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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 febbraio 2026

Cassazione n. 07586/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 96/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 36265/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Palermo svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta Francesca COSTANTINI, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7586/2026 Roma, lì, 25/02/2026 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Palermo ha rigettato l’istanza di riconoscimento di un indennizzo per la detenzione ingiustamente subita da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di un procedimento penale, nel quale gli era stata contestata la intranetà a “cosa nostra” (famiglia di Salemi).

Costui, attinto da ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, sulla scorta di elementi in larga parte costitutiti dagli esiti di intercettazioni telefoniche e ambientali, era stato assolto dal GUP in abbreviato per insussistenza del fatto; la sentenza era stata riformata tuttavia dalla Corte d’appello di Palermo che lo condannava per partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso: la condanna, infine, veniva annullata dal giudice di legittimità senza rinvio per non avere il [OSCURATO:PERSONA] commesso il fatto.

La Corte della riparazione ha rigettato l’istanza, ritenendo che il [OSCURATO:PERSONA] avesse contribuito a dare causa alla ingiusta detenzione subita, ciò alla stregua di taluni elementi rimasti accertati nel giudizio di cognizione: in particolare, dalla stessa sentenza che aveva definito il processo in sede di legittimità, erano emersi rapporti personali del richiedente con l’ex capo mafia di Salemi, Gaspare CASCIOLO; egli, inoltre, aveva intrattenuto plurime conversazioni con Michele GUCCIARDI, successore del CASCIOLO, e con [OSCURATO:PERSONA]ANGELO, con il quale aveva discusso in termini critici dell’operato del GUCCIARDI e del suo “gruppo”; inoltre, in due circostanze, aveva accompagnato a un summit di mafia il citato GUCCIARDI, pur senza prendervi parte.

Infine, la Corte ha valorizzato la “vicinanza ambientale, ritenuta dallo stesso GUP nella prima sentenza assolutoria, del BELLITI con il sodale Vincenzo [OSCURATO:PERSONA], suo cliente, al quale si era rivolto, prima di adire le vie legali, per riscuotere un credito nei confronti di tale Vincenzo INDELICATO.

2. Il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con due difensori e altrettanti atti.

2.1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di un comportamento ostativo.

Secondo le argomentazioni difensive, la Corte della riparazione avrebbe valutato alternativamente gli elementi esaminati dai giudici della cognizione, senza considerare il contenuto specifico delle accuse mossegli, sostenute da elementi che non avevano superato il livello della mera supposizione investigativa.

Pertanto, la Corte avrebbe dovuto affermare che il suo comportamento nella vicenda era stato lecito e regolare e non soffermarsi su elementi diversi che, a ogni buon conto, la difesa ha esaminato singolarmente per contestarne l’idoneità a fondare il rigetto della domanda.

Nello specifico, secondo la difesa, il rapporto “molto stretto” con il CASCIOLO sarebbe una mera supposizione, laddove quelli con GUCCIARDI e FONTANA sarebbero frutto di confidenza e amicizia tra le rispettive famiglie.

2.2. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un motivo unico, anch’egli deducendo vizio della motivazione quanto all’individuato comportamento ostativo.

In particolare, questo difensore ha censurato l’incedere argomentativo della Corte della riparazione, rilevadone la manifesta illogicità, non essendo emerse dalle intercettazioni circostanze sintomatiche di un’affiliazione a “cosa nostra” del [OSCURATO:PERSONA], le frequentazini essendo state ritenute “giustificate” da ragioni di lavoro, parentela e amicizia.

Inoltre, la Corte avrebbe omesso di valutare la circostanza che il giudice aveva rigettato la richiesta di misura di prevenzione personale e patrimoniale, formulata sulla scorta della sentenza di primo grado non irrevocabile, ritenendo che gli elementi indiziari ivi valorizzati non fossero sufficienti neppure a dimostrare l’appartenenza mafiosa.

Sotto altro profilo, ha rilevato che la Corte della riparazione si sarebbe limitata a valorizzare, decontestualizzandolo, uno stralcio della sentenza di annullamento, senza dare conto di altri passaggi dai quali si evincerebbe la distanza del ricorrente da quegli ambienti criminali, quanto ad alcuni soggetti non essendo neppure emersa nel processo la loro appartenenza a “cosa nostra “ (il rifeirmento è a tale D’ANGELO).

Infine, quanto al [OSCURATO:PERSONA], la difesa ha opposto che il giudicie della cognizione avrebbe affermato che il [OSCURATO:PERSONA] dapprima non ne avrebbe conosciuto la caratura criminale e, una volta appreso da fonti aperte lo spessore criminale del soggetto, si sarebbe preoccupato e pentito di averlo incontrato.

3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Francesca COSTANTINI, ha rassegnato proprie conclusioni, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi.

2. In linea generale, va ribadito che – ai fini del riconoscimento dell'indennizzo – può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 - 01).

Sotto altro profilo, va pure ricordato che il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di accertare, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 - 01; n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 - 01; n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, P., Rv. 271739 - 01; n. 39726 del 27/9/2023, [OSCURATO:PERSONA], RV. 285069 - 01).

Nello svolgimento di detta verifica, quindi, il compendio probatorio non è valutato ai fini della responsabilità penale, ma ai fini della verifica dell’esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell’errore dell’autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d’indagine.

Cosicchè, il giudice deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni, Rv. 276458 - 01).

Questo, dunque, è il significato dell’autonomia tra il giudizio per la riparazione e quello di cognizione: essi impegnano piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni differenti in base allo stesso materiale probatorio in atti; il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4 n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 - 01; n. 46469 del 14/9/2018, Colandrea, Rv. 274350 - 01).

Quanto, poi, alla natura del comportamento ostativo, esso può certamente essere integrato dalle cc.dd. frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento, ma il giudice della riparazione deve fornire adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da esser poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 - 01; n. 850 del 28/9/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565 - 01).

Trattasi di comportamento astrattamente rilevante anche se le frequentazioni riguardino persone legate da rapporto di parentela, purché accompagnate da consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non assolutamente necessitate (Sez. 4, n. 29550 del 5/6/2019, Morabito, Rv. 277475 - 01).

3. Fatta tale premessa in diritto, deve rilevarsi che, nel caso all’esame, la Corte della riparazione, correttamente operata una ricognizione degli elementi ritenuti utilizzabili ai fini dello scrutinio inerente alla condizione negativa posta dall’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., ne ha enucleati alcuni che i difensori non hanno ritenuto insussistenti o smentiti nella loro storicità, avendone piuttosto offerto una lettura dissonante, rispetto a quella congruamente giustificata dal giudice territoriale.

Peraltro, questi ha collegato il comportamento ostativo direttamente al quadro cautelare, sostanzialmente ravvisando una condotta negligente e imprudente del [OSCURATO:PERSONA] per avere costui intrattenuto dialoghi nei quali si discuteva di dinamiche criminali e rapporti con soggetti condannati per associazione mafiosa, anche in posizione apicale.

Ciò che, alla luce dei principi di diitto sopra richiamati, costituisce certamente un comportamento valutabile come ostativo all’insorgenza del diritto azionato.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammssibilità (Corte cost. n. 286/2000).

