CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 15643/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/10/1991avverso il decreto del 09/04/2025 della Corte d'appello di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodi annullare senza rinvio il decreto, limitatamente alla statuizione di condanna diTabone [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di giudizio dinanzi alla Corte diappello di Palermo, e di rigettare il ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il decreto oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di Palermoha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Palermo in data 17 novembre2023, con il quale era stata riconosciuta la pericolosità sociale qualificata diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], in quanto “appartenente” ad associazione di tipo mafioso, edapplicata allo stesso la misura di prevenzione della sorveglianza speciale dipubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, la confiscadi una serie di beni intestati al proposto e ai suoi familiari, l’imposizione di unacauzione di 750 euro e la sospensione delle licenze, ex art. 67, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011.Con il medesimo decreto, il Giudice di secondo grado ha revocato la confiscadi due polizze vita intestate a [OSCURATO:PERSONA] (coniuge del proposto) ed ilcomplesso dei beni aziendali dell’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA] di TaboneGianmarco”, riferibile al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], comunque condannato,unitamente al padre [OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle spese processuali.Alla base del giudizio di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] è stata valorizzata lacondanna irrevocabile pronunciata nei suoi confronti per il reato difavoreggiamento aggravato dalla circostanza di cui all’art. 7 d.l. n. 152/1991,commesso dal luglio 2016 al giugno 2017, ed in particolare il legame tra il propostoe [OSCURATO:PERSONA], capo del mandamento mafioso di Sambuca di Sicilia, per conto delquale [OSCURATO:PERSONA] aveva collaborato, non solo per consentirgli di eludere leinvestigazioni a suo carico, ma anche per la gestione di attività economiche locali.Sono state altresì ritenute rilevanti le dichiarazioni rese dal collaboratore digiustizia [OSCURATO:PERSONA], che indicava il [OSCURATO:PERSONA] come soggetto stabilmente adisposizione del clan e intestatario di mezzi dell’associazione malavitosa anche nelperiodo precedente alla condotta di favoreggiamento.La Corte di appello di Palermo, condividendo la valutazione già espressa dalTribunale in primo grado, riteneva che, sulla base delle dichiarazioni rese dalRizzuto e da alcune pregresse denunce riportate dal [OSCURATO:PERSONA] unitamente a soggettigià ritenuti appartenenti al medesimo sodalizio mafioso, l’inizio della suapericolosità andasse ravvisata sin dal 2007 e che nessun vincolo discendesse dalpiù ridotto periodo perimetrato nella proposta del Pubblico ministero.In ordine al requisito dell’attualità della pericolosità sociale, la Corteevidenziava che la condotta accertata non fosse risalente rispetto all’applicazionedella misura di prevenzione, tenuto anche conto del lungo periodo di detenzionesubito dal [OSCURATO:PERSONA] dal 2018 al 2022 (e, dunque, della conseguente «impossibilitàdi proseguire nell’agire criminoso»), e che l’esperienza maturata e le conoscenzeacquisite dal proposto negli ambienti criminali erano indicative di una posizione diprestigio destinata ad essere «mantenuta e tesaurizzata e non ad essere dilapidatae dispersa».Quanto alla misura patrimoniale, alla luce della perizia contabilespecificamente disposta, la Corte riteneva accertata la sproporzione tra i redditileciti percepiti e gli acquisti effettuati dal nucleo familiare del proposto,confermando la confisca di tutti i beni, ad eccezione della ditta individuale facentecapo al figlio, [OSCURATO:PERSONA], e dei beni intestati alla moglie, [OSCURATO:PERSONA] AudenziaGulotta, che venivano conseguentemente restituiti.2. Il ricorso proposto congiuntamente nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e disuo figlio [OSCURATO:PERSONA] è affidato a sette motivi, di seguito indicati nei terministrettamente necessari per la motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione,per avere la Corte di appello di Palermo ritenuto persistente la pericolosità socialedel proposto nonostante la risalenza al 2017 dei fatti posti a fondamento dellamisura di prevenzione (condanna per favoreggiamento personale, aggravata dallacircostanza di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991), nonché per l’indebita estensione,prima da parte del Tribunale e poi della Corte di appello, del giudizio di pericolositàa far data dal 2007, sulla base delle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA],ritenute generiche e imprecise, rispetto alla proposta del Pubblico ministeroriguardante il solo triennio 2014-2017.2.2. Con il secondo motivo, si deduce difetto di motivazione nuovamente sottoil profilo dell’assenza di attualità della pericolosità del [OSCURATO:PERSONA] e mancatavalutazione degli elementi dedotti dalla difesa, volti a dimostrare l’assenza dicointeressenze nella conduzione della ditta individuale del proposto,contrariamente a quanto indicato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA].2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e motivazionemeramente apparente in relazione all’accertamento della provenienza illecita deibeni oggetto della proposta patrimoniale e al requisito della sperequazione.Dalla consulenza di parte e dalle dichiarazioni dei redditi del Taboneemergerebbero infatti redditi adeguati rispetto agli acquisti effettuati e non valutatida parte dei giudici territoriali.2.4. Con il quarto motivo vengono riproposte, in relazione alla misurapatrimoniale, le censure di violazione di legge e motivazione apparente sulla“correlazione temporale” e sul “vizio di extrapetizione”, per avere i giudiciterritoriali esteso il periodo di pericolosità rispetto alla proposta del Pubblicoministero, retrodatandola a data antecedente al 2014, sulla base delle soledichiarazioni inattendibili e tardive del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], smentitedall’acquisizione di documentazione comprovante che nel periodo indicato dalcollaboratore (2007/2008) il [OSCURATO:PERSONA] non aveva automezzi o beni strumentali incomproprietà con altri soggetti.2.5. Con il quinto motivo viene dedotta violazione di legge in relazione alla“sproporzione”, ritenuta sussistente dal Tribunale sulla base dei soli accertamentidella Guardia di finanza, senza confrontarsi con la documentazione depositatadalla difesa, dimostrativa della percezione di redditi diversi e superiori rispetto aquelli indicati dalla polizia giudiziaria. La Corte di appello, inoltre, avrebbeacriticamente accolto le conclusioni del perito nominato, ancora una volta senzaconfrontarsi con i rilievi difensivi relativi ai redditi percepiti dal proposto e dallasua famiglia.2.6. Il sesto motivo denuncia la violazione di legge e l’assenza di motivazionesulla richiesta di modifica della misura applicata che sarebbe eccessivamentepenalizzante per le esigenze lavorative del proposto (in particolare l’obbligo disoggiorno e la sospensione delle licenze ai sensi dell’art. 67 d. lgs. n. 159/2011),rispetto al tipo di pericolosità concretamente accertata.2.7. Con il settimo ed ultimo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione del provvedimento nella parte in cui la Corte di appello di Palermo,pur disponendo la restituzione del compendio aziendale della ditta individuale “ilDuca”, in favore del soggetto interveniente, [OSCURATO:PERSONA], lo avevaugualmente condannato al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è parzialmentefondato e va accolto nei termini di seguito precisati.2. Il primo motivo è in parte fondato e va accolto.2.1. Infondato, anzitutto, è il rilievo secondo cui il Tribunale prima esuccessivamente la Corte di appello di Palermo non avrebbero potuto far risalirela pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] ad un periodo antecedente rispetto aquello indicato nella propria proposta dal Pubblico ministero, in quanto ciò avrebbedeterminato una violazione del principio di correlazione tra proposta e pronuncia.Questa Corte, anche in tempi recenti, ribadendo un orientamento consolidato,ha posto in evidenza che la decisione del Tribunale della prevenzione, se fondatasu atti del procedimento su cui si è realizzato il contraddittorio, non è vincolata néalla tipologia di pericolosità prospettata dall'organo proponente né alle valutazionioperate (anche in sede di sequestro) sulla estensione temporale del periodo dipericolosità, in quanto la particolare natura del giudizio di prevenzione, che restaparametrato sulla ricostruzione della condizione soggettiva di pericolosità tipica ealla esistenza o meno delle condizioni per procedere all’ablazione patrimoniale, seda un lato richiede - per conformazione legale della terzietà - l'impulso di parte,dall'altro tollera conformazioni giudiziali (derivanti da valutazione della comuneprovvista cognitiva) sia della categoria tipica di pericolosità che degli altriparametri incidenti sulla decisione (Sez. 1, n. 44214 del 05/06/2023, Bolondi, Rv.285502 – 01, in motivazione. Si veda altresì Sez. 5, n. 32934 del 23/09/2025,Pontillo, Rv. 288678 – 01; Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, Manauro, Rv. 274915– 01; Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256450).Nel caso in esame, come esplicitamente ammesso nello stesso ricorso (pag.2), gli elementi in base ai quali la pericolosità sociale del proposto è stata fattarisalire agli anni 2007/2008 (tra cui in particolare le dichiarazioni del collaboratoredi giustizia [OSCURATO:PERSONA]) erano già contenuti nella proposta del Pubblicoministero ed è stato consentito alla difesa di controdedurre in merito, sicché alcunaviolazione può essere ravvisata.2.2. Fondato è invece il medesimo motivo nel segmento in cui lamentaviolazione di legge e carenza di motivazione della sentenza impugnata nella partein cui è stata ravvisata l’attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA].Preliminarmente deve osservarsi che la difesa non contesta la formulazionedi un giudizio di pericolosità nei confronti del proposto ma la sua attualità, alla lucedel notevole lasso temporale trascorso rispetto alle condotte illecite accertate edella circostanza che, dopo la sua scarcerazione, [OSCURATO:PERSONA] abbia ripreso alavorare con la sua impresa individuale.E’ noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il requisito dellanon in relazione al momento in cui questo ha luogo, ma a quello originario in cuiè stata applicata la misura di sicurezza, potendo l'eventuale sopravvenienza dinuovi elementi di valutazione consentire all'interessato unicamente di proporreistanza di revoca o modifica, e non già legittimare un nuovo apprezzamento delgiudice dell'impugnazione nei gradi successivi del procedimento (Sez. 6, n. 33706del 20/06/2017, Minniti, Rv. 271028 – 01).E’ stato altresì precisato, invero, che la valutazione di attualità dellapericolosità sociale del proposto, pur dovendo essere riferita al provvedimento diprimo grado, deve comunque tenere conto dell'eventuale anomala distanzatemporale tra i due gradi di giudizio e della datazione risalente dei fatti posti afondamento dello stesso giudizio di pericolosità (Sez. 5, n. 28343 del 12/04/2019,Mazzagatti, Rv. 276135 – 01; Sez. 1, n. 55052 del 18/07/2017, Carraturo, Rv.272399 – 01).Ebbene, pur volendo far riferimento, nel caso in esame, al decreto applicativodella misura di prevenzione emesso dal Tribunale di Palermo, gli oltre sei annidecorsi tra l’ultima manifestazione di pericolosità del proposto (coincidente con lacessazione della condotta di favoreggiamento nel giugno 2017) e l’applicazionedella misura di prevenzione (novembre 2023) rendevano necessariaun’esplicazione persuasiva dei motivi sottesi al giudizio di persistente pericolosità.La motivazione offerta in merito dalla Corte di appello di Palermo (pagine 6-8 del decreto impugnato) si basa sostanzialmente su due assunti: a) il ruolofiduciario rivestito da [OSCURATO:PERSONA] per conto del capoclan [OSCURATO:PERSONA], nonsolo per l’ausilio offerto per eludere le investigazioni nei confronti di quest’ultimo,ma anche per la collaborazione prestata nelle attività imprenditoriali del gruppocriminale (come per l’individuazione di fornitori e l’assunzione di personale),denoterebbero l’acquisizione di un’esperienza e di una posizione di prestigiodestinate ad essere “tesaurizzate e non disperse”; b) durante il lasso temporaletrascorso dall’ultima condotta accertata non sarebbero emersi elementi concretiindicativi di un abbandono delle logiche criminali, tanto più considerando il lungoperiodo di carcerazione sofferto dal proposto (da novembre 2018 a dicembre2022), durante il quale si doveva “escludere” che il proposto potesse avermaturato un cambiamento di vita e mentalità.Entrambi i rilievi sono apodittici e conferiscono alla motivazione unaconnotazione di mera apparenza.In linea astratta, non è infatti sostenibile ritenere che chi acquisisca unaposizione fiduciaria all’interno di un gruppo malavitoso, tanto più senza maiacquisire la qualifica di vero e proprio partecipe al sodalizio (non essendovi maistata una contestazione per il reato associativo), non possa poi decidere diallontanarvisi, tanto più dopo essere stato condannato all’esito di un procedimentopenale e dopo aver scontato una consistente pena detentiva, alla quale, devericordarsi, la stessa Costituzione attribuisce anche una funzione di emenda e direcupero, che la Corte di appello di Palermo sembra escludere in modo risoluto.Occorre inoltre chiedersi se, nei confronti di un soggetto ritenuto“appartenente” ad una consorteria criminale di tipo mafioso, possa effettivamentevalere una presunzione “relativa” di pericolosità sociale, contrastabile solo con unaprova positiva del suo allontanamento dal sodalizio criminale; se su talepresunzione possa incidere il decorso di un significativo lasso temporaledall’accertamento dell’ultima condotta ritenuta significativa ai fini del giudizio dipericolosità; se, infine, nella considerazione del tempo decorso, debba essereespunto quello in cui il proposto era detenuto, sulla base del rilievo, fatto propriodai giudici di merito, secondo cui durante tale periodo il soggetto non avrebbecomunque potuto manifestare la sua pericolosità.In relazione a tutte le questioni accennate, non può non richiamarsi, anzitutto,l’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 111 del30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 – 01.Con tale pronuncia, il massimo consesso nomofilattico ha posto in evidenzauna serie di aspetti di estremo rilievo nella fattispecie che occupa, ed inparticolare:- che la categoria di “appartenenza” ad associazione mafiosa (ex art. 4 lett.a) d. lgs. n. 159/2011, presupposto l’applicazione di una misura di prevenzione) èpiù ampia di quella di vera e propria “partecipazione” al sodalizio (integrativa dellafattispecie di reato cui all’art. 416 bis cod. pen.) e ricomprende anche condotte dicontiguità, vicinanza, collaborazione, di diversa intensità e stabilità nel tempo,suscettibili di integrare altri reati, come quella del “concorso esterno” (artt. 110,416 bis cod. pen.) o di “assistenza agli associati” (art. 418 cod. pen.), rispetto aiquali la presunzione di pericolosità sociale non sarebbe giustificata, non potendorichiamarsi la “massima di esperienza” secondo cui chi fa parte a pieno titolo di unsodalizio criminale di stampo mafioso ha con esso un legame tendenzialmentestabile e duraturo;- che in ogni caso, perfino nei confronti del “partecipe” ad associazionemafiosa, la presunzione di pericolosità, oltre a dover essere corroborata dallavalorizzazione degli specifici elementi di fatto che le sostengono e che evidenzinola natura strutturale dell'apporto, deve confrontarsi con qualsiasi elemento, anchesolo di carattere logico, in grado di incidere sulla valutazione di partecipazione algruppo associativo, tra cui il «decorso di un rilevante periodo temporale» o ilmutamento delle condizioni di vita del soggetto;- che nella valutazione della possibile incidenza del fattore temporale sullapericolosità del proposto, non può non tenersi conto anche del periodo trascorsoin detenzione, in quanto tale accadimento «non può essere consideratoindifferente rispetto alle possibili modifiche delle scelte di fondo dell'interessato,proprio in ragione del principio rieducativo sotteso alla potestà statuale diapplicazione ed esecuzione della pena, la cui esclusione minerebbe i connotatiessenziali del patto sociale in argomento e la cui portata generale impone laconsiderazione di tale elemento di fatto anche nell'ipotesi di pericolosità derivanteda elementi di appartenenza a strutture associative».In relazione a tale ultimo rilievo, le Sezioni Unite richiamano anche lapronuncia della Corte costituzionale n. 291 del 2013, che ha dichiaratol'illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159,nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura diprevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione perespiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato ilprovvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza dellapericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura.La necessità dunque che, ai fini della valutazione della pericolosità di unsoggetto, venga attribuito rilievo anche al tempo trascorso durante l’esecuzione diuna misura restrittiva e al percorso concretamente seguito in questa fase, aseguito del richiamato intervento della Corte costituzionale, può oggi ritenersirichiesta normativamente e non può essere pretermessa.Anche in tempi più recenti, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità hadel resto posto in evidenza che, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzionenei confronti di un condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, qualorasia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'accertamento in sede penale ela formulazione del giudizio di prevenzione, è onere del giudice di verificare lasussistenza dell'attualità della pericolosità sociale, tenendo in considerazionel'evoluzione della personalità del proposto nel periodo di espiazione della pena(Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018, Licciardello, Rv. 273500 – 01; in senso analogoSez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306 – 01).Dalla scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] nel 2022, infine, secondo quantoindicato nello stesso decreto impugnato, prima dell’applicazione della misura diprevenzione, sarebbe trascorso un ulteriore anno durante il quale il ricorrenteavrebbe ripreso a gestire la propria attività, senza rilievi di sorta.In relazione all’applicazione della misura di prevenzione personale neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, si impone un annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato, affinché una diversa Sezione della Corte di appello diPalermo accerti e dia conto della persistente pericolosità sociale del proposto sullabase di elementi fattuali concreti, tenendo altresì conto - in rapporto all’effettivanatura del collegamento accertato tra lo stesso ed il sodalizio malavitoso - dellasso temporale trascorso dall’accertamento delle ultime condotte significative neisuoi confronti, valutando anche il periodo di carcerazione sofferto (ed eventualielementi ricavabili dal prolungato periodo di osservazione durante lo stato didetenzione) e quanto verificatosi dopo la sua scarcerazione.3. Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi in parte assorbito da quanto giàosservato (laddove, nuovamente, si deduce l’assenza di attualità della pericolositàsociale del [OSCURATO:PERSONA]) e, per il resto, non consentito in sede di legittimità, perchérichiede a questa Corte una valutazione di merito sull’attendibilità delledichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], già adeguatamente vagliata daigiudici territoriali (richiesta, per di più, basata su dati documentali non allegati alricorso e di valenza dimostrativa pressoché nulla, come le risultanze di intestazioniformali di società e veicoli, invocate per escludere che il proposto avesse latitolarità di mezzi utilizzati dal clan).4. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo possono essere esaminaticongiuntamente perché tutti volti a censurare l’applicazione della misurapatrimoniale della confisca, che sarebbe viziata dall’assenza di un effettivoaccertamento in ordine alla provenienza illecita dei beni confiscati, allasproporzione tra il valore degli acquisti e le risorse lecite del nucleo familiare deiproposti, alla correlazione temporale tra pericolosità sociale ed acquisti (anchetenuto conto dell’indebita “estensione” della pericolosità effettuata dai giudici dimerito rispetto alla proposta del Pubblico ministero) e senza tener conto, inoltre,degli accertamenti difensivi (anche attraverso consulenze tecniche), dimostratividi un’adeguata capacità reddituale del nucleo familiare.Appare opportuno premettere, anzitutto, che il disposto annullamento conrinvio della misura di prevenzione personale, affinché venga valutata l’attualitàdella pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], non ha incidenza sulla dispostamisura patrimoniale, stante il principio di autonomia reciproca tra misure personalie patrimoniali, espressamente sancito dall’art. 18, comma 1, d. lgs. n. 159 del2011, secondo cui «Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possonoessere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzionepatrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto propostoper la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione».Passando alla valutazione dei motivi proposti, gli stessi sono privi di specificitàe comunque non sono consentiti dinanzi a questa Corte.I ricorrenti, come anticipato, lamentano anzitutto la mancata valutazione, daparte della Corte di appello di Palermo, di una serie di allegazioni difensive (laconsulenza tecnica redatta dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni dei redditipresentate da [OSCURATO:PERSONA] nel corso degli anni, la “dichiarazione sostitutiva”del consulente contabile [OSCURATO:PERSONA]), nonché la commissione di una serie dierrori di calcolo ai fini dell’accertamento della “sperequazione” tra redditi edacquisti, la valorizzazione delle dichiarazioni (ritenute inattendibili) delcollaboratore [OSCURATO:PERSONA] e, infine, l’indebita “estensione” del periodo di pericolositàsociale ad un periodo antecedente al 2014, che era invece indicato nella propostadel Pubblico ministero.In relazione a tale ultimo aspetto, si è già detto in precedenza (al par. 2.1)che il rilievo difensivo è infondato perché in contrasto con l’orientamentoconsolidato di questa Corte di legittimità secondo cui, fermo restando il rispettodel principio del contraddittorio (che nel caso in esame deve ritenersipacificamente assolto), il giudice della prevenzione non è vincolato allaprospettazione “temporale” della pericolosità indicata dall’organo proponente.Quanto agli ulteriori rilievi, deve osservarsi, anzitutto, che nessuno deidocumenti richiamati dalla difesa risulta allegato al ricorso, il che già rende i motivinon ammissibili per difetto del carattere dell’autosufficienza (tra le tante Sez. 5,n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 – 01).Anche a prescindere da tale assorbente rilievo, la mancata valutazione delleallegazioni difensive da parte dei giudici territoriali è comunque smentita dallalettura dei provvedimenti di primo e di secondo grado, nei quali si dà contodell’esatto contrario, giungendo, in ogni caso, a una ricostruzione del reddito e delpatrimonio del nucleo familiare ritenuta insufficiente rispetto al valore degliacquisti succedutisi nel corso degli anni, contrariamente a quanto sostenuto dallaconsulente [OSCURATO:PERSONA].Nel giudizio di appello, deve rimarcarsi, è stato addirittura conferito unospecifico incarico peritale al fine di rivalutare nuovamente i profili dellasproporzione e della liceità degli acquisti prospettati dalla difesa, giungendosi aconclusioni in gran parte confermative di quelle di primo grado (salvo che perlimitati beni restituiti ai familiari di [OSCURATO:PERSONA]), corroborate comunque dauna motivazione esaustiva e scevra da aspetti di illogicità ed incoerenza.I ricorrenti, dunque, ripropongono a questa Corte temi già valutati dai giudicidi merito e sollecitano l’effettuazione di una ulteriore valutazione di merito susingoli aspetti non consentita in sede di legittimità.I motivi riguardanti l’applicazione della misura patrimoniale devono pertantoessere tutti disattesi perché non consentiti.5. Il sesto motivo di ricorso (con cui si lamenta il carattere eccessivamentepenalizzante, per le esigenze lavorative, della misura personale applicata rispettoalla tipologia di pericolosità ravvisabile in concreto) deve ritenersi assorbito nel giàdisposto annullamento della misura personale.6. Il settimo motivo è invece fondato e deve essere accolto.La Corte di appello di Palermo, avendo disposto la restituzione del compendioaziendale della ditta individuale “il [OSCURATO:PERSONA]” in favore del soggetto interveniente,[OSCURATO:PERSONA], non poteva condannare lo stesso al pagamento delle speseprocessuali, avendo accolto uno dei suoi motivi di ricorso.La relativa statuizione può essere annullata senza rinvio in questa sede. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],limitatamente alla misura di prevenzione personale, con rinvio per nuovo giudizioad altra sezione della Corte di appello di Palermo.Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato nei confronti di GianmarcoTabone, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali, cheelimina.Così deciso, il 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]