CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 19916/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di L'Aquila confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in composizione monocratica, che aveva condannato il ricorrente a pena di giustizia per il delitto di furto, commesso in Pescara il 21/07/2015, così qualificata l'originaria imputazione di rapina impropria, dichiarando estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 4 I. 110/1975. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso dell'imputato è manifestamente inammissibile, in quanto tardivamente proposto, circostanza rilevabile con procedura "de plano". La Corte di Appello di L'Aquila ha emesso la sentenza impugnata in data 20/09/2022, con motivazione contestuale, depositata in pari data; il provvedimento risulta comunicato via pec al difensore sempre nella detta data, anche quale domiciliatario dell'imputato; pacificamente, quindi, il termine per impugnare detto provvedimento deve essere individuato, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), in giorni quindici, per cui l'ultimo giorno utile per proporre ricorso per cassazione sarebbe stato il 05/10/2022, laddove il ricorso risulta depositato in data 28/10/2022. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22/03/2023 Il Consigliere estensore Il