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CassazionedecretoSezione LDecisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 24615/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 18675-2016 proposto da: I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - 2022 contro R. L. 1185 [OSCURATO:PERSONA].P.A-j (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 475/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2016 R.G.N. 3570/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.475/16, la Corte d'appello di Roma confermando la pronuncia di primo grado che aveva revocato un decreto ingiuntivo ottenuto dall'Inpgi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl e avente ad oggetto contributi omessi e dovuti su vari dipendenti.

Ai fini dell'esame del ricorso rileva la posizione di due dipendenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], percettori di emolumenti non sottoposti a contribuzione da parte della società. [OSCURATO:PERSONA], riteneva la Corte che il credito contributivo fosse prescritto.

Il diritto alli "equo premio" era stato a lui riconosciuto il 20.4.2005, in forza di dispositivo di condanna emesso a suo favore dal tribunale di Milano.

I contributi andavano perciò versati entro il 20.5.2005, ma l'Inpgi non aveva mai interrotto la prescrizione.

La messa in mora invocata dall'ente con l'appello, asseritamente datata 5.7.2010, non era stata prodotta. [OSCURATO:PERSONA] aveva invece ricevuto un importo monetario in forza di verbale di conciliazione sottoscritto con la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la Corte che nel verbale le parti avessero inteso pattuire la somma quale incentivo all'esodo, cosicché l'obbligo contributivo restava escluso ai sensi dell'art.12, co.4, lett. b),

I. n.153/69.

Contro la sentenza l'Inpgi ricorre per tre motivi.

La società resiste con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione degli artt.2935 e 2943 c.c.

La sentenza avrebbe errato nel far decorrere la prescrizione dalla data di deposito del dispositivo emesso dal tribunale di Milano, in quanto il solo dispositivo non faceva intendere che si trattasse di somma avente natura retributiva, dunque assoggettata a contribuzione.

Di ciò l'Inpgi ebbe conoscenza solo con il deposito della motivazione della sentenza, avvenuto in data 26.8.2005.

Assumendo il 26.8.2005 come dies a quo della prescrizione, il secondo motivo di ricorso deduce l'omessa considerazione di un fatto decisivo (art.360, co.1 n.5 c.p.c.), ovvero l'intervenuta interruzione con diffida del

5.7.10. La diffida, diversamente da quanto ritenuto dal collegio, era stata prodotta quale doc.2 allegato al fascicolo di parte del giudizio di primo grado.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art.12

I. n.153/69 e degli artt.1362 e 1363 c.c.

La corte avrebbe interpretato erroneamente il verbale di conciliazione, non considerando che la somma venne pattuita anche a titolo di integrazione del t.f.r, e quindi a fronte della rinuncia della lavoratrice a pretese retributive.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

In via generale va ricordato che, in tema di contributi previdenziali, la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere dal lavoratore, ossia da quando avrebbe dovuto essergli pagato il compenso (l'equo premio nel caso di specie)(v. ad es.

Cass.21821/11).

Il fatto che il diritto al compenso sia contestato non incide sul dies a quo della prescrizione, poiché la controversia giudiziaria rappresenta un mero impedimento dì fatto inidoneo ad influire sul decorso della prescrizione (Cass.21821/11, cit.).

Si capisce allora come il dies a quo della prescrizione si collochi temporalmente ben prima della data di deposito del dispositivo della sentenza e, ancor più, della data di deposito della motivazione.

La controversia giudiziaria dinnanzi al tribunale di Milano sul diritto all'equo premio non poteva posticipare il decorso della prescrizione di un diritto al compenso già sorto, sebbene contestato.

Tanto basta a ritenere la manifesta infondatezza del motivo di ricorso, potendosi peraltro aggiungere che l'interpretazione del titolo esecutivo compete al giudice del merito, e non alla Corte di legittimità (Cass.13811/13).

Né il motivo di ricorso censura adeguatamente il titolo esecutivo, costituito dal solo dispositivo della sentenza (art.431, co.2 c.p.c.), nella sua asserita indeterminatezza.

Dal dispositivo della sentenza, riportato in ricorso, emerge che la somma oggetto di condanna fu riconosciuta quale "equo premio" dovuto dalla società datrice di lavoro, ma il ricorso non adduce alcuna ragione a sostegno dell'assoluta incertezza sulla qualificazione dell'equo premio come emolumento retributivo.

Il rigetto del primo motivo determina l'assorbimento del secondo.

Invero, anche ammettendo l'esistenza dell'atto interruttivo, esso sarebbe datato 5.7.2010 e quindi irrilevante, poiché ultraquinquennale rispetto al dies a quo del termine di prescrizione da collocarsi in data ben anteriore al

26.8.05. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Va premesso che il motivo di ricorso per cassazione incentrato sulla violazione degli artt.1362 e ss. c.c. non può limitarsi a prospettare un'interpretazione alternativa a quella fatta propria dalla sentenza, ma deve precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati (Cass. 9461/21, Cass.28319/17).

Ora, la ratio decidendi posta a base della sentenza può così riassumersi: a) nel verbale di conciliazione le parti hanno specificamente dichiarato che la somma veniva corrisposta alla lavoratrice quale incentivo all'esito, essendosi risolto consensualmente il contratto di lavoro; b) che quella fosse l'effettiva volontà delle parti è confermato da un teste escusso, secondo cui la somma non venne versata ad altro titolo, poiché la Basso mai aveva svolto rivendicazioni di somme a titolo diverso da quello connesso all'interruzione del rapporto.

Il secondo motivo non specifica la ragione e il modo in cui tale ratio decidendi violi gli artt.1362 e 1363 c.c.

L'Inpgi deduce che la somma sarebbe stata corrisposta anche a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto, ma il ricorso non specifica su quali basi poggi l'affermazione.

Né viene confutato che il contenuto della deposizione testimoniale sia quello riportato in sentenza, limitandosi l'Inpgi a sostenere, in modo apodittico, che la deposizione sarebbe irrilevante.

La deduzione, contenuta in fine del motivo, secondo cui spetterebbe non all'Inpgi dimostrare la natura retributiva della somma ma al datore dimostrare che si rientra nell'ipotesi dell'art.12, co.4, lett. b),

I. n.153/69, risulta inconferente.

La sentenza non si è discostata dalla regola di riparto dell'onere probatorio richiamata dall'Inpgi, ma ha ritenuto assolto tale onere da parte della società, sulla base della deposizione del teste Lista.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza del ricorrente. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte controricorrente, liquidate, per il presente grado, in €6000 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge; dà atto che, atteso il rigetto del ricorso, sussiste il presupposto processuale dì applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

Roma, deciso/O'adunanza camerale del 8.4.22 [OSCURATO:PERSONA] / Dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 18675-2016 proposto da: I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - 2022 contro R. L. 1185 [OSCURATO:PERSONA].P.A-j (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 475/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2016 R.G.N. 3570/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.475/16, la Corte d'appello di Roma confermando la pronuncia di primo grado che aveva revocato un decreto ingiuntivo ottenuto dall'Inpgi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl e avente ad oggetto contributi omessi e dovuti su vari dipendenti. Ai fini dell'esame del ricorso rileva la posizione di due dipendenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], percettori di emolumenti non sottoposti a contribuzione da parte della società. [OSCURATO:PERSONA], riteneva la Corte che il credito contributivo fosse prescritto. Il diritto alli "equo premio" era stato a lui riconosciuto il 20.4.2005, in forza di dispositivo di condanna emesso a suo favore dal tribunale di Milano. I contributi andavano perciò versati entro il 20.5.2005, ma l'Inpgi non aveva mai interrotto la prescrizione. La messa in mora invocata dall'ente con l'appello, asseritamente datata 5.7.2010, non era stata prodotta. [OSCURATO:PERSONA] aveva invece ricevuto un importo monetario in forza di verbale di conciliazione sottoscritto con la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la Corte che nel verbale le parti avessero inteso pattuire la somma quale incentivo all'esodo, cosicché l'obbligo contributivo restava escluso ai sensi dell'art.12, co.4, lett. b), I. n.153/69. Contro la sentenza l'Inpgi ricorre per tre motivi. La società resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione degli artt.2935 e 2943 c.c. La sentenza avrebbe errato nel far decorrere la prescrizione dalla data di deposito del dispositivo emesso dal tribunale di Milano, in quanto il solo dispositivo non faceva intendere che si trattasse di somma avente natura retributiva, dunque assoggettata a contribuzione. Di ciò l'Inpgi ebbe conoscenza solo con il deposito della motivazione della sentenza, avvenuto in data 26.8.2005. Assumendo il 26.8.2005 come dies a quo della prescrizione, il secondo motivo di ricorso deduce l'omessa considerazione di un fatto decisivo (art.360, co.1 n.5 c.p.c.), ovvero l'intervenuta interruzione con diffida del 5.7.10. La diffida, diversamente da quanto ritenuto dal collegio, era stata prodotta quale doc.2 allegato al fascicolo di parte del giudizio di primo grado. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art.12 I. n.153/69 e degli artt.1362 e 1363 c.c. La corte avrebbe interpretato erroneamente il verbale di conciliazione, non considerando che la somma venne pattuita anche a titolo di integrazione del t.f.r, e quindi a fronte della rinuncia della lavoratrice a pretese retributive. Il primo motivo è manifestamente infondato. In via generale va ricordato che, in tema di contributi previdenziali, la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere dal lavoratore, ossia da quando avrebbe dovuto essergli pagato il compenso (l'equo premio nel caso di specie)(v. ad es. Cass.21821/11). Il fatto che il diritto al compenso sia contestato non incide sul dies a quo della prescrizione, poiché la controversia giudiziaria rappresenta un mero impedimento dì fatto inidoneo ad influire sul decorso della prescrizione (Cass.21821/11, cit.). Si capisce allora come il dies a quo della prescrizione si collochi temporalmente ben prima della data di deposito del dispositivo della sentenza e, ancor più, della data di deposito della motivazione. La controversia giudiziaria dinnanzi al tribunale di Milano sul diritto all'equo premio non poteva posticipare il decorso della prescrizione di un diritto al compenso già sorto, sebbene contestato. Tanto basta a ritenere la manifesta infondatezza del motivo di ricorso, potendosi peraltro aggiungere che l'interpretazione del titolo esecutivo compete al giudice del merito, e non alla Corte di legittimità (Cass.13811/13). Né il motivo di ricorso censura adeguatamente il titolo esecutivo, costituito dal solo dispositivo della sentenza (art.431, co.2 c.p.c.), nella sua asserita indeterminatezza. Dal dispositivo della sentenza, riportato in ricorso, emerge che la somma oggetto di condanna fu riconosciuta quale "equo premio" dovuto dalla società datrice di lavoro, ma il ricorso non adduce alcuna ragione a sostegno dell'assoluta incertezza sulla qualificazione dell'equo premio come emolumento retributivo. Il rigetto del primo motivo determina l'assorbimento del secondo. Invero, anche ammettendo l'esistenza dell'atto interruttivo, esso sarebbe datato 5.7.2010 e quindi irrilevante, poiché ultraquinquennale rispetto al dies a quo del termine di prescrizione da collocarsi in data ben anteriore al 26.8.05. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità. Va premesso che il motivo di ricorso per cassazione incentrato sulla violazione degli artt.1362 e ss. c.c. non può limitarsi a prospettare un'interpretazione alternativa a quella fatta propria dalla sentenza, ma deve precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati (Cass. 9461/21, Cass.28319/17). Ora, la ratio decidendi posta a base della sentenza può così riassumersi: a) nel verbale di conciliazione le parti hanno specificamente dichiarato che la somma veniva corrisposta alla lavoratrice quale incentivo all'esito, essendosi risolto consensualmente il contratto di lavoro; b) che quella fosse l'effettiva volontà delle parti è confermato da un teste escusso, secondo cui la somma non venne versata ad altro titolo, poiché la Basso mai aveva svolto rivendicazioni di somme a titolo diverso da quello connesso all'interruzione del rapporto. Il secondo motivo non specifica la ragione e il modo in cui tale ratio decidendi violi gli artt.1362 e 1363 c.c. L'Inpgi deduce che la somma sarebbe stata corrisposta anche a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto, ma il ricorso non specifica su quali basi poggi l'affermazione. Né viene confutato che il contenuto della deposizione testimoniale sia quello riportato in sentenza, limitandosi l'Inpgi a sostenere, in modo apodittico, che la deposizione sarebbe irrilevante. La deduzione, contenuta in fine del motivo, secondo cui spetterebbe non all'Inpgi dimostrare la natura retributiva della somma ma al datore dimostrare che si rientra nell'ipotesi dell'art.12, co.4, lett. b), I. n.153/69, risulta inconferente. La sentenza non si è discostata dalla regola di riparto dell'onere probatorio richiamata dall'Inpgi, ma ha ritenuto assolto tale onere da parte della società, sulla base della deposizione del teste Lista. Le spese del presente grado seguono la soccombenza del ricorrente. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte controricorrente, liquidate, per il presente grado, in €6000 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge; dà atto che, atteso il rigetto del ricorso, sussiste il presupposto processuale dì applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, deciso/O'adunanza camerale del 8.4.22 [OSCURATO:PERSONA] / Dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]
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