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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 settembre 2019

Cassazione n. 08792/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12268/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1755/2019 depositata il16/09/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 12268/20 Rilevato che: Con sentenza del giorno 16.9.2019 n. 1755, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA], volto a chiedere l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di liquidazione della pensione nella parte in cui aveva determinato il supplemento della quota B della prestazione in base alla media delle retribuzioni ridotta entro un limite massimo, anziché in base alla media effettiva di esse: la pensionata ha chiesto che fosse dichiarato il suo diritto al ricalcolo della base di computo della quota B del trattamento di quiescenza con condanna dell’Istituto previdenziale a liquidare i supplementi di pensione secondo l’importo lordo mensile, meglio indicato in ricorso.

Il tribunale ha accolto la domanda, dopo aver disatteso l’eccezione di decadenza e prescrizione, valutando ai fini del trattamento pensionistico e in particolare della quantificazione della quota B della pensione, tutta la vita lavorativadel pensionato, secondo lo specifico calcolo indicato alla pagina 2 della sentenza della Corte d’appello.

La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse nel presente giudizio, ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, l’istituto previdenziale deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 12 del DPR n. 1420 del 1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182/97, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che il calcolo della quota di pensione dei lavoratori dello spettacolo riferita ad anzianità maturate dopo il 31.12.1992 (cd. quota B) pur se soggetta a un massimale, tuttavia tale massimale non è quello specificamente previsto per i trattamenti dell’ENPALS dall’art. 12 del DPR n. 1420/71 come modificato dall’art. 1 comma 10 del d.lgs. n. 182/97 (e pari a £ 315.000), ma piuttosto quello generalmente previsto tempo per tempo (diviso per il coefficiente 312), ai sensi dell’art. 4 comma 8 del d.lgs. n. 182/97 che prevede che ai fini del calcolo della parte B della pensione, si applica l’aliquota di rendimento del 2% sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell’assicurazione generale obbligatoria.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Istituto previdenziale deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli articoli 2934, 2938 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte di appello non si era pronunciata sull’eccezione di prescrizione decennale del credito delBaraldi.

Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS” (Cass. n. 36056/22).

A tale orientamento va data necessaria continuità, al fine di comporre i diversi interessi in gioco, tutti di rilievo costituzionale, quali, da una parte, garantire trattamenti pensionistici idonei ad assicurare un adeguato tenore di vita nel periodo di quiescenza del pensionato e dall’altro mantenere l’equilibrio economico-finanziario dell’Istituto previdenziale.

In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione , affinché, alla luce dei princip i sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbe il secondo.

Cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12268/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1755/2019 depositata il16/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 12268/20 Rilevato che: Con sentenza del giorno 16.9.2019 n. 1755, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA], volto a chiedere l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di liquidazione della pensione nella parte in cui aveva determinato il supplemento della quota B della prestazione in base alla media delle retribuzioni ridotta entro un limite massimo, anziché in base alla media effettiva di esse: la pensionata ha chiesto che fosse dichiarato il suo diritto al ricalcolo della base di computo della quota B del trattamento di quiescenza con condanna dell’Istituto previdenziale a liquidare i supplementi di pensione secondo l’importo lordo mensile, meglio indicato in ricorso. Il tribunale ha accolto la domanda, dopo aver disatteso l’eccezione di decadenza e prescrizione, valutando ai fini del trattamento pensionistico e in particolare della quantificazione della quota B della pensione, tutta la vita lavorativadel pensionato, secondo lo specifico calcolo indicato alla pagina 2 della sentenza della Corte d’appello. La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse nel presente giudizio, ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, l’istituto previdenziale deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 12 del DPR n. 1420 del 1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182/97, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che il calcolo della quota di pensione dei lavoratori dello spettacolo riferita ad anzianità maturate dopo il 31.12.1992 (cd. quota B) pur se soggetta a un massimale, tuttavia tale massimale non è quello specificamente previsto per i trattamenti dell’ENPALS dall’art. 12 del DPR n. 1420/71 come modificato dall’art. 1 comma 10 del d.lgs. n. 182/97 (e pari a £ 315.000), ma piuttosto quello generalmente previsto tempo per tempo (diviso per il coefficiente 312), ai sensi dell’art. 4 comma 8 del d.lgs. n. 182/97 che prevede che ai fini del calcolo della parte B della pensione, si applica l’aliquota di rendimento del 2% sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell’assicurazione generale obbligatoria. Con il secondo motivo di ricorso, l’Istituto previdenziale deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli articoli 2934, 2938 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte di appello non si era pronunciata sull’eccezione di prescrizione decennale del credito delBaraldi. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS” (Cass. n. 36056/22). A tale orientamento va data necessaria continuità, al fine di comporre i diversi interessi in gioco, tutti di rilievo costituzionale, quali, da una parte, garantire trattamenti pensionistici idonei ad assicurare un adeguato tenore di vita nel periodo di quiescenza del pensionato e dall’altro mantenere l’equilibrio economico-finanziario dell’Istituto previdenziale. In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione , affinché, alla luce dei princip i sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbe il secondo. Cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al
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