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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26539/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del Tribunale di Firenze in data 1/04/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del Tribunale di Firenze in data 1/04/2022, [OSCURATO:PERSONA] fu condannato alla pena di 1.000,00 euro di ammenda in quanto riconosciuto colpevole, con l'attenuante della lieve entità del fatto, del reato di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975, per avere portato fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello della lunghezza di 31 cm (con lama lunga 19 cm.), che teneva in mano, in strada, nascosto in una busta di plastica; fatto commesso in Firenze il 20/02/2019.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Abass per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

In proposito, la difesa evidenzia come fosse, nella specie, inesistente una qualunque situazione di pericolo, atteso che Abass non avrebbe avuto la materiale possibilità di un immediato utilizzo del coltello e che egli avrebbe tenuto una condotta collaborativa durante l'intervento delle Forze dell'Ordine, cui avrebbe riferito che lo strumento gli serviva per tagliare il pane e per difendersi da eventuali minacce.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione in relazione, da un lato, al riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto prevista dall'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975 (motivato con la disponibilità di un solo strumento e con le giustificazioni fornite dall'imputato) e, dall'altro lato, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonostante la irrilevanza del fatto e le giustificazioni offerte dall'imputato nell'immediatezza dell'accertamento.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62- bis cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, tenuto conto della eccessività della pena inflitta, dell'offensività minima del fatto e del mancato verificarsi delle conseguenze dannose del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, osserva il Collegio che non risulta che l'imputato abbia formulato, nel corso del giudizio di merito, alcuna richiesta di applicazione dell'istituto.

Essa, pertanto, non può essere invocata in sede di legittimità, considerati gli aspetti fattuali che è necessario valutare ai fini di un suo eventuale riconoscimento, avuto riguardo ai non pochi precedenti penali indicati in motivazione per reati della stessa specie (richiamando, il certificato del casellario giudiziale, due condanne per analoghe contravvenzioni), che potrebbero essere sintomatici di una abitualità nella realizzazione delle violazione ascritteg i, la quale non consentirebbe l'applicazione del beneficio (cfr. Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021, Rv. 280787-01).

Ne consegue che le odierne censure devono ritenersi precluse in sede di legittimità.

3. Venendo, indi, al secondo motivo di impugnazione, giova rilevare che il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità ha chiarito come il riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto prevista dall'art. 4, comma 3, secondo periodo, legge 18 aprile 1975, n. 110 non comporti, necessariamente, anche l'applicazione della fattispecie della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen., stante la diversità dei relativi presupposti, atteso che il fatto di «particolare tenuità» rilevante ai fini della declaratoria di non punibilità presenta una minore rilevanza offensiva rispetto a quello di lieve entità, il quale, invece, si limita ad attenuare il reato (così Sez. 1, n. 51261 del 7/03/2017, Rv. 271262 - 01).

Le considerazioni difensive sul punto sono, pertanto, manifestamente infondate.

4. Per quanto, infine, concerne il terzo motivo, la censura è del tutto generica, non essendo stati dedotti specifici vizi della motivazione, la quale è stata fatta oggetto di considerazioni meramente rivalutative rispetto al non illogico apprezzamento da parte del Giudice di merito, che ha adeguatamente giustificato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con i precedenti penali dell'imputato (si vedano, al riguardo, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 1, n. 33506 del 7/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959-01; Sez. 1, n. 8677 del 6/12/2000, dep. 2001, Gasparro, Rv. 218140-01; Sez. 1, n. 707 del 13/11/1997, dep. 1998, Ingardia, Rv. 209443-01).

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] MOTIVIDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del Tribunale di Firenze in data 1/04/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Tribunale di Firenze in data 1/04/2022, [OSCURATO:PERSONA] fu condannato alla pena di 1.000,00 euro di ammenda in quanto riconosciuto colpevole, con l'attenuante della lieve entità del fatto, del reato di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975, per avere portato fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello della lunghezza di 31 cm (con lama lunga 19 cm.), che teneva in mano, in strada, nascosto in una busta di plastica; fatto commesso in Firenze il 20/02/2019. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Abass per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. In proposito, la difesa evidenzia come fosse, nella specie, inesistente una qualunque situazione di pericolo, atteso che Abass non avrebbe avuto la materiale possibilità di un immediato utilizzo del coltello e che egli avrebbe tenuto una condotta collaborativa durante l'intervento delle Forze dell'Ordine, cui avrebbe riferito che lo strumento gli serviva per tagliare il pane e per difendersi da eventuali minacce. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione in relazione, da un lato, al riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto prevista dall'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975 (motivato con la disponibilità di un solo strumento e con le giustificazioni fornite dall'imputato) e, dall'altro lato, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonostante la irrilevanza del fatto e le giustificazioni offerte dall'imputato nell'immediatezza dell'accertamento. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62- bis cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, tenuto conto della eccessività della pena inflitta, dell'offensività minima del fatto e del mancato verificarsi delle conseguenze dannose del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, osserva il Collegio che non risulta che l'imputato abbia formulato, nel corso del giudizio di merito, alcuna richiesta di applicazione dell'istituto. Essa, pertanto, non può essere invocata in sede di legittimità, considerati gli aspetti fattuali che è necessario valutare ai fini di un suo eventuale riconoscimento, avuto riguardo ai non pochi precedenti penali indicati in motivazione per reati della stessa specie (richiamando, il certificato del casellario giudiziale, due condanne per analoghe contravvenzioni), che potrebbero essere sintomatici di una abitualità nella realizzazione delle violazione ascritteg i, la quale non consentirebbe l'applicazione del beneficio (cfr. Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021, Rv. 280787-01). Ne consegue che le odierne censure devono ritenersi precluse in sede di legittimità. 3. Venendo, indi, al secondo motivo di impugnazione, giova rilevare che il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità ha chiarito come il riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto prevista dall'art. 4, comma 3, secondo periodo, legge 18 aprile 1975, n. 110 non comporti, necessariamente, anche l'applicazione della fattispecie della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen., stante la diversità dei relativi presupposti, atteso che il fatto di «particolare tenuità» rilevante ai fini della declaratoria di non punibilità presenta una minore rilevanza offensiva rispetto a quello di lieve entità, il quale, invece, si limita ad attenuare il reato (così Sez. 1, n. 51261 del 7/03/2017, Rv. 271262 - 01). Le considerazioni difensive sul punto sono, pertanto, manifestamente infondate. 4. Per quanto, infine, concerne il terzo motivo, la censura è del tutto generica, non essendo stati dedotti specifici vizi della motivazione, la quale è stata fatta oggetto di considerazioni meramente rivalutative rispetto al non illogico apprezzamento da parte del Giudice di merito, che ha adeguatamente giustificato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con i precedenti penali dell'imputato (si vedano, al riguardo, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 1, n. 33506 del 7/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959-01; Sez. 1, n. 8677 del 6/12/2000, dep. 2001, Gasparro, Rv. 218140-01; Sez. 1, n. 707 del 13/11/1997, dep. 1998, Ingardia, Rv. 209443-01). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] MOTIVIDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Sentenza Cassazione n. 26539/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris