimostrato. 3.2. Con il secondo motivo viene dedotta, ir: modo del tutto generico, l'eccessività della pena. Invero, quanto alla violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., si rileva che il giudice di merito ha configurato la pena pecJniaria della multa muovendo da una pena prossima al minimo edittale (euro 15.000,00) e, riconosciute le attenuanti generiche, ha apportato la riduzione massima, in relazione al limite fissato dall'art. 65 cod. pen., pervenendo all'entità di euro 10.000,00. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 1E6 del 2000) Qut/ - di una somma in favore della cassa delle ammende iena misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in ?uro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 37200/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris