CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24947/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/3/2017 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona confermava, rispetto a [OSCURATO:PERSONA], la decisione di primo grado, con cui l'imputato era stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 12, commi 3 e 3-bis, lett. a) e c-bis), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), pro-tempore vigente, per avere, a fine di profitto, in concorso con più persone e con condotta protratta sino al dicembre 2008, compiuto atti idonei, diretti a procurare l'ingresso di quindici cittadini stranieri nel territorio dello Stato, in violazione delle norme stabilite in tema di immigrazione. 2. L'imputato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione. La sentenza impugnata sarebbe motivata solo per relationem, richiamando essa, assai genericamente, i contenuti della pronuncia appellata, senza affrontare in modo puntuale le doglianze che la difesa assume di aver sviluppato nei motivi di gravame. Una motivazione per relationem così strutturata, tale quindi da riprodurre pedissequamente í contenuti della pronuncia confermata, e da aderirvi in modo acritico, non sarebbe consentita. Nell'interrogatorio di garanzia, ritualmente acquisito, l'imputato aveva dichiarato di essere inconsapevole dei traffici illeciti di migranti, avendo agito su impulso del coimputato [OSCURATO:PERSONA] senza capire a quali obiettivi egli mirasse. La Corte di appello non aveva accolto tale linea difensiva, senza fornire di ciò una plausibile spiegazione. A fondamento della penale responsabilità sarebbero state poste mere chiamate in correità, prive di riscontri esterni. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge. La sentenza impugnata non identificherebbe adeguatamente le condotte incriminate, né sarebbe convincente nel rilievo della loro direzione finalistica e del sottostante fine di profitto. Escluso quest'ultimo, il fatto andrebbe semmai ricondotto - a seguito della riformulazione della norma incriminatrice, operata con la legge 15 luglio 2009, n. n. 94, applicabile ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen. - in seno alla fattispecie base del reato (art. 12, comma 1, T.U.), che risulterebbe pertanto prescritto; esito in effetti determinatosi in processi connessi a quello odierno.3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, nei suoi connessi motivi, congiuntamente esaminabili, appare manifestamente infondato. 2. Le sentenze di merito ricostruiscono in modo dettagliato i fatti penalmente rilevanti, a Ghidamsi ascritti e infine ritenuti a suo carico. L'imputato, in accordo con í correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e dietro remunerazione, aveva creato un'impresa fittizia, a sé intestata, a nome della quale erano state presentate plurime fittizie richieste di assunzione di lavoratori stranieri, sulla cui base era stato fraudolentemente richiesto ai competenti Uffici, e da essi ottenuto, il rilascio di altrettanti nulla osta finalizzati alla loro immigrazione. Ulteriori imprese individuali fittizie erano state costituite, su impulso dell'imputato, a nome di correi ulteriori, in funzione del medesimo scopo illecito. Tali condotte emergevano dalle dichiarazioni auto-eteroaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA] e delle persone ingaggiate per svolgere il ruolo di pseudo-imprenditore (oltre che del funzionario di polizia, che aveva svolto le indagìni). La Corte di appello ribadiva la credibilità e attendibilità del relativi narrati, e ne attestava la piena convergenza - in modo tale da fugare ogni residuo dubbio in ordine all'integrazione di una prova adeguata di responsabilità, ai sensi dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. - con argomentazioni che resistono al sindacato di legittimità. Quest'ultimo, del resto, non può estendersi al controllo del significato concreto di ciascuna dichiarazione accusatoria, e di ciascun elemento di riscontro, di analoga o diversa natura, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, ma deve limitarsi alla verifica della tenuta logica del ragionamento con il quale sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento (da ultimo, Sez. 1, n. 36087 del 13/11/2020, Guarino, Rv. 280058-01). Tale tenuta logica non è infirmata dalle confutazioni, generiche e reiterative, mosse dal ricorrente. 3. Per consolidata giurisprudenza (Sez. 1, n. 12748 del 27/02/2019, Piedimonte, Rv. 274991-01; Sez. 1, n. 16120 del 29/03/2012, Cosenza, Rv. 253209-01; Sez. 1, n. 20883 del 21/04/2010, Yaqub, Rv. 247421-01), integra ìl reato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale nel territorio dello Stato il fatto di chi avvii una pratica di assunzione di lavoratore straniero, dichiarando falsamente di voler costituire un rapporto di lavoro dipendente, ma avendo realmente come unico fine quello di trarre profitto illecito dal conseguimento del permesso di soggiorno da parte dello straniero stesso. Né può seriamente dubitarsi che l'imputato, autore diretto o mediato della frode, fosse anche consapevole del suo finalismo, posto che i lavoratori fittiziamente assunti erano tutti stranieri in procinto di fare ingresso sul territorio nazionale. Il loro artificioso avviamento al lavoro serviva, per come architettato, proprio ad eludere le disposizioni in materia di immigrazione. L'imputato era stato direttamente retribuito, per fare questo, con la somma (non irrisoria) di duemila euro. Di qui anche il riscontro, palese, del fine di profitto. 4. La sentenza impugnata evidenzia con chiarezza tali elementi, né essa può essere tacciata di supino ripiegamento sulle ragioni della prima decisione, avendo espressamente preso in esame, e confutato nei limiti dei dovuto, le fondamentali obiezioni a detta decisioni mosse dall'appellante. In proposito vale l'indicazione, da questa Corte ripetutamente impartita (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340-01; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105-01; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv. 233187-01), secondo cui il dovere di motivazione della sentenza è adempiuto, ad opera del giudice del merito, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, non essendo necessario l'esame dettagliato delle medesime ed essendo sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento e si dimostri di aver tenuto presente ogni fatto saliente. Essendo ciò nella specie avvenuto, devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, appaiono logicamente incompatibili con la decisione adottata. 5. Quanto, infine, al profilo inerente la successione delle leggi nel tempo, e anche indipendentemente dal pur accertato fine di profitto, la condotta, pur dopo le modificazioni apportate dalle legge n. 94 del 2009, non può essere sussunta nella figura base del reato (art. 12, comma 1, T.U.), riguardando il fatto - come è incontroverso - l'ingresso nel territorio dello Stato di cinque o più persone, procurato, o preordinato, in concorso da tre o più persone.Tali circostanze impegnano pur sempre, dopo la citata novella legislativa, la fattispecie descritta nei commi 3 ss. dell'art. 12 T.U. ìmm., esistendo piena continuità normativa tra le previsioni (cfr. Sez. 1, n. 37277 del 23/04/2015, Sclafani, Rv. 264564-01). 6. Seguono la declaratoria di inammissibilità del ricorso nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esenzione, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nella equa misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese