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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 44200/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 22.9.2020, con cui, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Firenze del 9.12.2019, emessa all'esito di rito abbreviato, ed in accoglimento dell'istanza di concordato di [OSCURATO:PERSONA], è stata rideterminata la pena nei suoi confronti, mentre è stata confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a due anni e quattro mesi di reclusione, oltre a 480 euro di multa, in relazione a due condotte di furto e tentato furto aggravate (ai sensi dell'art. 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen., dall'essersi avvalsi di un mezzo fraudolento e dall'aver sottratto cose esposte alla pubblica fede).

Gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli di aver sottratto capi d'abbigliamento firmati del valore di 11.650 euro (capo a) e di aver tentato di sottrarre un giubbotto firmato "Moncler", del valore di 1.687 euro (capo b), prelevati da alcune boutique del centro commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" di Reggello.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi distinti.

2.1. Il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla qualificazione dei reati come furti consumati piuttosto che tentati, nonostante le azioni delittuose degli imputati siano state osservate - nella loro fase finale di appropriazione dei beni, nascosti nella loro auto, già segnalata per precedenti indagini su ladri seriali - da una pattuglia di forze di polizia, avvisata dalla centrale operativa presente sul posto, ed essi siano stati immediatamente dopo bloccati, senza potersi appropriare effettivamente della refurtiva.

2.2. Il secondo argomento di censura eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla configurabilità dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede in relazione al capo B dell'imputazione: dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che l'appropriazione del giubbotto Moncler oggetto del delitto in esame è avvenuta sotto la diretta osservazione della viceresponsabile del negozio, la quale, insospettitasi per il comportamento della ricorrente e del suo complice, aveva preso a seguirne i movimenti; sussistono, pertanto, quelle condizioni di sorveglianza continuativa e controllo costante, utili ad escludere l'aggravante ex art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen. 3.

Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo di ricorso, che denuncia il mancato riconoscimento dell'ipotesi tentata, con riferimento ai furti consumati contestati al capo A, è manifestamente infondato.

Secondo la ricostruzione dei provvedimenti di merito, gli imputati si sono impossessati dei capi di abbigliamento sottratti dai negozi vittime dei furti, raggiungendo la piena ed autonoma disponibilità dei beni sottratti, nascondendoli nell'auto che avevano parcheggiato all'esterno del centro commerciale; dopo aver nascosto la refurtiva, i due imputati si sono nuovamente introdotti nel centro commerciale, tentando di sottrarre un ulteriore capo di abbigliamento all'interno di un altro esercizio.

Gli operanti di polizia giudiziaria che sono poi intervenuti interrompendo le condotte delittuose avevano iniziato, sì, un servizio di osservazione, una volta avuta la segnalazione della presenza di un'auto francese, al centro già di precedenti allarmi in relazione a furti commessi in centri commerciali.

Tuttavia tale servizio di osservazione, diretto all'auto, non ha assicurato vigilanza continuativa rispetto all'impossessamento dei beni già sottratti e contestati al capo A: le azioni non sono avvenute sotto la specifica e diretta osservazione delle forze dell'ordine.

Orbene, come noto, ai fini della consumazione del delitto di furto, è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente ed anzi il reato può dirsi consumato anche nell'ipotesi in cui la cosa sia sottratta al possessore e l'agente se ne sia impossessato per un brevissimo periodo di tempo, sfuggendo alla cerchia di vigilanza di quest'ultimo (Sez. 4, n. 31461 del 3/7/2002, Carbone, Rv. 222270; Sez. 4, n. 13505 del 4/3/2020, Shehi, Rv. 279134).

Non rileva, infatti, che l'agente - come nel caso di specie è stato per la ricorrente ed il suo complice - sia stato costretto ad abbandonare la refurtiva, ancorchè immediatamente dopo la sottrazione alla sfera di vigilanza del possessore derubato, per l'intervento delle forze di polizia, sia che fossero casualmente presenti sul posto (vedi, in proposito, Sez. 4, n. 31461 del 3/7/2002, Carbone, Rv. 222270; Sez. 5, n. 21881 del 9/4/2010, Mezzasalma, Rv. 247311; Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, Arena, Rv. 275278), sia che esse abbiano avuto sospetti e abbiano, per questo, tenuto d'occhio l'autore del fatto.

In un simile caso, infatti, gli agenti non hanno avuto alcun controllo sull'operato di chi ha commesso il reato, sicchè alcuna analogia può proporsi con l'orientamento di legittimità che fa capo alla decisione delle Sezioni Unite n. 52117 del 17/7/2014, Prevete, Rv. 261186.

2.2. Il secondo motivo, con cui si contesta l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede in ordine al furto tentato ed aggravato contestato al capo B, è infondato.

Costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ritenere che integri il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278383).

Inoltre, l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493).

Nella fattispecie concreta, la ricorrente evidenzia un dato irrilevante ai fini dell'esclusione dell'aggravante, poiché l'intervento della dipendente del negozio teatro del furto di capi d'abbigliamento griffati è avvenuto in maniera casuale, essendosi ella insospettita per i movimenti dei due imputati e non perché stava svolgendo un qualche specifico servizio di vigilanza, sorveglianza e controllo, continuamente rivolto a prevenire i furti all'interno dell'esercizio commerciale.

