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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 giugno 2021

Cassazione n. 36962/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], come da nomina a sostituto processuale ex art.102 c.p.p. depositata in udienza, il quale illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di cassazione annullava la pronuncia resa dalla Corte di appello di Napoli, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla rideterminazione della pena per le residue ipotesi di reato di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), e d) d.l. 172/2008, in ordine alle quali dichiarava l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità.

2. La Corte territoriale, in sede di rinvio, ha pèrtanto provveduto a rideterminare la pena in misura minima.

3. Avverso la sentenza del giudizio rescissorio ricorre, nell'interesse dell'imputato, il difensore che articola un unico motivo con cui deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'art. 240 cod. pen. e all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., lamentando che il provvedimento impugnato non abbia provveduto in merito alla confisca del terreno sul quale insisteva la contestata discarica abusiva limitatamente alla quale la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio avrebbe dovuto uniformarsi alla sentenza di annullamento e, conseguentemente, disporre il dissequestro dell'area.

4. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

5. Il ricorso appare infondato, in considerazione dei limiti del giudizio di rinvio.

Con la sentenza rescindente infatti alla corte di merito il procedimento era stato devoluto solo per la rideterminazione della pena e a tanto la Corte ha provveduto, esulando invece dalla sua cognizione ogni determinazione in ordine alla confisca del terreno, non strettamente afferente all'oggetto dell'annullamento.

Giova infatti ribadire che l'ambito di cognizione del giudizio di rinvio è determinato dalla sentenza di annullamento, limitato, si ripete, al solo trattamento sanzionatorio.

La questione della confisca potrà perciò, eventualmente, essere fatta valere in altra sede.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 9 giugno 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], come da nomina a sostituto processuale ex art.102 c.p.p. depositata in udienza, il quale illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di cassazione annullava la pronuncia resa dalla Corte di appello di Napoli, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla rideterminazione della pena per le residue ipotesi di reato di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), e d) d.l. 172/2008, in ordine alle quali dichiarava l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità. 2. La Corte territoriale, in sede di rinvio, ha pèrtanto provveduto a rideterminare la pena in misura minima. 3. Avverso la sentenza del giudizio rescissorio ricorre, nell'interesse dell'imputato, il difensore che articola un unico motivo con cui deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'art. 240 cod. pen. e all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., lamentando che il provvedimento impugnato non abbia provveduto in merito alla confisca del terreno sul quale insisteva la contestata discarica abusiva limitatamente alla quale la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio avrebbe dovuto uniformarsi alla sentenza di annullamento e, conseguentemente, disporre il dissequestro dell'area. 4. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 5. Il ricorso appare infondato, in considerazione dei limiti del giudizio di rinvio. Con la sentenza rescindente infatti alla corte di merito il procedimento era stato devoluto solo per la rideterminazione della pena e a tanto la Corte ha provveduto, esulando invece dalla sua cognizione ogni determinazione in ordine alla confisca del terreno, non strettamente afferente all'oggetto dell'annullamento. Giova infatti ribadire che l'ambito di cognizione del giudizio di rinvio è determinato dalla sentenza di annullamento, limitato, si ripete, al solo trattamento sanzionatorio. La questione della confisca potrà perciò, eventualmente, essere fatta valere in altra sede. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 giugno 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente
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