CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 28049/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, in epigrafe indicata, che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Alessandria per il reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Si duole che la Corte territoriale abbia dichiarato inammissibile il secondo motivo di appello inerente alla quantificazione della pena. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico. Lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale, il ricorso ha reiterato le argomentazioni già sottoposte al giudice in grado di appello, che ad esse ha risposto con motivazione congrua e corretta in diritto (p. 4). Giova rammentare che la Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584) ha più volte ricordato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ITh-cb-n-cra-nn1..40 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore res