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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 42071/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.CHESSARI [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epi- grafe la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ragusa, riqualificati i fatti contestati ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90, rideterminava la pena nei suoi confronti la pena in mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa, in relazione alla coltivazione di sostanza stupe- facente del tipo marijuana nonché della detenzione di un quantitativo di sostanza essiccata.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 3.

Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano ma- nifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la deci- sione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto.

La censura proposta risulta inoltre improponibile laddove la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.proc.pen. avrebbe potuto essere sollecitata dinanzi al giudice di appello e non può essere richiesta per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità (cfr.sez.5, N.3162 del 18/11/2019, Rv.278255).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 Settembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.CHESSARI [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epi- grafe la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ragusa, riqualificati i fatti contestati ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90, rideterminava la pena nei suoi confronti la pena in mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa, in relazione alla coltivazione di sostanza stupe- facente del tipo marijuana nonché della detenzione di un quantitativo di sostanza essiccata. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano ma- nifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la deci- sione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. La censura proposta risulta inoltre improponibile laddove la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.proc.pen. avrebbe potuto essere sollecitata dinanzi al giudice di appello e non può essere richiesta per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità (cfr.sez.5, N.3162 del 18/11/2019, Rv.278255). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 Settembre 2022
Sentenza Cassazione n. 42071/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris