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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 16916/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27847-2018proposto da: CIPAG - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 74b, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); -intimata - [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza in favore dei Ragionieri e [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.27847/2018 Cron.

Rep.

Ud.23/04/2024 CC avverso la sentenza n. 87/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 07/06/2018 R.G.N. 182/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che Con sentenza del 7giugno 2018 n. 87, la Corte d’appello di Perugia respingeva il gravame proposto dalla Cassa Italiana di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] – CIPAG - – avverso la sentenza del Tribunale di Perugia che aveva accolto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso due cartelle di pagamento, originariamente oggetto di due distinti giudizi poi riuniti, per contributi dovuti per gli anni 2011 e 2012 (per l’importo di € 8.983,13) e per l’anno 2013 (per l’importo di € 4.877,40), in seguito all’iscrizione del Rondoni alla Cassa dei Geometri, disposta d’ufficio, in ragione della iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] all’Albo professionale, anche se, negli anni in contestazione, aveva esercitato l’attività in forma occasionale.

Il tribunale aveva accolto il ricorso, perché il requisito dell’esercizio dell’attività professionale con carattere di continuità ed esclusività, come previsto dall’art. 22 della legge 773 del 19 82, ai fini dell’iscrizione obbligatoria alla Cassa, non poteva essere derogato e/o abrogato da norme di rango statutario e regolamentare (pur se approvate da decreti ministeriali), quale l’art. 5 dello statuto della Cassa che prevedeva, secondo quanto deliberato dal Comitato dei delegati della CIPAG nelle riunioni del 27.5.2002 e del 27.11.2002, l’iscrizione automatica alla [OSCURATO:PERSONA], per il solo fatto dell’iscrizione all’Albo dei Geometri (che costituiva presunzione di esercizio della professione), pur se l’attività era svolta in forma occasionale, salva la possibilità di avvalersi delle ipotesi tassative di esenzione, contemplate dal medesimo statuto.

La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, la CIPAG ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Considerato che Con il primo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art.1 della legge n. 37 del 1967, degli artt. 10, 17, 18 e 22 della legge n. 773/1982, degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/1994, oltreché dell’art. 38 Cost. e dell’art. 5 dello Statuto della CIPAG, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva escluso l’automatismo dell’iscrizione (Albo/Cassa, ex art. 1 l. 37/1967), non ritenendo che l’obbligo di contribuzione minimo fosse dovuto anche nel caso di esercizio saltuario e/o occasionale dell’attività professionale, secondo un meccanismo presuntivo di esercizio della professione, tipico degli ordinamenti mutualistici: nella specie, si trattava dell’obbligo di versare la contribuzione minima, in ragione degli obblighi di solidarietà scaturenti dalla mera appartenenza alla categoria.

Con il secondo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/1994 e dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/1995 (come modificato e interpretato dall’art. 1 comma 763 della legge n. 296/2006 e dall’art. 1 comma 488 della legge n. 413/2013), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte di appello aveva ritenuto che la previsione dell’art. 5 dello statuto CIPAG (in tema di automatismo, tra iscrizione all’[OSCURATO:PERSONA] e iscrizione alla Cassa professionale) esulasse dall’alveo dei poteri delegati agli enti previdenziali, ex art. 509/1994, così che l’autonomia normativa delle Casse sarebbe circoscritta ai provvedimenti “nominati” di cui all’art. 3 comma 12 della legge n. 335/1995 ossia, relativamente agli interventi di variazione delle aliquote e di parametrazione dei coefficienti di rendimento).

Il primo e secondo motivo che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte,“In tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria; dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta Cassa che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo” (Cass. n. 28188/2022, 7820/2022, 4568/2021).

Secondo la delibera n. 123 del 20 maggio 2009, approvata con DM 14 luglio 2009, i geometri dipendenti di aziende, enti pubblici e società hanno l’obbligo di iscrizione alla Cassa a meno che, 1) siano inquadrati nel ruolo professionale di geometra previsto dal CCNL e l’attività svolta nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni di quel ruolo, oppure, 2) presentino una dichiarazione in cui il datore di lavoro attesti che il dipendente nello svolgimento delle mansioni non eserciti attività libero-professionale riconducibile a quella di geometra e comunque non utilizza il timbro professionale né sottoscrive atti nella medesima qualità.

Nella specie, la Corte d’appello ha accertato che il Rondoni era iscritto all’Albo dei Geometri e prestava lavoro subordinato alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dall’agosto 2006 e dal punto di vista della professione di geometra aveva compiuto quattro atti di accatastamento concernenti beni immobili della datrice di lavoro senza percepire alcun compenso aggiuntivo, rispetto alla retribuzione ordinaria; tuttavia, in assenza delle condizioni di esenzione(come sopra indicate), correttamente la Cassa gli aveva chiesto gli importi di cui alle cartelle oggetto di opposizione, per il pagamento dei contributi tra il 2011 e il 2013.

In accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Perugia, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27847-2018proposto da: CIPAG - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 74b, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); -intimata - [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza in favore dei Ragionieri e [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.27847/2018 Cron. Rep. Ud.23/04/2024 CC avverso la sentenza n. 87/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 07/06/2018 R.G.N. 182/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che Con sentenza del 7giugno 2018 n. 87, la Corte d’appello di Perugia respingeva il gravame proposto dalla Cassa Italiana di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] – CIPAG - – avverso la sentenza del Tribunale di Perugia che aveva accolto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso due cartelle di pagamento, originariamente oggetto di due distinti giudizi poi riuniti, per contributi dovuti per gli anni 2011 e 2012 (per l’importo di € 8.983,13) e per l’anno 2013 (per l’importo di € 4.877,40), in seguito all’iscrizione del Rondoni alla Cassa dei Geometri, disposta d’ufficio, in ragione della iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] all’Albo professionale, anche se, negli anni in contestazione, aveva esercitato l’attività in forma occasionale. Il tribunale aveva accolto il ricorso, perché il requisito dell’esercizio dell’attività professionale con carattere di continuità ed esclusività, come previsto dall’art. 22 della legge 773 del 19 82, ai fini dell’iscrizione obbligatoria alla Cassa, non poteva essere derogato e/o abrogato da norme di rango statutario e regolamentare (pur se approvate da decreti ministeriali), quale l’art. 5 dello statuto della Cassa che prevedeva, secondo quanto deliberato dal Comitato dei delegati della CIPAG nelle riunioni del 27.5.2002 e del 27.11.2002, l’iscrizione automatica alla [OSCURATO:PERSONA], per il solo fatto dell’iscrizione all’Albo dei Geometri (che costituiva presunzione di esercizio della professione), pur se l’attività era svolta in forma occasionale, salva la possibilità di avvalersi delle ipotesi tassative di esenzione, contemplate dal medesimo statuto. La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello, la CIPAG ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che Con il primo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art.1 della legge n. 37 del 1967, degli artt. 10, 17, 18 e 22 della legge n. 773/1982, degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/1994, oltreché dell’art. 38 Cost. e dell’art. 5 dello Statuto della CIPAG, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva escluso l’automatismo dell’iscrizione (Albo/Cassa, ex art. 1 l. 37/1967), non ritenendo che l’obbligo di contribuzione minimo fosse dovuto anche nel caso di esercizio saltuario e/o occasionale dell’attività professionale, secondo un meccanismo presuntivo di esercizio della professione, tipico degli ordinamenti mutualistici: nella specie, si trattava dell’obbligo di versare la contribuzione minima, in ragione degli obblighi di solidarietà scaturenti dalla mera appartenenza alla categoria. Con il secondo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/1994 e dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/1995 (come modificato e interpretato dall’art. 1 comma 763 della legge n. 296/2006 e dall’art. 1 comma 488 della legge n. 413/2013), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte di appello aveva ritenuto che la previsione dell’art. 5 dello statuto CIPAG (in tema di automatismo, tra iscrizione all’[OSCURATO:PERSONA] e iscrizione alla Cassa professionale) esulasse dall’alveo dei poteri delegati agli enti previdenziali, ex art. 509/1994, così che l’autonomia normativa delle Casse sarebbe circoscritta ai provvedimenti “nominati” di cui all’art. 3 comma 12 della legge n. 335/1995 ossia, relativamente agli interventi di variazione delle aliquote e di parametrazione dei coefficienti di rendimento). Il primo e secondo motivo che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte,“In tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria; dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta Cassa che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo” (Cass. n. 28188/2022, 7820/2022, 4568/2021). Secondo la delibera n. 123 del 20 maggio 2009, approvata con DM 14 luglio 2009, i geometri dipendenti di aziende, enti pubblici e società hanno l’obbligo di iscrizione alla Cassa a meno che, 1) siano inquadrati nel ruolo professionale di geometra previsto dal CCNL e l’attività svolta nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni di quel ruolo, oppure, 2) presentino una dichiarazione in cui il datore di lavoro attesti che il dipendente nello svolgimento delle mansioni non eserciti attività libero-professionale riconducibile a quella di geometra e comunque non utilizza il timbro professionale né sottoscrive atti nella medesima qualità. Nella specie, la Corte d’appello ha accertato che il Rondoni era iscritto all’Albo dei Geometri e prestava lavoro subordinato alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dall’agosto 2006 e dal punto di vista della professione di geometra aveva compiuto quattro atti di accatastamento concernenti beni immobili della datrice di lavoro senza percepire alcun compenso aggiuntivo, rispetto alla retribuzione ordinaria; tuttavia, in assenza delle condizioni di esenzione(come sopra indicate), correttamente la Cassa gli aveva chiesto gli importi di cui alle cartelle oggetto di opposizione, per il pagamento dei contributi tra il 2011 e il 2013. In accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Perugia, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
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