Del resto, nel caso del reato di cui al capo B, proprio valorizzando l'osservazione in qualche modo effettivamente diretta della responsabile del negozio Moncler - che, accortasi per caso dei movimenti sospetti, ha bloccato i due complici che si erano impossessati del costoso piumino - è stata ritenuta la fattispecie di furto tentato e non consumato: gli autori, infatti, non può dirsi che abbiano mai conseguito un pieno possesso del giubbotto, essendo stati bloccati dopo l'uscita dalle forze dell'ordine intervenute.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 22.9.2020, con cui, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Firenze del 9.12.2019, emessa all'esito di rito abbreviato, ed in accoglimento dell'istanza di concordato di [OSCURATO:PERSONA], è stata rideterminata la pena nei suoi confronti, mentre è stata confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a due anni e quattro mesi di reclusione, oltre a 480 euro di multa, in relazione a due condotte di furto e tentato furto aggravate (ai sensi dell'art. 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen., dall'essersi avvalsi di un mezzo fraudolento e dall'aver sottratto cose esposte alla pubblica fede). Gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli di aver sottratto capi d'abbigliamento firmati del valore di 11.650 euro (capo a) e di aver tentato di sottrarre un giubbotto firmato "Moncler", del valore di 1.687 euro (capo b), prelevati da alcune boutique del centro commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" di Reggello. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi distinti. 2.1. Il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla qualificazione dei reati come furti consumati piuttosto che tentati, nonostante le azioni delittuose degli imputati siano state osservate - nella loro fase finale di appropriazione dei beni, nascosti nella loro auto, già segnalata per precedenti indagini su ladri seriali - da una pattuglia di forze di polizia, avvisata dalla centrale operativa presente sul posto, ed essi siano stati immediatamente dopo bloccati, senza potersi appropriare effettivamente della refurtiva. 2.2. Il secondo argomento di censura eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla configurabilità dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede in relazione al capo B dell'imputazione: dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che l'appropriazione del giubbotto Moncler oggetto del delitto in esame è avvenuta sotto la diretta osservazione della viceresponsabile del negozio, la quale, insospettitasi per il comportamento della ricorrente e del suo complice, aveva preso a seguirne i movimenti; sussistono, pertanto, quelle condizioni di sorveglianza continuativa e controllo costante, utili ad escludere l'aggravante ex art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen. 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo di ricorso, che denuncia il mancato riconoscimento dell'ipotesi tentata, con riferimento ai furti consumati contestati al capo A, è manifestamente infondato. Secondo la ricostruzione dei provvedimenti di merito, gli imputati si sono impossessati dei capi di abbigliamento sottratti dai negozi vittime dei furti, raggiungendo la piena ed autonoma disponibilità dei beni sottratti, nascondendoli nell'auto che avevano parcheggiato all'esterno del centro commerciale; dopo aver nascosto la refurtiva, i due imputati si sono nuovamente introdotti nel centro commerciale, tentando di sottrarre un ulteriore capo di abbigliamento all'interno di un altro esercizio. Gli operanti di polizia giudiziaria che sono poi intervenuti interrompendo le condotte delittuose avevano iniziato, sì, un servizio di osservazione, una volta avuta la segnalazione della presenza di un'auto francese, al centro già di precedenti allarmi in relazione a furti commessi in centri commerciali. Tuttavia tale servizio di osservazione, diretto all'auto, non ha assicurato vigilanza continuativa rispetto all'impossessamento dei beni già sottratti e contestati al capo A: le azioni non sono avvenute sotto la specifica e diretta osservazione delle forze dell'ordine. Orbene, come noto, ai fini della consumazione del delitto di furto, è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente ed anzi il reato può dirsi consumato anche nell'ipotesi in cui la cosa sia sottratta al possessore e l'agente se ne sia impossessato per un brevissimo periodo di tempo, sfuggendo alla cerchia di vigilanza di quest'ultimo (Sez. 4, n. 31461 del 3/7/2002, Carbone, Rv. 222270; Sez. 4, n. 13505 del 4/3/2020, Shehi, Rv. 279134). Non rileva, infatti, che l'agente - come nel caso di specie è stato per la ricorrente ed il suo complice - sia stato costretto ad abbandonare la refurtiva, ancorchè immediatamente dopo la sottrazione alla sfera di vigilanza del possessore derubato, per l'intervento delle forze di polizia, sia che fossero casualmente presenti sul posto (vedi, in proposito, Sez. 4, n. 31461 del 3/7/2002, Carbone, Rv. 222270; Sez. 5, n. 21881 del 9/4/2010, Mezzasalma, Rv. 247311; Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, Arena, Rv. 275278), sia che esse abbiano avuto sospetti e abbiano, per questo, tenuto d'occhio l'autore del fatto. In un simile caso, infatti, gli agenti non hanno avuto alcun controllo sull'operato di chi ha commesso il reato, sicchè alcuna analogia può proporsi con l'orientamento di legittimità che fa capo alla decisione delle Sezioni Unite n. 52117 del 17/7/2014, Prevete, Rv. 261186. 2.2. Il secondo motivo, con cui si contesta l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede in ordine al furto tentato ed aggravato contestato al capo B, è infondato. Costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ritenere che integri il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278383). Inoltre, l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493). Nella fattispecie concreta, la ricorrente evidenzia un dato irrilevante ai fini dell'esclusione dell'aggravante, poiché l'intervento della dipendente del negozio teatro del furto di capi d'abbigliamento griffati è avvenuto in maniera casuale, essendosi ella insospettita per i movimenti dei due imputati e non perché stava svolgendo un qualche specifico servizio di vigilanza, sorveglianza e controllo, continuamente rivolto a prevenire i furti all'interno dell'esercizio commerciale. Del resto, nel caso del reato di cui al capo B, proprio valorizzando l'osservazione in qualche modo effettivamente diretta della responsabile del negozio Moncler - che, accortasi per caso dei movimenti sospetti, ha bloccato i due complici che si erano impossessati del costoso piumino - è stata ritenuta la fattispecie di furto tentato e non consumato: gli autori, infatti, non può dirsi che abbiano mai conseguito un pieno possesso del giubbotto, essendo stati bloccati dopo l'uscita dalle forze dell'ordine intervenute. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrent
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