Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 1994

Cassazione n. 26560/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a NAPOLI 11 17/07/1994 avverso la sentenza del 25/02/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale locale con la quale era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 7, comma 15 bis, d.lgs. n. 285/1992 in data 14 luglio 2020.

2. Rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione è inammissibile, poiché prospetta deduzioni generiche, senza che possano individuarsi i passaggi argomentativi della sentenza impugnata asseritamente viziati e non indica le ragioni di diritto o i dati di fatto che valgano a sorreggere le deduzioni difensive.

Esso non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su argomentazioni del tutto aspecifiche che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

E' principio costante quello secondo cui è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza impugnata, senza indicare precise carenze argomentative o illogicità della motivazione, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inamm P.Q.Mi ini Dotg 7 •¦••••••••

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a NAPOLI 11 17/07/1994 avverso la sentenza del 25/02/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale locale con la quale era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 7, comma 15 bis, d.lgs. n. 285/1992 in data 14 luglio 2020. 2. Rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione è inammissibile, poiché prospetta deduzioni generiche, senza che possano individuarsi i passaggi argomentativi della sentenza impugnata asseritamente viziati e non indica le ragioni di diritto o i dati di fatto che valgano a sorreggere le deduzioni difensive. Esso non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su argomentazioni del tutto aspecifiche che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). E' principio costante quello secondo cui è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza impugnata, senza indicare precise carenze argomentative o illogicità della motivazione, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.Mi ini Dotg 7 •¦••••••••
Sentenza Cassazione n. 26560/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris