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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 19151/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1198/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio degli ultime due in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1\95 elettivamente domiciliato; -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA — MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - intimati - avverso la sentenza n. 42/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 162/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], dopo un primo processo giunto fino alla S.C. e poi mai riassunto in sede di rinvio, ha agito ex novo nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (di seguito, MIUR) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito MEF), al fine di sentir accertare il suo diritto, nel transito dalla Provincia di Udine al NITUR per effetto dell'art. 8, co. 2, L. 124/1999, al mantenimento dell'anzianità di servizio precedentemente maturata, con ricostruzione della carriera e condanna alle relative differenze retributive;

2. la domanda è stata rigettata dal Tribunale di Udine, con sentenza poi confermata dalla Corte d'Appello di Trieste;

3. quest'ultima pronuncia è stata impugnata per cassazione dal Cecchini con due motivi;

4. Il [OSCURATO:PERSONA] ed il MEF sono rimasti intimati;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;

6. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato breve memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo di ricorso afferma la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei Ric. 2021 n. 1198/2020 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -2- diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e richiama le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (c.d. sentenze Agrati) con le quali era stata ritenuta l'illiceità della normativa interna di interpretazione autentica, con cui si era orientato ed in taluni casi sovvertito, secondo la predetta Corte europea, l'andamento del contenzioso interno sulla L. 124/1999;

2. il secondo motivo censura la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 8 L. 124/1999, sostenendo che la corretta interpretazione della norma fosse quella, anche per il tenore letterale della stessa, secondo cui presso il Ministero di destinazione dovesse essere salvaguardata l'anzianità maturata presso l'ente di provenienza, sicché l'art. 1, co., 218 L. 266/2005, introducendo un'interpretazione autentica munita in realtà di portata innovativa, avrebbe dovuto essere disapplicato o sottoposto a questione di legittimità costituzionale, applicandosi così la norma nel suo effettivo ed originario significato;

3. i motivi sono da esaminare congiuntamente e sono infondati;

4. la Corte territoriale ha accertato in concreto che nel passaggio tra enti non vi era stato alcun effettivo peggioramento economico e del resto la stessa domanda del ricorrente ammette la circostanza, insistendo tuttavia per una migliore considerazione dell'anzianità in suo favore;

5. questa S.C. ha già affermato in numerosissime pronunce (a partire da C. 21282/2011; C. 20980/2011), esaminando poi anche la relazione esistente tra le pronunce C.E.D.U. (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 7 giugno 2011, Agrati e 8 novembre 2012, Agrati-bis), la decisione della Corte di Giustizia nella causa riguardante la questione (Corte di Giustizia 6 settembre 2011, Scattolon) e le pronunce della Corte Costituzionale (Corte Costi. 234/2007; Corte Cost. 400/2007; Ric. 2021 n. 1198/2020 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -3- Corte Cost. 212/2008; Corte Cost. 311/2009) che hanno già disatteso da vari punti di vista questioni di legittimità analoghe a quella sollecitata anche con l'odierno il ricorso per cassazione (e che quindi è da ritenere manifestamente infondata), che «la procedura di passaggio del personale degli enti locali nel ruolo del personale A.T.A. dell'amministrcqione scolastica statale costituisce un trasferimento d'impresa ai sensi della direttiva n. 771187 I CE, trasfusa, unitamente alla direttiva n. 981501 CE, in quella n. 20011231 CE, con la conseguena che tale passaggio non può determinare per il lavoratore trasferito, ai sensi dell'art. 3 della direttiva n. 771187 I CE, condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle godute in precedenza, secondo una valutnione comparativa da compiersi all'atto del trasferimento, in relaone al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogati con continuità, ancorché non legati all'an.zianità di servi io» (così da ultimo C. 8968/2021; C. 7698/2018);

6. in ciò — e solo in ciò — sta la tutela, coerente con il diritto eurounitario, che deriva dall'originario art. 8 L. 124/1999, da cui non scaturisce un diritto al mantenimento dell'anzianità a fini di ricostruzione retributiva finalizzata all'ottenimento di un miglioramento della posizione giuridica ed economica;

7. alle sopra citate pronunce si fa rinvio, ai sensi dell'art. 118, disp. att. c.p.c., anche per quanto attiene ai rapporti tra le statuizioni delle diverse Corti chiamate nel tempo a pronunciarsi sul tema in questione;

8. al rigetto non segue decisione sulle spese in quanto il MIUR ed il MEF sono rimasti intimati; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ric. 2021 n. 1198/2020 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -4- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 21.12.2021.

Il Presidente dott.ssa L ia Esposito DEPOSITATO I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1198/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio degli ultime due in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1\95 elettivamente domiciliato; -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA — MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - intimati - avverso la sentenza n. 42/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 162/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], dopo un primo processo giunto fino alla S.C. e poi mai riassunto in sede di rinvio, ha agito ex novo nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (di seguito, MIUR) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito MEF), al fine di sentir accertare il suo diritto, nel transito dalla Provincia di Udine al NITUR per effetto dell'art. 8, co. 2, L. 124/1999, al mantenimento dell'anzianità di servizio precedentemente maturata, con ricostruzione della carriera e condanna alle relative differenze retributive; 2. la domanda è stata rigettata dal Tribunale di Udine, con sentenza poi confermata dalla Corte d'Appello di Trieste; 3. quest'ultima pronuncia è stata impugnata per cassazione dal Cecchini con due motivi; 4. Il [OSCURATO:PERSONA] ed il MEF sono rimasti intimati; 5. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; 6. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato breve memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso afferma la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei Ric. 2021 n. 1198/2020 sez. ML - ud. 21-12-2021 -2- diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e richiama le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (c.d. sentenze Agrati) con le quali era stata ritenuta l'illiceità della normativa interna di interpretazione autentica, con cui si era orientato ed in taluni casi sovvertito, secondo la predetta Corte europea, l'andamento del contenzioso interno sulla L. 124/1999; 2. il secondo motivo censura la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 8 L. 124/1999, sostenendo che la corretta interpretazione della norma fosse quella, anche per il tenore letterale della stessa, secondo cui presso il Ministero di destinazione dovesse essere salvaguardata l'anzianità maturata presso l'ente di provenienza, sicché l'art. 1, co., 218 L. 266/2005, introducendo un'interpretazione autentica munita in realtà di portata innovativa, avrebbe dovuto essere disapplicato o sottoposto a questione di legittimità costituzionale, applicandosi così la norma nel suo effettivo ed originario significato; 3. i motivi sono da esaminare congiuntamente e sono infondati; 4. la Corte territoriale ha accertato in concreto che nel passaggio tra enti non vi era stato alcun effettivo peggioramento economico e del resto la stessa domanda del ricorrente ammette la circostanza, insistendo tuttavia per una migliore considerazione dell'anzianità in suo favore; 5. questa S.C. ha già affermato in numerosissime pronunce (a partire da C. 21282/2011; C. 20980/2011), esaminando poi anche la relazione esistente tra le pronunce C.E.D.U. (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 7 giugno 2011, Agrati e 8 novembre 2012, Agrati-bis), la decisione della Corte di Giustizia nella causa riguardante la questione (Corte di Giustizia 6 settembre 2011, Scattolon) e le pronunce della Corte Costituzionale (Corte Costi. 234/2007; Corte Cost. 400/2007; Ric. 2021 n. 1198/2020 sez. ML - ud. 21-12-2021 -3- Corte Cost. 212/2008; Corte Cost. 311/2009) che hanno già disatteso da vari punti di vista questioni di legittimità analoghe a quella sollecitata anche con l'odierno il ricorso per cassazione (e che quindi è da ritenere manifestamente infondata), che «la procedura di passaggio del personale degli enti locali nel ruolo del personale A.T.A. dell'amministrcqione scolastica statale costituisce un trasferimento d'impresa ai sensi della direttiva n. 771187 I CE, trasfusa, unitamente alla direttiva n. 981501 CE, in quella n. 20011231 CE, con la conseguena che tale passaggio non può determinare per il lavoratore trasferito, ai sensi dell'art. 3 della direttiva n. 771187 I CE, condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle godute in precedenza, secondo una valutnione comparativa da compiersi all'atto del trasferimento, in relaone al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogati con continuità, ancorché non legati all'an.zianità di servi io» (così da ultimo C. 8968/2021; C. 7698/2018); 6. in ciò — e solo in ciò — sta la tutela, coerente con il diritto eurounitario, che deriva dall'originario art. 8 L. 124/1999, da cui non scaturisce un diritto al mantenimento dell'anzianità a fini di ricostruzione retributiva finalizzata all'ottenimento di un miglioramento della posizione giuridica ed economica; 7. alle sopra citate pronunce si fa rinvio, ai sensi dell'art. 118, disp. att. c.p.c., anche per quanto attiene ai rapporti tra le statuizioni delle diverse Corti chiamate nel tempo a pronunciarsi sul tema in questione; 8. al rigetto non segue decisione sulle spese in quanto il MIUR ed il MEF sono rimasti intimati; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ric. 2021 n. 1198/2020 sez. ML - ud. 21-12-2021 -4- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 21.12.2021. Il Presidente dott.ssa L ia Esposito DEPOSITATO I
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