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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05838/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12600-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] 161, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 3836/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata P [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 12600 sez.

MT - ud. 23-11-2022 -2- RG 12600/2020 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, che in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro anno 2013, ha respinto l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA], per quanto ancora rileva, ha attribuito efficacia retroattiva alla nuova formulazione dell'art. 20 Tur, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 comma 87

I. bilancio 2018, ritekuta applicabile a tutti i giudizi penden4.

Ha pertanto considerato che l'individuazione della natura e degli effetti giuridici dell'atto soggetto a registrazione deve basarsi esclusivamente sugli elementi deducibili dall'atto presentato per la registrazione. [OSCURATO:PERSONA] spa resiste con controricorso e deposita memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di legge, art. 20 Tur, in relazione all'art. 53 cost, ex art 360 n.3; con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione , ad 20 Tur, art 1 comma 87, I 205/2017 e art 1.

Comma 1084 legge 145/2018.

2. I motivi, esaminabili congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

3. Questa Corte (Sez. 5- n. 25601 del 21/09/2021), in tema di imposta di registro, ha statuito che le operazioni strutturate mediante conferimento d'azienda seguito dalla cessazione di partecipazioni della società conferita non possono essere riqualificate in una cessione d'azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario (fatta salva l'ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l'azienda).

Oggetto di tassazione è infatti il solo atto presentato per la registrazione atte:sa l'irrilevanza, alla luce delle sentenze n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021 della Corte Costituzionale, degli elementi extratestuali e degli atti collegati in coerenza con il principi ispiratori della disciplina dell'imposta di registro.

3.1. E' stato altresì deciso che in tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986- nella formulazione successiva alla

I. n. 205 del 2017 che, secondo l'art. 1, comma 1084, della

I. n. 145 del 2018, ne ha fornito l'interpretazione autentica e alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021- è legittima l'attività di riqualificazione dell'atto da registrare da parte dell'Amministrazione soltanto se operata "ab intriseco", cioè senza alcun riferimento agli atti ad esso collegati e agli elementi extratestuali, non potendosi essa fondare sull'individuazione di contenuti diversi da quelli ricavabili dalle clausole negoziali e dagli elementi comunque desumibili dall'atto. (Sez. 5 . n. 10688 del 22/04/2021).

3.2. Ciò ne implica l'efficacia retroattiva, come correttamente affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] e anche recentemente confermato da Cass. n 2677/2022 secondo cui: "In tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale, il criterio interpretativo fissato dall'art. 20 del ci.P.R. n. 131 del 1986, nella formulazione successiva alla

I. n. 205 del 2017, a cui ex art. 1, comma 1084, della

I. n. 145 del 2018 va riconosciuta efficacia retroattiva, deve essere inteso nel senso che l'Amministrazione finanziaria nell'attività di qualificazione degli atti negoziali, pur non essendo tenuta a conformarsi alla qualificazione attribuita dalle parti, deve attenersi alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extra-testuali e gli atti, pur collegati, ma privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo, «fatte salve le diverse ipotesi espressamente regolate."

4. Nella fattispecie in esame, l'Agenzia delle Entrate, che ha posto a fondamento della ripresa a tassazione la riqualificazione giuridica degli atti negoziali come trasferimento d'azienda per il tramite di [OSCURATO:SOCIETA] alla società MSSGR, quale società di gestione fondi comune d'investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso, riservato a investitori qualificati, denominato Krypton, non ha fatto corretta applicazione di tale criterio interpretativo, con conseguente illegittimità dell'avviso di liquidazione impugnato, con conseguente conferma della sentenza impugnata che si è adeguata ai superiori principi.

5. Il ricorso va conseguentemente respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle entrate ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 15.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Roma, 23 novembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12600-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] 161, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 3836/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata P [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 12600 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- RG 12600/2020 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, che in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro anno 2013, ha respinto l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA], per quanto ancora rileva, ha attribuito efficacia retroattiva alla nuova formulazione dell'art. 20 Tur, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 comma 87 I. bilancio 2018, ritekuta applicabile a tutti i giudizi penden4. Ha pertanto considerato che l'individuazione della natura e degli effetti giuridici dell'atto soggetto a registrazione deve basarsi esclusivamente sugli elementi deducibili dall'atto presentato per la registrazione. [OSCURATO:PERSONA] spa resiste con controricorso e deposita memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di legge, art. 20 Tur, in relazione all'art. 53 cost, ex art 360 n.3; con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione , ad 20 Tur, art 1 comma 87, I 205/2017 e art 1. Comma 1084 legge 145/2018. 2. I motivi, esaminabili congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. 3. Questa Corte (Sez. 5- n. 25601 del 21/09/2021), in tema di imposta di registro, ha statuito che le operazioni strutturate mediante conferimento d'azienda seguito dalla cessazione di partecipazioni della società conferita non possono essere riqualificate in una cessione d'azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario (fatta salva l'ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l'azienda). Oggetto di tassazione è infatti il solo atto presentato per la registrazione atte:sa l'irrilevanza, alla luce delle sentenze n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021 della Corte Costituzionale, degli elementi extratestuali e degli atti collegati in coerenza con il principi ispiratori della disciplina dell'imposta di registro. 3.1. E' stato altresì deciso che in tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986- nella formulazione successiva alla I. n. 205 del 2017 che, secondo l'art. 1, comma 1084, della I. n. 145 del 2018, ne ha fornito l'interpretazione autentica e alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021- è legittima l'attività di riqualificazione dell'atto da registrare da parte dell'Amministrazione soltanto se operata "ab intriseco", cioè senza alcun riferimento agli atti ad esso collegati e agli elementi extratestuali, non potendosi essa fondare sull'individuazione di contenuti diversi da quelli ricavabili dalle clausole negoziali e dagli elementi comunque desumibili dall'atto. (Sez. 5 . n. 10688 del 22/04/2021). 3.2. Ciò ne implica l'efficacia retroattiva, come correttamente affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] e anche recentemente confermato da Cass. n 2677/2022 secondo cui: "In tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale, il criterio interpretativo fissato dall'art. 20 del ci.P.R. n. 131 del 1986, nella formulazione successiva alla I. n. 205 del 2017, a cui ex art. 1, comma 1084, della I. n. 145 del 2018 va riconosciuta efficacia retroattiva, deve essere inteso nel senso che l'Amministrazione finanziaria nell'attività di qualificazione degli atti negoziali, pur non essendo tenuta a conformarsi alla qualificazione attribuita dalle parti, deve attenersi alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extra-testuali e gli atti, pur collegati, ma privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo, «fatte salve le diverse ipotesi espressamente regolate." 4. Nella fattispecie in esame, l'Agenzia delle Entrate, che ha posto a fondamento della ripresa a tassazione la riqualificazione giuridica degli atti negoziali come trasferimento d'azienda per il tramite di [OSCURATO:SOCIETA] alla società MSSGR, quale società di gestione fondi comune d'investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso, riservato a investitori qualificati, denominato Krypton, non ha fatto corretta applicazione di tale criterio interpretativo, con conseguente illegittimità dell'avviso di liquidazione impugnato, con conseguente conferma della sentenza impugnata che si è adeguata ai superiori principi. 5. Il ricorso va conseguentemente respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 15.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge. Roma, 23 novembre 2022
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