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 21/01/2026 La Consigliera est.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 96/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 36265/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Palermo svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta Francesca COSTANTINI, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7586/2026 Roma, lì, 25/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Palermo ha rigettato l’istanza di riconoscimento di un indennizzo per la detenzione ingiustamente subita da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di un procedimento penale, nel quale gli era stata contestata la intranetà a “cosa nostra” (famiglia di Salemi). Costui, attinto da ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, sulla scorta di elementi in larga parte costitutiti dagli esiti di intercettazioni telefoniche e ambientali, era stato assolto dal GUP in abbreviato per insussistenza del fatto; la sentenza era stata riformata tuttavia dalla Corte d’appello di Palermo che lo condannava per partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso: la condanna, infine, veniva annullata dal giudice di legittimità senza rinvio per non avere il [OSCURATO:PERSONA] commesso il fatto. La Corte della riparazione ha rigettato l’istanza, ritenendo che il [OSCURATO:PERSONA] avesse contribuito a dare causa alla ingiusta detenzione subita, ciò alla stregua di taluni elementi rimasti accertati nel giudizio di cognizione: in particolare, dalla stessa sentenza che aveva definito il processo in sede di legittimità, erano emersi rapporti personali del richiedente con l’ex capo mafia di Salemi, Gaspare CASCIOLO; egli, inoltre, aveva intrattenuto plurime conversazioni con Michele GUCCIARDI, successore del CASCIOLO, e con [OSCURATO:PERSONA]ANGELO, con il quale aveva discusso in termini critici dell’operato del GUCCIARDI e del suo “gruppo”; inoltre, in due circostanze, aveva accompagnato a un summit di mafia il citato GUCCIARDI, pur senza prendervi parte. Infine, la Corte ha valorizzato la “vicinanza ambientale, ritenuta dallo stesso GUP nella prima sentenza assolutoria, del BELLITI con il sodale Vincenzo [OSCURATO:PERSONA], suo cliente, al quale si era rivolto, prima di adire le vie legali, per riscuotere un credito nei confronti di tale Vincenzo INDELICATO. 2. Il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con due difensori e altrettanti atti. 2.1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di un comportamento ostativo. Secondo le argomentazioni difensive, la Corte della riparazione avrebbe valutato alternativamente gli elementi esaminati dai giudici della cognizione, senza considerare il contenuto specifico delle accuse mossegli, sostenute da elementi che non avevano superato il livello della mera supposizione investigativa. Pertanto, la Corte avrebbe dovuto affermare che il suo comportamento nella vicenda era stato lecito e regolare e non soffermarsi su elementi diversi che, a ogni buon conto, la difesa ha esaminato singolarmente per contestarne l’idoneità a fondare il rigetto della domanda. Nello specifico, secondo la difesa, il rapporto “molto stretto” con il CASCIOLO sarebbe una mera supposizione, laddove quelli con GUCCIARDI e FONTANA sarebbero frutto di confidenza e amicizia tra le rispettive famiglie. 2.2. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un motivo unico, anch’egli deducendo vizio della motivazione quanto all’individuato comportamento ostativo. In particolare, questo difensore ha censurato l’incedere argomentativo della Corte della riparazione, rilevadone la manifesta illogicità, non essendo emerse dalle intercettazioni circostanze sintomatiche di un’affiliazione a “cosa nostra” del [OSCURATO:PERSONA], le frequentazini essendo state ritenute “giustificate” da ragioni di lavoro, parentela e amicizia. Inoltre, la Corte avrebbe omesso di valutare la circostanza che il giudice aveva rigettato la richiesta di misura di prevenzione personale e patrimoniale, formulata sulla scorta della sentenza di primo grado non irrevocabile, ritenendo che gli elementi indiziari ivi valorizzati non fossero sufficienti neppure a dimostrare l’appartenenza mafiosa. Sotto altro profilo, ha rilevato che la Corte della riparazione si sarebbe limitata a valorizzare, decontestualizzandolo, uno stralcio della sentenza di annullamento, senza dare conto di altri passaggi dai quali si evincerebbe la distanza del ricorrente da quegli ambienti criminali, quanto ad alcuni soggetti non essendo neppure emersa nel processo la loro appartenenza a “cosa nostra “ (il rifeirmento è a tale D’ANGELO). Infine, quanto al [OSCURATO:PERSONA], la difesa ha opposto che il giudicie della cognizione avrebbe affermato che il [OSCURATO:PERSONA] dapprima non ne avrebbe conosciuto la caratura criminale e, una volta appreso da fonti aperte lo spessore criminale del soggetto, si sarebbe preoccupato e pentito di averlo incontrato. 3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Francesca COSTANTINI, ha rassegnato proprie conclusioni, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi. 2. In linea generale, va ribadito che – ai fini del riconoscimento dell'indennizzo – può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 - 01). Sotto altro profilo, va pure ricordato che il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di accertare, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 - 01; n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 - 01; n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, P., Rv. 271739 - 01; n. 39726 del 27/9/2023, [OSCURATO:PERSONA], RV. 285069 - 01). Nello svolgimento di detta verifica, quindi, il compendio probatorio non è valutato ai fini della responsabilità penale, ma ai fini della verifica dell’esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell’errore dell’autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d’indagine. Cosicchè, il giudice deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni, Rv. 276458 - 01). Questo, dunque, è il significato dell’autonomia tra il giudizio per la riparazione e quello di cognizione: essi impegnano piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni differenti in base allo stesso materiale probatorio in atti; il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4 n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 - 01; n. 46469 del 14/9/2018, Colandrea, Rv. 274350 - 01). Quanto, poi, alla natura del comportamento ostativo, esso può certamente essere integrato dalle cc.dd. frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento, ma il giudice della riparazione deve fornire adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da esser poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 - 01; n. 850 del 28/9/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565 - 01). Trattasi di comportamento astrattamente rilevante anche se le frequentazioni riguardino persone legate da rapporto di parentela, purché accompagnate da consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non assolutamente necessitate (Sez. 4, n. 29550 del 5/6/2019, Morabito, Rv. 277475 - 01). 3. Fatta tale premessa in diritto, deve rilevarsi che, nel caso all’esame, la Corte della riparazione, correttamente operata una ricognizione degli elementi ritenuti utilizzabili ai fini dello scrutinio inerente alla condizione negativa posta dall’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., ne ha enucleati alcuni che i difensori non hanno ritenuto insussistenti o smentiti nella loro storicità, avendone piuttosto offerto una lettura dissonante, rispetto a quella congruamente giustificata dal giudice territoriale. Peraltro, questi ha collegato il comportamento ostativo direttamente al quadro cautelare, sostanzialmente ravvisando una condotta negligente e imprudente del [OSCURATO:PERSONA] per avere costui intrattenuto dialoghi nei quali si discuteva di dinamiche criminali e rapporti con soggetti condannati per associazione mafiosa, anche in posizione apicale. Ciò che, alla luce dei principi di diitto sopra richiamati, costituisce certamente un comportamento valutabile come ostativo all’insorgenza del diritto azionato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammssibilità (Corte cost. n. 286/2000). P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 21/01/2026 La Consigliera est. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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