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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 gennaio 2024

Cassazione n. 05100/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18183/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

BOLOGNA n. 2805/2018 depositata il3 dicembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente [OSCURATO:PERSONA] era attinta da avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 adottato e notificato il 23 luglio 2014 dal Centro operativo di Pescara.

Insorgeva la contribuente sollevando profili procedimentali e sostanziali fra cui, per quanto qui maggiormente interessa, l'incompetenza del Centro operativo di Pescara ad adottare atti impositivi.

Entrambi i collegi di merito apprezzavano le ragioni della parte contribuente segnatamente negando il potere della predetta articolazione dell'Agenzia delle entrate a formare avvisi di accertamento.

Ricorre con un unico mezzo il patrono erariale, mentre rimane intimata la contribuente.

CONSIDERATO Viene proposto unico motivo di ricorso sollevando censura ex articolo 360 numero 3 cpc per violazione degli articoli 28, secondo comma, del decreto-legge numero 78 del 2010 e dell'articolo 10 del decreto legislativo numero 546 del 1992.

Nella sostanza si afferma che la novellazione del codice del processo tributario, prevedendo la legittimazione delle diverse articolazioni dell'Agenzia delle entrate, abbia implicitamente ammesso con la legittimazione passiva anche una potestà impositiva.

Il motivo non può essere accolto.

Dopo aver ampliamente ricostruito la sequenza normativa e gli atti amministrativi organizzativi interni dell'Agenzia delle entrate questa Corte è giunta a ritenere che al Centro operativo di Pescara non spetti potestà impositiva, ma solo di indagini e supporto alle diverse articolazioni periferiche cui compete adottare l'avviso di accertamento.

L’orientamento espresso da questa Corte afferma che “il Centro operativo di Pescara ha poteri di istruttoria e di eventuale attribuzione del beneficio, ma non ha potestà impositiva, con la conseguenza che la legittimazione processuale spetta sempre alla Direzione provinciale determinata con riferimento al domicilio fiscale del contribuente” e ciò è avvalorato dall’art. 10, D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, secondo cui se l’Ufficio è un Centro di Servizio, la legittimazione processuale incombe sull’Ufficio delle Entrate al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

Ad avviso di queta Corte, dunque, “l’ente impositore è pur sempre l’Agenzia delle Entrate, che, nella specie, si avvale della competenza tecnica del [OSCURATO:PERSONA]”.

Ragionando diversamente, si è precisato, si derogherebbe alla regola del domicilio fiscale del contribuente, con aggravio e del suo pieno diritto di difesa (cfr. Cass.

V, n. 23003/2010).

Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito, fermi i criteri stabiliti nella sua precedente giurisprudenza in punto a competenza territoriale della Commissione tributaria di Pescara in ordine alle controversie relative agli atti emesso da quest’ultimo, che “occorre distinguere tra provvedimento di revoca del credito di imposta, che costituisce manifestazione di disconoscimento della spettanza del beneficio (e, come tale, attratto nella competenza funzionale del [OSCURATO:PERSONA] di Pescara), e atto di recupero per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati, ove invece, ai sensi dell’art. 1, commi 421 e 423, l. 311/2003, viene individuata la competenza territoriale degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate in base al criterio ordinario del domicilio fiscale del contribuente” (Cass.

V, n. 12662/2012).

Rimane in disparte definire quale sia la legittimazione processuale del Centro, in considerazione del fatto che l’art. 28 del D.l. 78/2010 ha modificato l’art. 4 e l’art. 10 del D.lgs 546/1992, ma da tale novella non può inferirsi un ampliamento delle competenze (assegnando potere impositivo) al predetto centro operativo.

Pertanto, il ricorso è infondato e va rigettato.

Non vi è luogo alla liquidazione delle spese in mancanza di attività difensiva della parte privata.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater , del d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18183/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 2805/2018 depositata il3 dicembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente [OSCURATO:PERSONA] era attinta da avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 adottato e notificato il 23 luglio 2014 dal Centro operativo di Pescara. Insorgeva la contribuente sollevando profili procedimentali e sostanziali fra cui, per quanto qui maggiormente interessa, l'incompetenza del Centro operativo di Pescara ad adottare atti impositivi. Entrambi i collegi di merito apprezzavano le ragioni della parte contribuente segnatamente negando il potere della predetta articolazione dell'Agenzia delle entrate a formare avvisi di accertamento. Ricorre con un unico mezzo il patrono erariale, mentre rimane intimata la contribuente. CONSIDERATO Viene proposto unico motivo di ricorso sollevando censura ex articolo 360 numero 3 cpc per violazione degli articoli 28, secondo comma, del decreto-legge numero 78 del 2010 e dell'articolo 10 del decreto legislativo numero 546 del 1992. Nella sostanza si afferma che la novellazione del codice del processo tributario, prevedendo la legittimazione delle diverse articolazioni dell'Agenzia delle entrate, abbia implicitamente ammesso con la legittimazione passiva anche una potestà impositiva. Il motivo non può essere accolto. Dopo aver ampliamente ricostruito la sequenza normativa e gli atti amministrativi organizzativi interni dell'Agenzia delle entrate questa Corte è giunta a ritenere che al Centro operativo di Pescara non spetti potestà impositiva, ma solo di indagini e supporto alle diverse articolazioni periferiche cui compete adottare l'avviso di accertamento. L’orientamento espresso da questa Corte afferma che “il Centro operativo di Pescara ha poteri di istruttoria e di eventuale attribuzione del beneficio, ma non ha potestà impositiva, con la conseguenza che la legittimazione processuale spetta sempre alla Direzione provinciale determinata con riferimento al domicilio fiscale del contribuente” e ciò è avvalorato dall’art. 10, D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, secondo cui se l’Ufficio è un Centro di Servizio, la legittimazione processuale incombe sull’Ufficio delle Entrate al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso. Ad avviso di queta Corte, dunque, “l’ente impositore è pur sempre l’Agenzia delle Entrate, che, nella specie, si avvale della competenza tecnica del [OSCURATO:PERSONA]”. Ragionando diversamente, si è precisato, si derogherebbe alla regola del domicilio fiscale del contribuente, con aggravio e del suo pieno diritto di difesa (cfr. Cass. V, n. 23003/2010). Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito, fermi i criteri stabiliti nella sua precedente giurisprudenza in punto a competenza territoriale della Commissione tributaria di Pescara in ordine alle controversie relative agli atti emesso da quest’ultimo, che “occorre distinguere tra provvedimento di revoca del credito di imposta, che costituisce manifestazione di disconoscimento della spettanza del beneficio (e, come tale, attratto nella competenza funzionale del [OSCURATO:PERSONA] di Pescara), e atto di recupero per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati, ove invece, ai sensi dell’art. 1, commi 421 e 423, l. 311/2003, viene individuata la competenza territoriale degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate in base al criterio ordinario del domicilio fiscale del contribuente” (Cass. V, n. 12662/2012). Rimane in disparte definire quale sia la legittimazione processuale del Centro, in considerazione del fatto che l’art. 28 del D.l. 78/2010 ha modificato l’art. 4 e l’art. 10 del D.lgs 546/1992, ma da tale novella non può inferirsi un ampliamento delle competenze (assegnando potere impositivo) al predetto centro operativo. Pertanto, il ricorso è infondato e va rigettato. Non vi è luogo alla liquidazione delle spese in mancanza di attività difensiva della parte privata. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater , del d
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