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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 aprile 2022

Cassazione n. 23992/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 14 ottobre 2021 il Tribunale del riesame di Torino ha respinto l'appello cautelare presentato da [OSCURATO:PERSONA] contro la ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea che aveva respinto la sua istanza di revoca del sequestro preventivo dell'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" di sua proprietà.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputata, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi.

Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla dichiarazione relativa al primato del diritto dell'Unione di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, perché il Tribunale, ritenendo inammissibili i motivi di ricorso che non erano stati sottoposti al g.i.p. nella istanza di revoca, avrebbe violato la primazia del diritto dell'Unione che non tollera preclusioni processuali.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge, in relazione all'art. 15 della Direttiva 2006/123/UE e 12 e 13 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, perché le normative emergenziali che hanno previsto limitazioni alle attività commerciali per finalità di contenimento della pandemia avrebbero natura discriminatoria nella prestazione dei servizi, e pertanto avrebbero dovuto essere notificate alla Commissione europea, a pena di inefficacia.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 17 e 18 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, perché le normative emergenziali che hanno previsto limitazioni alle attività commerciali per finalità di contenimento della pandemia, favorendo alcuni imprenditori a discapito di altri, consisterebbero nella sostanza in aiuti di Stato ai primi, e quindi dovrebbero essere disapplicate per contrasto con le norme citate del Trattato.

Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 15, 16 e 54 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, perché tali norme non prevedono alcuna limitazione alla libertà di impresa se non quelle previste dal diritto comunitario e da quello nazionale.

Con il quinto motivo deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 5 e 6 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, perché il Tribunale non ha tenuto conto che il provvedimento amministrativo la cui violazione avrebbe integrato il reato contestato è stato sospeso dal giudice di pace, adito mediante la procedura della opposizione a sanzione amministrativa.

Con il sesto motivo deduce violazione di legge, in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., perché il sequestro sarebbe stato mantenuto senza esigenze cautelari, attesa la cessazione delle misure di contenimento dell'emergenza.

Con il settimo motivo chiede che, in ipotesi dubiti della corretta interpretazione del diritto unionale citato nei motivi precedenti, la Corte rimetta questione pregiudiziale ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Con nota del 4 aprile 2022 il difensore della ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia.Considerato in diritto

1. E' da ricordare preliminarmente che il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga. (Sez.

U, Sentenza n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244).

Nel caso in esame, la dichiarazione di rinuncia proviene dal difensore, e negli atti del giudizio non risulta depositata una procura speciale a rinunciare all'impugnazione.

2. Il ricorso va, in ogni caso, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse allo stesso in capo al ricorrente.

Infatti, una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame o revoca del sequestro, e l'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame o del giudice che procede è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto il risultato tipico dell'impugnazione - ovvero, il dissequestro - è già stato conseguito (Sez.

U, n. 230 del 20/12/2007 dep. 2008, Normanno, Rv. 237861).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse non consegue condanna al pagamento delle spese processuali nè sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (Sez. 3, Sentenza n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785: In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 14 ottobre 2021 il Tribunale del riesame di Torino ha respinto l'appello cautelare presentato da [OSCURATO:PERSONA] contro la ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea che aveva respinto la sua istanza di revoca del sequestro preventivo dell'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" di sua proprietà. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputata, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla dichiarazione relativa al primato del diritto dell'Unione di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, perché il Tribunale, ritenendo inammissibili i motivi di ricorso che non erano stati sottoposti al g.i.p. nella istanza di revoca, avrebbe violato la primazia del diritto dell'Unione che non tollera preclusioni processuali. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, in relazione all'art. 15 della Direttiva 2006/123/UE e 12 e 13 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, perché le normative emergenziali che hanno previsto limitazioni alle attività commerciali per finalità di contenimento della pandemia avrebbero natura discriminatoria nella prestazione dei servizi, e pertanto avrebbero dovuto essere notificate alla Commissione europea, a pena di inefficacia. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 17 e 18 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, perché le normative emergenziali che hanno previsto limitazioni alle attività commerciali per finalità di contenimento della pandemia, favorendo alcuni imprenditori a discapito di altri, consisterebbero nella sostanza in aiuti di Stato ai primi, e quindi dovrebbero essere disapplicate per contrasto con le norme citate del Trattato. Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 15, 16 e 54 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, perché tali norme non prevedono alcuna limitazione alla libertà di impresa se non quelle previste dal diritto comunitario e da quello nazionale. Con il quinto motivo deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 5 e 6 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, perché il Tribunale non ha tenuto conto che il provvedimento amministrativo la cui violazione avrebbe integrato il reato contestato è stato sospeso dal giudice di pace, adito mediante la procedura della opposizione a sanzione amministrativa. Con il sesto motivo deduce violazione di legge, in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., perché il sequestro sarebbe stato mantenuto senza esigenze cautelari, attesa la cessazione delle misure di contenimento dell'emergenza. Con il settimo motivo chiede che, in ipotesi dubiti della corretta interpretazione del diritto unionale citato nei motivi precedenti, la Corte rimetta questione pregiudiziale ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 3. Con nota del 4 aprile 2022 il difensore della ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia.Considerato in diritto 1. E' da ricordare preliminarmente che il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga. (Sez. U, Sentenza n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244). Nel caso in esame, la dichiarazione di rinuncia proviene dal difensore, e negli atti del giudizio non risulta depositata una procura speciale a rinunciare all'impugnazione. 2. Il ricorso va, in ogni caso, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse allo stesso in capo al ricorrente. Infatti, una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame o revoca del sequestro, e l'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame o del giudice che procede è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto il risultato tipico dell'impugnazione - ovvero, il dissequestro - è già stato conseguito (Sez. U, n. 230 del 20/12/2007 dep. 2008, Normanno, Rv. 237861). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse non consegue condanna al pagamento delle spese processuali nè sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (Sez. 3, Sentenza n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785: In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza
Sentenza Cassazione n. 23992/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris